sabato 20 gennaio 2018

dissuasori contro i piccioni e uccelli

dissuasori contro i piccioni e uccelli 
Una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 12064/2016 afferma che quando la dimensione degli aculei dei dissuasori e il loro posizionamento non è tale da creare un pericolo di sicurezza per i condomini che utilizzano il terrazzo condominiale è ben possibile votare a maggioranza la loro installazione. In tali ipotesi i dissuasori anti-escrementi degli uccelli non possono classificarsi come «innovazioni» che, invece, richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei millesimi del condominio. Essi infatti non modificano il godimento delle parti comuni dell’edificio. Per cui, affinché la loro approvazione “passi” in assemblea è necessario che vi sia una doppia maggioranza.
  • il consenso del 50%+1 dei partecipanti alla riunione di condominio;
  • i quali devono rappresentare almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
Risultato: nonostante le comuni protezioni contro i bisogni dei volatili siano costituiti da aculei metallici, la loro installazione è in linea con le norme di sicurezza. In quanti posti proprio a tutela della conservazione dell’edificio e a tutelare l’igiene e la tranquillità dei condomini, la loro approvazione richiede una maggioranza semplice.
Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza, è vietato anche attirare sul proprio balconeanimali (per esempio piccioni) con mangime o altri espedienti, con la conseguenza di farvi prendere stabile dimora, pena il risarcimento degli eventuali danni. Non rileva, sul punto, il tatto che la riforma del condominio ha dichiarato illegittime le votazioni dell’assemblea volte a impedire ai condomini di detenere animali di compagnia all’interno dell’appartamento.

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