lunedì 30 ottobre 2017

Vaccinazioni 2017 dal 5 Novembre

Quest’anno l’influenza sarà provocata dagli stessi tre virus che hanno caratterizzato la stagione passata, ai quali però si aggiungerà una nuova variante: il virus A/Michigan/45/2015 (H1N1)shadow.

Ormai l’autunno è arrivato e l’influenza stagionale è alle porte. Secondo l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, quest’anno l’influenza sarà provocata dagli stessi tre virus che hanno caratterizzato la stagione passata, ai quali però si aggiungerà una nuova variante: il virus A/Michigan/45/2015 (H1N1). L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha recentemente autorizzato ben 9 diversi formulazioni di vaccino acquistabili in farmacia o somministrati gratuitamente alle categorie a rischio (ma la campagna vaccinale vera e propria non è ancora partita, mentre in farmacia i vaccini sono già disponibili); due di questi sono tetravalenti (attivi su 4 virus diversi, dovrebbero garantire una maggiore copertura).

Il periodo ideale per effettuare la vaccinazione è dalla metà di ottobre fino a fine dicembre. I principali sintomi dell’influenza di quest’anno dovrebbero essere quelli classici più noti: febbre, brividi, mal di gola, tosse, rinorrea, cefalea e dolori osteo-articolari e muscolari. L’incubazione va da 1 a 4 giorni, mentre la sintomatologia durerà fra i 5 e i 7 giorni. 

Maratona Elba

dal 1° Novembre saranno aperte le iscrizioni
alla III° edizione della Maratona dell'Isola d'Elba, che si terrà il 6 Maggio 2018.

Approfitta dei pacchetti speciali validi fino al 31 Dicembre e partecipa alla gara più panoramica d'Europa.

Pensioni a 67 anni

Il Governo sembra deciso a non rinviare l’innalzamento dell’età della pensione a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad ora, che dovrebbe scattare nel 2019. Ma prende piede l’ipotesi di bloccare l’aumento dell’età pensionabile soltanto per alcune categorie di lavoratori. Le tabelle Istat dicono che, tra il 2013 e il 2016, la speranza di vita è aumentata di cinque mesi. Per questo il decreto del ministero dovrebbe far salire proprio di cinque mesi l’età della pensione. Il decreto del ministero del Lavoro che adegua automaticamente l’età della pensione alla speranza di vita calcolata a 65 anni va emanato per legge entro la fine dell’anno.E non ci sono alternative: si profila l’uscita dal lavoro a 67 anni, a partire dal 2019, ossia cinque mesi in più del limite attuale. Come prevede la riforma Fornero. Un’ipotesi nell’aria da mesi, con i sindacati in forte pressing sul Governo, nel tentativo di bloccare o quantomeno contenere l’aumento dell’età pensionabile, magari diminuendo questo incremento di 2-3 mesi, invece dei 5 previsti. L’esecutivo starebbe valutando un piano per bloccare l’aumento dell’età per chi svolge le cosiddette attività gravose

Fiera Internazionale del Bovino da Latte. Cremona. Un successo.

Ogni anno decine di migliaia di operatori professionali altamente specializzati si incontrano a Cremona in occasione della la Fiera Internazionale del Bovino da Latte perchè consapevoli che qui possono trovare il meglio delle attrezzature e della tecnologia, ma soprattutto migliaia di colleghi da tutto il mondo con cui confrontarsi.
Expocasearia è la sezione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte dedicata alla trasformazione, nata per rispondere alla necessità degli allevatori di saperne di più sulle tecnologie e le attrezzature necessarie per entrare in un settore che si sta espandendo molto rapidamente e che rappresenta una nuova opportunità di business per gli allevatori grazie ai piccoli e medi caseifici aziendali.
La Fiera Internazionale del Bovino da Latte si svolge in contemporanea con la Rassegna Suinicola di Cremona – Italpig, la Manifestazione più importante del settore a livello nazionale.
A Italpig si possono toccare con mano le più moderne attrezzature e tecnologie per la suinicoltura: dalla stalla ai mangimi, fino alla selezione genetica, la veterinaria e i servizi, scoprendo le novità del mercato e i sistemi per ampliare il proprio business e integrare il reddito aziendale.

Conferenza programmatica. Per fortuna che c'è!

Egregio direttore 
è bellissimo sentire i politici che discutono soprattutto nelle conferenze programmatiche. Ma questi signori sono mai andati in un ufficio pubblico per esempio in comune per chiedere un permesso di costruire che poi ti mandano alla Soprintendenza per chiedere un autorizzazione che poi ti rimandano da un ufficio all'altro per far perdere tempo e denaro. La conferenza programmatica dovrebbe riguardare il modo di far funzionare gli uffici, il modo di garantire il lavoro , il modo di garantire i salari , il modo di manutenere le infrastrutture , il modo di fare progetti finanziabili della UE e che servano. Non bisogna utilizzare i Fondi pubblici per fare cose assolutamente inutili. Credo che la conferenza programmatica debba porre le condizioni per Creare Uno stato efficiente utile ai cittadini per soddisfare le loro esigenze elementari.  
Distinti saluti .
Cesare Fedeli

Risposta
Effettivamente i cittadini non ne sentono la necessità, ma per spartirsi i posti ricavati dai voti dei clientes è necessaria

