giovedì 16 novembre 2017

nuovo procedimento disciplinare l. n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense

il codice deontologico forense individua, i doveri cui l'avvocato deve uniformarsi nell'esercizio della professione (probità, dignità, competenza, segretezza, riservatezza, decoro, diligenza, ecc.), disponendo che la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare perseguibile (art. 20). Il codice provvede, inoltre, a tipizzare gli illeciti disciplinari e ad indicare espressamente le sanzioni applicabili (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) ed i meccanismi di aumento o diminuzione delle stesse in base alla gravità dei fatti contestati, (art. 22, 1 e 2 comma) secondo il principio nulla poena sine lege, sanzioni adeguate in proporzione alla violazione deontologica commessa (art. 21). 
L'art. 50 legge professionale devolve il potere disciplinare ai Consigli Distrettuali di Disciplina, istituiti presso ciascun Consiglio dell'ordine distrettuale.
Il regolamento n. 1/2014, ha fissato la composizione e le modalità elettive dei Cdd, i quali saranno composti da membri eletti, con il rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost.), dai consiglieri dei Consigli dell'ordine distrettuale, tra gli avvocati iscritti all'albo almeno da cinque anni che non abbiano riportato condanne definitive superiori all'avvertimento. I consiglieri restano in carica per un periodo di quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il numero complessivo dei membri del Cdd non può essere superiore ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine distrettuali ed è suddiviso in sezioni composte da titolari e supplenti. I membri appartenenti all'ordine cui è iscritto il professionista, a carico del quale si deve procedere, non possono far fare parte delle sezioni giudicanti. 
le fasi del procedimento disciplinare che si apre, a seguito della notizia di illecito (tramite esposto o denuncia) pervenuta al Consiglio dell'Ordine, il quale è tenuto a darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le proprie deduzioni entro un termine perentorio, e a trasmettere gli atti al Cdd competente.
Il procedimento disciplinare consta di tre fasi: la prima, preliminare, in cui viene acquisita la notizia dell'illecito e viene svolta l'istruttoria pre-procedimentale entro sei mesi dall'iscrizione della notizia stessa nell'apposito registro; la seconda, in cui avviene la formulazione del capo di incolpazione e la citazione a giudizio, ovvero la deliberazione dell'archiviazione; la terza, infine, del dibattimento e della decisione, che può concludersi con il proscioglimento (con formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare") ovvero con un richiamo verbale nel caso di infrazioni lievi o, infine, con l'irrogazione della sanzione.
Il Cdd competente è quello del distretto in cui l'avvocato (o il praticante) è iscritto oppure quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. 
È previsto l'obbligo, a carico del consigliere istruttore, di redigere verbali da cui risultino tutte le attività espletate (testimonianze, acquisizione di atti, informazioni, ecc.), nonché il diritto di accesso agli atti per l'incolpato.
potere ispettivo del Consiglio Nazionale Forense, il quale può richiedere notizie ai Cdd, nominare ispettori al fine di vigilare sul corretto svolgimento dei procedimenti. 

Una volta ultimata la fase decisoria, copia del provvedimento deve essere notificata, da parte della segreteria del Cdd, sia all'incolpato che al Consiglio dell'Ordine presso cui lo stesso è iscritto, nonché al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'Appello del distretto in cui ha sede il Cdd.
Contro la decisione, è possibile proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica. Soggetti legittimati a ricorrere sono: l'incolpato; il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore generale presso la corte d'appello.
Ove decorrano i termini per l'impugnazione, la decisione diviene esecutiva e il Consiglio dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'incolpato deve provvedere all'esecuzione delle sanzioni disciplinari inflitte. 

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