venerdì 27 ottobre 2017

Banca d'Italia. Visco riconfermato. Evviva

Ignazio Visco si appresta a ricoprire la carica di governatore della Banca d'Italia per ulteriori sei anni. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha indicato il suo nome nella lettera inviata al Consiglio Superiore della Banca d'Italia che si riunito dalle 8.30 di oggi.
Il parere del Consiglio, necessario e non vincolante, sarà poi portato dal premier nella stessa mattinata al consiglio dei ministri che dovrà emettere una deliberazione, cui seguirà il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.
Dopo dieci giorni di alta tensione pubblica, scatenata dalla mozione Pd in Parlamento che chiedeva 'discontinuità' nella scelta del governatore, il premier ha così preferito non aprire scenari nuovie incerti, nonostante l'aperta contrarietà del segretario del partito Matteo Renzi.
Per Visco infatti il nuovo mandato potrebbe essere comunque in salita: lo stesso Renzi ha chiaramente detto che "non l'avrebbe confermato" e, sebbene abbia spiegato di rispettare "la filiera istituzionale e il nome avrà tutto il nostro rispetto istituzionale", nel merito dice "che in questi sei anni il sistema di vigilanza non ha funzionato e Bankitalia è stato un punto di debolezza".
"Neanche il presidente degli Stati Uniti resta in carica dodici anni..'" aggiunge. E c'è un monito ulteriore da parte di Renzi: "il 75% del Parlamento ha votato la mozione Pd. Il Pd ha fatto benissimo a presentarla". Dall'opposizione il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, spiega come "noi rispettiamo le regole istituzionali in merito alla nomina del governatore della Banca d'Italia. In un tweet il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, attacca: "Premiato chi ha sbagliato. I risparmiatori in pericolo corrano ai ripari". E per Pierluigi Bersani (Mdp) "si è ripristinato un percorso istituzionale corretto. Tuttavia quando un'istituzione combina un pasticcio la traccia rimane. Il futuro governatore avrà comunque a che fare con una situazione difficile ma s'è creato uno strappo".
"Se è questo il giudizio del Premier Gentiloni e dei suoi Ministri, se ne assumeranno la responsabilità davanti ai cittadini italiani insieme naturalmente ai loro partiti che dovessero poi ricandidarli nelle loro liste elettorali" scrive Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica e componente della commissione d'inchiesta sulle banche.
Molto comunque dipenderà dalla composizione del prossimo Parlamento. Una vasta maggioranza di forze o esponenti di governo ostili o comunque fortemente critiche alla Banca d'Italia potrebbero rappresentare un problema, hanno avvisato diversi osservatori anche internazionali. Una dialettica fra l'esecutivo e l'istituto centrale sui grandi temi di politica economica e di bilancio è anche fisiologica, ma i toni visti in queste settimane sono stati diversi.
Un primo 'assaggio' lo si sta vedendo in queste prime battute dei lavori della Commissione d'Inchiesta sulle banche. Alcuni parlamentari del Pd infatti sono tornati a sollevare la questione delle 'porte girevoli' di alcuni funzionari di Banca d'Italia come Gianandrea Falchi, assunto dalla Vicenza nel 2013.
Nulla di scorretto sul piano formale e in ogni caso, "ipotetici reati sarebbero prescritti" ha precisato il procuratore di Vicenza Cappellari ma l'episodio verrò presumibilmente ricordato all'audizione di Visco. Dalla sua, oltre al sostegno del Quirinale e della Bce, il governatore ha di fronte uno scenario molto migliore rispetto al 2011. La ripresa economica è comunque finalmente in corso e le crisi bancarie sono state, seppure dolorosamente, 'cicatrizzate' grazie ai fondi pubblici. Il flusso dei crediti deteriorati è in rallentamento e le cessioni degli Stock sono avviate e le banche hanno ripreso a erogare finanziamenti. Certo il debito pubblico monstre italiano resta ancora lì, le tensioni geopolitiche non si attenuato e la Bce inizierà ad inizio 2018 a ridurre le sue misure straordinarie. Una partita questa difficile che Visco dovrà giocare nel board di Francoforte. .ansa.it/sito/notizie/politica/2017/10/26.


Egr. Direttore
In un paese dove se sposti una tramezza finisci in ttribunale fa piacere che la nomina sia legalmente corretta. 
Evviva!
Vorrei sapere dove  è il collegio di Gentilomi per riconfermarlo in Parlamento e allla guida del paese.

Distinti Saluti Cesare Fedeli

Ostello di Cremona. E' Record di presenze

Egregio direttore 
vorrei fare i complimenti al sindaco di Cremona al consiglio comunale e al Presidente della Regione Lombardia, che ha dato i finanziamenti, per avere realizzato l'ostello di Cremona. E' l'ostello più in vista d'Italia perché è sotto l'argine maestro e quindi si vede benissimo cosa fanno gli ospiti.
Oggi nel clou della stagione di novembre in occasione della Fiera del Bovino ci sono 4 roulotte.
Il campeggio è costato solo un milione 750.000 euro.
Con un finanziamento europeo si potrebbe aumentare la ricettività!
Un investimento proficuo!
I migliori saluti
Cesare Fedeli


Risposta
Chissà perché in Europa bocciano i progetti Italiani per accedere ai fondi europei?

giovedì 26 ottobre 2017

Candela incentivo a chi vuole trasferirsi

 Il Comune di Candela, piccolo centro del Subappennino Dauno, propone un incentivo fino a 2mila euro a chi vuole trasferirsi in paese, nel tentativo di combattere lo spopolamento. Il bando è stato pubblicato il 16 febbraio scorso e replica quello già divulgato nel 2016 e che ha portato i risultati sperati. Grazie agli incentivi, alcune famiglie hanno scelto di spostare la loro residenza nel piccolo centro facendo così aumentare la popolazione di 38 unità.

Il saldo demografico - che a fine 2015 era di 2.764 abitanti - a inizio 2017 è arrivato a 2.802 abitanti. E se pure il saldo demografico è ancora negativo, con 17 nati e 40 morti, il fatto che nell'anno appena trascorso siano stati celebrati 12 matrimoni (rispetto ai sei del precedente) lascia sperare sulla possibilità di aumentare ancora la popolazione. Senza contare che una spinta importante all'incremento dei residenti, viene dato dall'arrivo di migranti: ben 253, di cui 161 uomini e 92 donne. Tali numeri, comunque, non bastano - secondo l'amministrazione del sindaco Nicola Gatta - ad assicurare un futuro al paese:  per questo motivo è stato pubblicato il secondo bando 'Buovi residenti'.

Dal punto di vista urbanistico, è chiarito nel documento, il centro dauno è pronto ad accogliere nuovi arrivati, considerato che ha "un patrimonio immobiliare e con unità abitative atte ad accogliere un numero ben più alto che in passato". Inoltre è da considerare "il crescente aumento di trasfertisti provenienti da altre regioni negli stabilimenti Fiat di Melfi".

Proprio questo particolare, secondo il primo cittadino, può rendere allettante il trasferimento di qualche famiglia a Candela. I requisiti per accedere agli incentivi sono: residenza nel Comune a partire dal primo gennaio scorso e fino a fine anno, contratto di proprietà o di locazione,

 reddito superiore a 7.500 euro e provenienza da un paese con popolazione non inferiore a 2mila abitanti, al fine di salvaguardare gli altri piccoli borghi.

I contributi erogati dal Comune vanno da 800 euro per nucleo monofamiliare a 2mila euro per famiglie di 4 o più persone. Altri possibili incentivi economici per i nuovi residenti riguarderanno possibili sgravi sulla bolletta dell'energia elettrica, iscrizione agli asili, mensa scolastica e tassa sui rifiuti. Repubblica.it 23.2.2017.

accanimento terapeutico

Egregio direttore
se si riducesse l'accanimento terapeutico negli ospedali e soprattutto nelle case di riposo e si lasciasse morire in pace la gente che lo chiede espressamente?
Distinti saluti
Cesare Fedeli

Risposta
Non so se l’attuale sistema è fatto per alleviare i malati cronici o per altre finalità.


Venezia affonda nel 2100????

Il cambiamento climatico è il problema più urgente della storia dell'umanità, e oggi ci troviamo davvero per la prima volta da quando siamo qui sulla Terra a temere concretamente per la sopravvivenza della nostra specie.
Con le temperature in costante aumento, il rapido incremento del livello del mare globale e i sempre più frequenti disastri naturali, sono sempre di più le persone che stanno cercando di capire come agire per arginare questo fenomeno la cui causa principale siamo proprio noi: gli esseri umani.
Anche se gli abitanti di una delle città più visitate d'Italia hanno da sempre saputo convivere con la laguna, i pesanti interventi umani dell'ultimo secolo stanno mettendo a rischio l'equilibrio di questo ecosistema a metà tra terra e mare. Pochi mesi fa, un gruppo di ricercatori italiani ha pubblicato delle nuove stime e ha previsto un innalzamento critico del livello del mare già a partire dal 2100. Per questo motivo, Venezia potrebbe essere in pericolo.
Abbiamo parlato con ricercatori, commercianti e studiosi della città per capire in che modo Venezia si sta preparando per affrontare questo problema e per capire quanto è percepita la portata globale del fenomeno.
Venezia, più di ogni altra città nel mondo, è il simbolo del rapporto tra umani e natura: se fino ad oggi questo equilibrio è stato mantenuto attraverso lenti ma costanti cambiamenti della durata di secoli, la rivoluzione industriale ha accelerato a dismisura il mutamento delle condizioni del pianeta a tal punto da mettere a repentaglio proprio questo equilibrio.
'Venezia 2100' è online su tutti i nostri canali.

motherboard.vice.com/it.20.10.2017.

Legge elettorale.

Egregio direttore,
Non condivido i principi ispiratori della legge elettorale, ma non si può negare che sia frutto di una larga maggioranza. Può il Parlamento discutere inutilmente dei sistemi migliori possibili se non si formano maggioranze che li approvino.
D'altronde se un cittadino vuole partecipare alla vita pubblica ma non è sostenuto dai voti non ha alcuna possibilità di riuscita. 

Distinti saluti. 
Cesare Fedeli

Risposta
La politica è l'arte delle scelte . Meglio scelte che non scelte che in ogni caso non risolvono situazioni già complicate





martedì 24 ottobre 2017

Lombardia decentramento alloggi di Edilizia Pubblica

Egregio direttore
la Lombardia sta trattando con il governo un decentramento amministrativo. Vorrei sapere cosa pensa di fare il governo della Lombardia in relazione 9500 alloggi di Edilizia Pubblica sfitti nel comune di Milano e gestiti non si sa da chi.
Lo sa il governatore Maroni che la Lombardia ha competenza esclusiva nell'edilizia residenziale pubblica. I migliori saluti. 
Cesare Fedeli


RISPOSTA
MA COSA SONO 9500 ALLOGGI DI FRONTE ALL'AUTONOMIA?

Referendum. Regioni nuove forme di autonomia. Più semplificazione o più confusione

In base all’art. 117 lo Stato riserva per sé talune materie in cui ha legislazione esclusiva (legifera solo lui), altre in cui le Regioni concorrono alla legislazione (legiferano insieme: lo Stato detta i principi, le Regioni attuano questi principi e delineano la disciplina nel dettaglio), mentre in tutte le discipline non richiamate nella norma la legislazione spetta esclusivamente alle Regioni (competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni).
La riforma Boschi interviene, tuttavia, potenziandolo e ampliando il novero di materie a fronte del quale le Regioni potranno utilizzarlo (ovvero su cui chiedere di poter legiferare).
Tali nuove discipline sono: giustizia di pace, politiche sociali, istruzione, commercio con l’estero, beni culturali, ambiente e governo del territorio. In definitiva, la riforma impronta un cambiamento radicale ed una contraddizione di fondo: amplia per tutte le Regioni la possibilità di legiferare in materie non di loro competenza, elimina il Titolo V, ma mantiene di fatto per le Regioni a Statuto Speciale le forme di autonomia previste dallo stesso (anche se in parte dovranno rivedere i propri Statuti).
L’art. 117  (articolo così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) si occupa del ripartimento di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Esso recita:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
(lettera così modificata dall'art. 3, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
(rigo così modificato dall'art. 3, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 2012)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Si legge nell’attuale testo che la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali. I commi successivi elencano poi le materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva, concorrente, infine introducendo il concetto di legislazione esclusiva e residuale delle Regioni (in pratica ritornano i concetti di cui sopra). L’attuale articolo ha perciò un’impostazione elencatoria: ci dice dove l’ultima parola è dello Stato, dove è delle Regioni e dove è di entrambi.
Il nuovo art. 117 è completamente differente. Ecco i principali elementi innovativi:
Viene modificata la ripartizione delle competenze esclusive dello Stato, in pratica vengono aumentate quelle di competenza esclusiva statale.
Viene eliminata la competenza concorrente (lo Stato detta i principi e le Regioni legiferano nel dettaglio). Competenza che però sembra riemergere attraverso la previsione di materie definite “disposizioni generali e comuni”.
Resta, nelle materie non indicate tra quelle a competenza esclusiva statale, la competenza residuale delle Regioni. Tuttavia la norma è ambigua perché alcune materie vengono indicate come esclusive delle Regioni, altre no.
In pratica la norma non si limita a dire, come ha fatto finora, che le materie non indicate sono automaticamente a legislazione esclusiva regionale ma alcune le elenca, altre le lascia all’immaginazione.
Questo implica il rischio di nuovi conflitti di competenza dinanzi alla Corte Costituzionale
Viene riaccentrata a livello statale la disciplina degli enti locali per garantire più omogeneità tra le Regioni.
La riforma quindi aumenta i rischi del sorgere dei conflitti di attribuzione anche in relazione ai disposti dell’art. 116 terzo comma.
L’art. 116 recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Se la regione chiede troppa autonomia e lo Stato gliela nega: si apre un nuovo contenzioso che servirà a dare nuovo impulso ad attività legislative regionali e a confitti di attribuzione che saranno risolti in base alla possibilità di incidere sulla nomina dei giudici costituzionali da parte dei partiti. Una nuova confusione di cui proprio non ne sentivamo il bisogno.

lunedì 23 ottobre 2017

Referendum. Più risorse alle regioni

Oggi, in Italia, una parte di una parte del Paese chiede di tenere per sé più risorse perché in questa fase storica il suo reddito pro capite è più alto e, per mantenere standard di servizi più alti per i propri cittadini, decide bene di spendere circa 70 milioni di euro per un referendum dall’orizzonte quanto meno fumoso. Sempre positivo il ricorso alle urne, ma il fine non giustifica i mezzi, in alcuni casi, dato che le Regioni hanno ben altri strumenti, senz’altro più economici, per invocare più autonomia.
È il caso del referendum Lombardo-Veneto, basato sull’idea che troppo alto sarebbe il residuo fiscale delle regioni coinvolte: intorno ai 50 miliardi. In realtà, secondo Paolo Balduzzi, l’ammontare vero di quel residuo, sarebbe circa la metà. 
Ovunque, la paura dell’uomo occidentale lo sta portando a erigere muri di protezione: contro i migranti, contro il nemico. Aggiungerei, contro i meridionali. Eppure, in Italia vige ancora una Costituzione. Questa Costituzione sostiene all’art. 117 lett.m che occorre provvedere alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Parole che rischiano di rimanere una dichiarazione formale e vuota, se tutti i cittadini italiani non vedono riconosciuti eguali diritti: la Costituzione rischia sempre più di esser violata nella sostanza e tutto ciò che conduce verso una simile aberrazione è in conflitto con quel dettato, violandone i principi fondamentali. Fatto Quotidiano 22.10.2017.

Egr. Direttore,
ma se lo Stato centrale non vigila sui comportamenti delle regioni e non controlla, gli sperperi e la mala gestione saranno a carico delle altre regioni? Distinti Saluti

GL

Referendum autonomia Veneto. Lombardia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, la sua battaglia l'ha vinta con quattro ore di anticipo: la rilevazione dell'affluenza alle 19 confermava già il superamento del quorum del 50% necessario per considerare valido il referendum sull'autonomia (alla fine il dato si attesterà sul 57,3%). Il suo omologo lombardo, Roberto Maroni, ha festeggiato un po' al traino, stimando attorno al 40% la partecipazione dei propri elettori ( in Lombardia non era comunque previsto il quorum e lo stesso leader leghista aveva detto di considerare soddisfacente una quota superiore al 34%), pur non potendo mostrare fino a notte fonda alcun dato ufficiale: la raccolta dei dati attraverso le voting machine, alla prima prova, non ha dato i risultati sperati e gli stessi scrutatori hanno lamentato le inefficienze del sistema. Alle 3 del mattino di lunedì un tweet della Regione Lombardia spiegava che: «Si sono registrate alcune criticità tecniche nella fase di riversamento dei dati», e che quindi: «I risultati completi saranno resi noti ad operazioni concluse, lunedì 23 ottobre».
Il governo pronto a trattare

In entrambi i casi, il risultato è stato come da previsione, con i sì attestati ovunque tra il 95 e il 98%. Il segnale politico, da qualunque parte la si guardi, c'è stato: l'affluenza è stata superiore rispetto a quanto i detrattori della consultazione si immaginavano fino alla vigilia. E lo stesso governo ne ha preso atto: il sottosegretario per gli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, a meno di un'ora dalla chiusura dei seggi ha fatto sapere che l'esecutivo è pronto ad una trattativa. Il modello sarà probabilmente quello sperimentato nel rapporto con l'Emilia Romagna, che ha già avviato un confronto con Roma senza passare dalla tappa referendaria. Corriere.it 23.10.2017

Accordo Emilia Romagna Stato

Un accordo che il governatore dell'Emilia romagna potrebbe portare in regione "qualche miliardo" in più.  Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha firmato una dichiarazione di intenti sull'autonomia con il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. "A seguito della risoluzione adottata il 3 ottobre dal Consiglio Regionale dell'Emilia al fine di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, il Governo e la Giunta regionale intendono dare corso a tale proposito. Quanto al Governo, anzitutto mediante i necessari approfondimenti con tutti i Ministeri interessati, tenendo conto delle possibilità e dei limiti stabiliti dalla Costituzione".
"Come è noto, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede al riguardo un procedimento complesso - ricorda Palazzo Chigi -  il primo passo è già stato compiuto, perché si è manifestata una volontà univoca, da parte della Regione, nella sua assemblea elettiva, diretta a tale scopo". Le materie interessate, afferma la dichiarazione di intenti, "saranno oggetto di ogni necessaria valutazione, da compiere anche in forma bilaterale, in modo da perseguire un esito positivo sia per la Regione sia per l'ordinamento repubblicano sia, soprattutto, nell'interesse del Paese".

Soddisfatto il governatore dell'Emilia Romagna: "Il mio al presidente Gentiloni non è certo un ringraziamento formale: la dichiarazione di intenti che abbiamo firmato è per noi motivo di grande orgoglio e dimostra la volontà del Governo di prendere sul serio la nostra richiesta, di volerla approfondire con l'obiettivo, più che mai condiviso, di rendere il progetto di maggiore autonomia per l'Emilia-Romagna una reale opportunità di sviluppo e di crescita per la nostra regione e per l'intero Paese, nell'ambito dell'unità nazionale e dell'alveo costituzionale, fondamenta che non possono mai essere messe in discussione".

E in una conferenza stampa in viale Aldo Moro nel pomeriggio Bonaccini ha poi aggiunto: "Può anche darsi si tratti di qualche miliardo, ma non mi avventuro in una discussione che potrebbe essere roboante, come sta avvenendo da altre parti vicino a noi, perchè quei numeri che ho letto non
verranno mai concessi da nessuno". Repubblica.it.18.10.2017.

Di opposto tenore il commento di Silvio Berlusconi: "Credo che il colloquio tra Bonaccini e Gentiloni sia proprio figlio della volontà che noi abbiamo messo in campo per il referendum sull'autonomia - ha detto l'ex premier al Piccolo Teatro di Milano in un incontro sul referendum del 22 ottobre - la firma non sarebbe mai avvenuta senza l'iniziativa referendaria promossa in Lombardia e Veneto".


Egr. Direttore,
La conferenza Stato Regioni ha deliberato comportamenti uniformi su questa problematica.
Ogni regione farà una trattativa speciale?
IL Governo sarà impegnato su questo fronte?  In base  a quali criteri?
Distinti saluti.

AB

La denunzia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali




La denunzia al Ministero degli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali


L 'art. 59 del Codice (D. Lgs. 42 del 2004 ) sancisce l'obbligo di denunzia al Ministero "(de)gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali" .

L'obbligo di denuncia si applica pertanto sia per gli atti di trasferimento della proprietà (a titolo gratuito ed a titolo oneroso), sia per gli atti idonei a trasmettere, per i soli beni mobili, la semplice detenzione del bene (tali quelli costitutivi di diritti personali di godimento: contratti di locazione, di comodato, di deposito: da notare che, per effetto della modifica introdotta dalla Legge12 luglio 2011, n. 106, la disposizione non si applica più ai beni immobili di cui venga trasferita la detenzione). La denunzia deve essere eseguita anche in relazione all'efficacia acquisitiva determinata da fatti giuridici quali la morte del titolare del bene (ciò che determina il subingresso dell'erede).

L'espressione citata "in tutto o in parte" palesa che la norma trova applicazione anche per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali limitati (enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) nonché per la cessione della nuda proprietà.

Ai sensi del II comma dell'art. 59 del D. Lgs. 42/04  la denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione , in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte . Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 cod.civ. (e non più dall'apertura della successione, come prevedeva il testo originario della norma anteriormente alla modifica introdotta con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile . In tal caso la denunzia non appare tuttavia funzionale all'esercizio del diritto di prelazione che, come tale, non può certo avere a che fare con il fenomeno successorio mortis causa.

Ai sensi del IV comma dell'art. 59 del Codice , la denuncia contiene :
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.

La denunzia priva delle indicazioni previste dal IV comma o con indicazioni incomplete o imprecise si considera come non effettuata. Ne seguirebbe, tra l'altro, la permanenza in capo al Ministero, del diritto di esercitare la prelazione anche oltre i 60 giorni di cui all'art. 61del Codice.

Ai sensi del III comma dell'art. 59 del Codice la denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

L'art. 173 del Codice afferma che chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato al II comma dell'art. 59 del Codice, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469. Analoga pena è prevista per l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di cui al I comma dell'art. 61 del Codice .

E' il notaio incaricato della stipula da considerarsi tecnicamente come "obbligato" rispetto alla denunzia in esame? Dal punto di vista formale la risposta non può che essere negativa. E' tuttavia fuor di dubbio che il notaio, quale professionista incaricato della stipulazione e delle operazioni ad essa accessorie, potrebbe ben essere reputato responsabile e tenuto al risarcimento dei danni per non avere quantomeno debitamente avvisato le parti dei rischi connessi alla stipulazione. 

sabato 21 ottobre 2017

Sindaco viaggiatore 3. Appartenere alla tribù

Egregio direttore, 
abitare in una piccola città di provincia e non tener conto delle tribù che si dividono le sfere di influenza nel territorio è pericoloso.
Se sei un professionista e non sei poggiato qualche tribù finisci di lavorare, se sei un dipendente pubblico e non sei legato a qualche capo bastone ti conviene cambiare lavoro. 
Se vuoi fare politica e dare il tuo contributo alla crescita della città. Se non sei in una cordata potente perdi solo del tempo.
Ricevi solo delle critiche e basta. 
Per questo ho imparato ad essere prudente perché le mie prese di posizione in passato hanno condizionato la mia vita, soprattutto perché operato nel territorio mancandomi lo spirito di iniziativa di spostare la mia attività fuori provincia. 
Distinti saluti.
Cesare Fedeli


Sindaco viaggiatore 2

Egregio avvocato,
non capisco l'entusiasmo evidenziato dal signor Cesare Fedeli per l'attivismo del suo sindaco in materia di promozione turistica dellaSua città. 
E' vero che la cultura promuove il territorio ma non basta servono infrastrutture serve essere collegati almeno all'Europa con treni ed aerei che possano togliere le nostre città dall'isolamento a cui sono costrette soprattutto per i centri minori. Distinti saluti.
MG


Egregio avvocato,  
conosco il signor Cesare Fedeli e non capisco il suo entusiasmo. la sua città di provincia non è collegata alla alta velocità ferroviaria., non ha un aeroporto non ha un sistema industriale che possa attirare una qualsiasi attività economica. non capisco la sua insistenza a non voler dire dove abita Forse ha paura di ritorsioni? 
Distinti saluti.
DR

Sindaco viaggiatore

Egregio direttore,
il nostro sindaco ogni tre mesi si reca in America, in Russia, in Cina per promuovere la nostra città nel mondo.
Ogni due tre mesi si intrattiene nelle principali città italiane per allacciare rapporti culturali che connotino la capacità propulsiva nella cultura della nostra Città. Sono molto contento perché mi sento integrato in un circuito culturale del mondo.
Distinti saluti.

Cesare Fedeli

Qualità dell'aria

Cari amici,
in molti avranno notato in questi giorni un salto dell’attenzione da parte dei mass media per il superamento ormai intollerabile (aggettivo speso, ahinoi, finora inutilmente) dei 35 giorni concessi dalla legge (a Cremona sono diventati 58) per quello dei limiti delle polveri sottili nella pianura padana. Chi, come il Circolo cremonese “AmbienteScienze”, segue il problema dell’inquinamento atmosferico nella Valle Padana da oltre dieci anni con articoli, lettere al giornale, convegni, conferenze e interventi anche presso qualche scuola, ritiene utile una brevissima riflessione. Come prima cosa annota con piacere questo evidente aumento generale dell’interesse al fenomeno. Un chiaro ed interessante servizio è quello trasmesso il 20/10 u.s. dal TGR Leonardo della Rai (http://www.raiplay.it/video/2017/10/TGR-Leonardo-360ad828-6b57-4560-ac39-c50e36e0ff4e.html ). Va però anche detto che la situazione non volgerà al meglio. Ben presto, a fronte di condizioni meteo come quelle di queste giornate, i limiti dei valori degli inquinanti, ad esempio quelli delle polveri sottili, toccheranno livelli ben più alti, visto che le temperature diurne sono ancora miti rispetto a quelle degli anni scorsi, che siamo soltanto in ottobre e che, di conseguenza, il riscaldamento delle abitazioni funziona ancora a basso regime.
Si vuole concludere con l’auspicio che l’Accordo di Parigi del 2015 consigli il governo a togliere subito i ricchi incentivi per la produzione di energia elettrica, oltre che alle fonti fossili (15 miliardi di euro) e alle centrali a biomassa, non a caso così numerose nel territorio cremonese e lombardo.
Per il Circolo “AmbienteScienze”

Benito Fiori

venerdì 20 ottobre 2017

Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti 3

Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti 3


Egregio direttore 
mentre In Italia c'è una crisi occupazionale spaventosa, mentre un sacco di persone sono costrette a chiudere l'attività per le intemperanze del fisco, che pretende una tassazione a volte insopportabile, e per la concorrenza esagerata delle multinazionali o dei grossi gruppi commerciali, il paese intero dibatte se un governatore sessantasettenne debba continuare nella sua attività per tutta la vita.
Sembra una lotta destinata soprattutto a garantire la continuità di un sistema. La società tribale italiana non ammette elementi nuovi che possono disturbare chi ha saldamente in mano le redini dello Stato? Distinti saluti.
Cesare Fedeli

Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti 2

Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti 2

Egr. Dott.
vorrei sapere perché il governatore Visco dovrebbe essere riconfermato?
un solo motivo?
Distinti saluti.
HB



Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti 1

Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti
Egregio direttore
Come risolvere il problema causato dell'attacco del Partito Democratico al Premier Gentiloni anch'esso del Partito Democratico sul caso governatore della Banca D'Italia? La cosa sembra semplicissima a Visco si chiederà di fare un passo indietro magari attribuendogli un altro incarico in sede europea, la banca d'Italia verrà invitata a proseguire nel suo stile di controllo delle banche con un significativo dirigente interno. Così le tribù renziane e antirenziane si presenteranno all'elettorato senza pesanti incomodi. Saluti. 
M F

Egr. Dott.
vorrei sapere perché il governatore Visco dovrebbe essere riconfermato?
un solo motivo?
Distinti saluti.
HB

Egregio direttore 
mentre In Italia c'è una crisi occupazionale spaventosa, mentre un sacco di persone sono costrette a chiudere l'attività per le intemperanze del fisco, che pretende una tassazione a volte insopportabile, e per la concorrenza esagerata delle multinazionali o dei grossi gruppi commerciali, il paese intero dibatte se un governatore sessantasettenne debba continuare nella sua attività per tutta la vita.
Sembra una lotta destinata soprattutto a garantire la continuità di un sistema. La società tribale italiana non ammette elementi nuovi che possono disturbare chi ha saldamente in mano le redini dello Stato? Distinti saluti.
Cesare Fedeli

a Santa Croce è caduto un capitello?

Egregio direttore 
a Santa Croce è caduto un capitello. La vigilanza dellaSoprintendenza sui beni pubblici o di proprietà di enti pubblici è sicuramente inferiore a quella prestata dallo stesso Organo per i privati . I controlli sui materiali per la sostituzione delle imposte ovvero l'attenzione prestata nella manutenzione ordinaria rendono più difficili gli interventi dei privati los tesso controllo c'è sui benji publici?
Non basta per i privati il controllo del comune che ha uffici molto più strutturati di quelli della Soprintendenza? Ci vuole un altro organo che evidentemente ha la funzione di rendere più costosi gli interventi sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo temporale e quindi di renderli sempre più insopportabili: meglio il crollo che un intervento mal eseguito o eseguito senza finanziamento pubblico?
Distinti saluti. 
Cesare Fedeli


Risposta
qaundo i controlli sono troppi per taluni gli intereventi risultano impossibili altri cambiano destinazione e fanno quello che vogliono!

giovedì 19 ottobre 2017

Teoria della classe disagiata Raffaele Alberto Ventura

Teoria della classe disagiata

Raffaele Alberto Ventura


Cosa succede se un'intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione di poter migliorare – o nella peggiore delle ipotesi mantenere  – la propria posizione nella piramide sociale, scopre all'improvviso che i posti sono limitati, che quelli che considerava diritti sono in realtà privilegi e che non basteranno né l'impegno né il talento a difenderla dal terribile spettro del declassamento? Cosa succede quando la classe agiata si scopre di colpo disagiata?
La risposta sta davanti ai nostri occhi quotidianamente: un esercito di venti-trenta-quarantenni, decisi a rimandare l'età adulta collezionando titoli di studio e lavori temporanei in attesa che le promesse vengano finalmente mantenute, vittime di una strana «disforia di classe» che li porta a vivere al di sopra dei loro mezzi, a dilapidare i patrimoni familiari per ostentare uno stile di vita che testimoni, almeno in apparenza, la loro appartenenza alla borghesia.
In un percorso che va da Goldoni a Marx e da Keynes a Kafka, leggendo l'economia come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia, Raffaele Alberto Ventura formula un'autocritica impietosa di questa classe sociale, «troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle». E soprattutto smonta il ruolo delle istituzioni laiche che continuiamo a venerare: la scuola, l'università, l'industria culturale e il social web. Pubblicato in rete nel 2015, Teoria della classe disagiata è diventato un piccolo culto carbonaro prima di essere totalmente riveduto e completato per questa prima edizione definitiva.

mercoledì 18 ottobre 2017

turismo veneto.COMUNICATO STAMPA Comune Venezia.imposta di soggiorno proporzionale.

COMUNICATO STAMPA Comune Venezia imposta di soggiorno proporzionale
Locazioni turistiche in appartamenti e abitazioni: dal 2018 imposta di soggiorno proporzionale. Zuin: "Le maggiori risorse copriranno i costi del turismo che così non graveranno sui cittadini"
La Giunta Comunale, riunitasi oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin, la delibera che prevede la Revisione delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno relativamente alle Locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (e UANC – unità ammobiliate non classificate).
Nello specifico si è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2018 l'imposta di soggiorno per appartamenti e abitazioni (le cosiddette locazioni brevi) non sarà più di 1,5 euro fissa, ma sarà aumentata ad una quota variabile che va dai 2 ai 5 euro a seconda della classificazione dell’appartamento.
Dall’anno prossimo, quindi, questi immobili saranno raggruppati in tre categorie ad ognuna delle quali corrisponderà una tariffa. Nel primo gruppo saranno inseriti gli immobili di tipo signorile, le ville e i palazzi storici (categoria catastale A/1; A/8; A9) che saranno soggetti ad un’imposta di soggiorno a notte pari a 5 euro, nel secondo gruppo ci saranno quelli di tipo civile, gli immobili rurali, i villini e gli alloggi tipici (categoria catastale A/2; A/3;A/6;A/7;A/11) con una tariffa di 3 euro a notte e infine il terzo gruppo, quelli di tipo popolare e ultrapopolare con categoria catastale A/4; A/5 con una tariffa di 2 euro a notte.
“Questa Amministrazione comunale – commenta l’assessore Zuin – ha deciso di adeguare il sistema di calcolo dell’imposta di soggiorno inserendo, anche nell’ambito delle affittanze turistiche, un sistema di proporzionalità che già esiste per i pernottamenti negli alberghi. Una decisione che la Giunta ha preso attuando quanto esattamente scritto a pagina 98 del “Progetto di Governance territoriale del turismo a Venezia”, il documento redatto con l’apporto di tutta la struttura organizzativa dell’Ente e accolto favorevolmente sia dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia dall’Unesco. Si ottiene in questo modo una migliore equità fiscale, collegando l'entità dell'imposta per il turista alla qualità e tipologia di immobile utilizzato per il pernottamento.
Naturalmente – continua Zuin - rimangono in vigore le riduzioni collegate a particolari situazioni soggettive del turista, alla zona territoriale dove è collocata l'abitazione e al periodo: alta o bassa stagione. Inoltre, la nuova formulazione dell’imposta viene applicata solo agli appartamenti in locazione a turisti e non coinvolge in alcun modo gli alberghi e le altre strutture turistiche ricettive che, già dalla prima applicazione della tassa di soggiorno nel 2011, utilizzano un sistema tariffario proporzionato alla qualità della struttura e quindi al costo del pernottamento.
Infine - conclude Zuin - va sottolineato che le maggiori entrate, quantificate in circa 1 milione di euro, verranno utilizzate, così come previsto dal "Progetto di Governance del Turismo a Venezia", a copertura dei costi che derivano dal turismo e che non devono ricadere sui cittadini veneziani".

Venezia, 16 ottobre 2017

Banca Italia. Rinnovo Visco?

Il PD chiede infatti al governo un impegno ad "individuare la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto, tenuto conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia negli anni più recenti".
I deputati hanno ricordato come la nomina di Visco risalga a novembre 2011 "ed è, pertanto, imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica". "Si tratta di una scelta particolarmente delicata", continua la mozione, "L'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche, che a prescindere dalle ragioni che le hanno originate - sulle quali si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d'inchiesta all'uopo istituita - avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie".
La mozione è stata approvata con 213 sì, 97 voti contrari e 99 astensioni, ma il governo ha smussato i toni. Il governo, con il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, ha dato sì parere favorevole alla mozione targata Pd, ma condizionandolo alla riformulazione del testo. Una riscrittura - in realtà sono state eliminate dalla mozione alcune righe - che aveva l'obiettivo di smussare i toni. Ma è comunque rimasta intatta la richiesta dei dem di trovare una "figura più idonea".
Ma mozioni contro la conferma di Visco sono state presentate - e bocciate - anche da M5S e Lega, mentre FdI ha chiesto le "dimissioni dell'attuale governatore" e Sinistra italiana la sua proroga per un anno, al fine di "arrivare a una nomina che abbia la necessaria legittimazione politica e sia, pertanto, espressione di un Parlamento ed un governo frutto delle imminenti elezioni".

Sulla vicenda è poi intervenuto il segretario del Pd, Matteo Renzi: "Io non ho ruolo in questa vicenda. Sono uno molto rispettoso delle istituzioni penso quindi che il compito appartenga al presidente del Consiglio che si chiama Paolo Gentiloni. Il corso istituzionale prevede che il governo faccia la propria parte. La mia opinione sul passato l'ho scritta in un libro. Non ci prendiamo in giro, secondo me tante responsabilità e tanti ruoli, anche dei vertici della Banca d'Italia, devono essere valutati. In questi anni il Pd non è certo responsabile della crisi delle banche, spero che anche gli altri possano dire lo stesso". Il giornale.it
Banca Italia. Rinnovo Visco? Commenti
Egregio direttore
Come risolvere il problema causato dell'attacco del Partito Democratico al Premier Gentiloni anch'esso del Partito Democratico sul caso governatore della Banca D'Italia? La cosa sembra semplicissima a Visco si chiederà di fare un passo indietro magari attribuendogli un altro incarico in sede europea, la banca d'Italia verrà invitata a proseguire nel suo stile di controllo delle banche con un significativo dirigente interno. Così le tribù renziane e antirenziane si presenteranno all'elettorato senza pesanti incomodi. Saluti. 
M F

Egr. Dott.
vorrei sapere perché il governatore Visco dovrebbe essere riconfermato?
un solo motivo?
Distinti saluti.
HB

Egregio direttore 
mentre In Italia c'è una crisi occupazionale spaventosa, mentre un sacco di persone sono costrette a chiudere l'attività per le intemperanze del fisco, che pretende una tassazione a volte insopportabile, e per la concorrenza esagerata delle multinazionali o dei grossi gruppi commerciali, il paese intero dibatte se un governatore sessantasettenne debba continuare nella sua attività per tutta la vita.
Sembra una lotta destinata soprattutto a garantire la continuità di un sistema. La società tribale italiana non ammette elementi nuovi che possono disturbare chi ha saldamente in mano le redini dello Stato? Distinti saluti.
Cesare Fedeli

martedì 17 ottobre 2017

Legge finanziaria 2018

Legge finanziaria 2018

La legge finanziaria trova fondi facendo deficit.
La legge fra l’altro finanzia il rinnovo del contratto del pubblico impiego sul quale però vengono previsti tagli.
Ciò vuol dire che saranno assunti nuovi giovani, secondo la priorità dichiarata?

No! che i dipendenti avranno possibilità di carriera sfruttando al rialzo i posti lasciati liberi in organico dai futuri pensionati.

Elezioni regionali in Sicilia

Elezioni regionali in Sicilia

L’arresto di Antonello Rizza, il sindaco di Priolo finito ai domiciliari stamattina con le accuse di truffa, tentata truffa e turbativa d’asta, è immediatamente diventato un caso politico. Non poteva essere altrimenti visto che il primo cittadino del comune in provincia di Siracusa è tra i candidati di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana in sostegno di Nello Musumeci. Solo uno dei tanti aspiranti consiglieri regionali segnalati dal fattoquotidiano.it in un’interminabile lista di “impresentabili” sui quali si è concentrata recentemente la commissione Antimafia. Rizza non ha nessuna condanna definitiva, ma è imputato in quattro procedimenti penali con accuse che vanno dalla corruzione, alla concussione, dall’associazione a delinquere alla truffa, dall’abuso d’ufficio alla tentata estorsione: in totale 22 capi di imputazione. Ai quali si aggiungono quelli dell’inchiesta di oggi.ilfattoquotidiano.it/2017/10/14

Open Fibra. Lo sviluppo del paese chi lo decide?

Open Fibra
Open Fiber S.p.A. è una società nata nel dicembre 2015 con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale.

Il piano di Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane, nonché il collegamento delle aree industriali, per realizzare una rete a banda ultra larga quanto più diffusa ed efficiente possibile.

L’assetto azionario di Open Fiber è costituito da una partecipazione paritetica tra Enel S.p.A. e Cdp Equity S.p.A. (CDPE), società del Gruppo Cassa depositi e prestiti.

Nel dicembre 2016 l’assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina di Tommaso Pompei quale Amministratore Delegato e di Franco Bassanini quale Presidente.


Egr. Diretore.
Chi decide in quale comune si attiveranno gli investimenti della società?
Disirinti saluti
 AG

Risposta
Evidentemente chi disporrà lo sviluppo del paese.

Il comune che sarà sede di investimenti diventerà un polo attrattivo di altri investimenti infrastrutturali e industriali, chi sarà lasciato al palo vedrà il suo paese ancora più depresso di oggi.

venerdì 13 ottobre 2017

Azione per ottenere l'usucapione o rinuncia all'azione legale?

Egr. Avv.
Posseggo un immobile in via di disfacimento con giardino.
Una ridotta fascia di questo giardino, appartenente al patrimonio disponibile del comune, è stata occupata da una quarantina d’anni dal mio dante causa (successione testamentaria) si tratta di una trentina di mq. che sono entrati in nostro possesso e sono delineati da una bella siepe che fa da recinzione.
Ora il compratore mi chiede di regolarizzare che fare?
Distinti saluti
RD

Risposta
E’ evidente che per intestare alla nuova proprietà il terreno bisogna che l’usucapione di questa fascia sia acclarata con sentenza.
Minimo cinque anni e costi ingenti.

Forse una nota del Comune che dica che visto il tempo passato non ritiene di intraprendere un’azione legale che di fatto è paralizzabile da una riconvenzionale che eccepisca la usucapione è l’unica cosa semplice. Tenuto conto che spostare la siepe è un costo esagerato per pochi metri di terra. Inoltre se non si vende l’immobile va in rovina e la proprietà è condannata al pagamento dell’IMU fino alla demolizione dell’immobile!

Tasse automobilistiche Lombardia. Semplificazione

Egr. Direttore
La regione Lombardia ha semplificato la riscossione delle tasse automobilistiche consentendo la delega sul conto per il pagamento automatico della tassa.
Perché lo Stato non lo fa sulla registrazione poliennale del contratto di locazione?
Incasserebbe di più in automatico e potrebbe controllare più facilmente chi non paga.
Saluti.
Cesare Fedeli

Risposta

Il sistema fiscale è così complesso per dare un lavoro a chi deve controllare chi già paga le tasse quanto a gli evasori la cosa interessa molto meno perché è più difficile fare gli accertamenti

Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50

CIRCOLARE N. 24 /E DEL 12 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa 2 INDICE PREMESSA ....................................................................................................................
1. Contratto di locazione breve-definizione .............................................................. 
2. Contratti stipulati tramite intermediari ................................................................
2.1. Intermediari coinvolti nella stipula dei contratti di locazione breve . 
2.2. Adempimenti a carico degli intermediari .............................................
2.2.1. Trasmissione dei dati ........................................................................................
2.2.2. Applicazione della ritenuta.................................................................................. 
2.3. Conservazione dei dati .......................................................................... 
2.4. Intermediari non residenti ................................................................... 
3. Regime fiscale dei contratti di locazione breve ...................................................
3.1. Base imponibile ..................................................................................... 
3.2. Dichiarazione e versamento ................................................................. 

PREMESSA L’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, fornendo la definizione di tali contratti, stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni e prevedendo l’attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a determinati intermediari. In particolare, ai sensi del comma 1 del citato art. 4 del decreto, ai fini delle disposizioni in commento, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Ai sensi del successivo comma 3, le medesime disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. La presente circolare illustra il contenuto delle disposizioni sinteticamente richiamate tenendo conto delle questioni emerse nel corso del tavolo tecnico di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati. 4 I chiarimenti forniti dalla presente circolare riguardano l’applicazione dei tributi rientrati nella competenza dell’Agenzia delle entrate e pertanto non l’imposta di soggiorno. In seguito per articolo 4 si intende l’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per Provvedimento si intende il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 che ha dettato le modalità applicative dell’art. 4. I documenti di prassi richiamati sono pubblicati nella banca dati documentazione tributaria, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.. 5 1. 
CONTRATTO DI LOCAZIONE BREVE-DEFINIZIONE Ai fini delle disposizioni in esame, per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata. La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie anche per finalità turistiche, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell’oggetto e della durata. Non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale per indicare gli elementi del contratto, vale a dire i contraenti, l’oggetto (l’immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo. In particolare, per quanto riguarda i soggetti, la norma richiede che il contratto sia stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori della attività d’impresa. Devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma le locazioni brevi che rientrano nell’esercizio di attività d’impresa come definita, ai fini reddituali e ai fini IVA, rispettivamente dall’art. 55, comma 2 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo i quali le prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile, quali, per quanto qui interessa, le locazioni, costituiscono esercizio d’impresa se derivanti dall’esercizio di attività organizzata in forma d’impresa. La condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio di un’attività commerciale riguarda entrambe le parti del contratto e, analogamente a quanto 6 previsto in materia di cedolare secca sono, quindi, esclusi dall’ambito applicativo della norma anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti. L’applicazione della disciplina in esame è esclusa, inoltre, anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente, i cui redditi sono compresi tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR. La norma delinea la figura del locatore comprendendovi anche il sub locatore e il comodatario che concede a terzi la disponibilità dell’immobile a titolo oneroso. L’ambito applicativo è determinato, pertanto, in base alla causa del contratto e non in base al diritto che ha sull’immobile colui che lo mette a disposizione. Ciò comporta che la normativa in esame si applica prescindendo dal reddito derivante dal contratto di locazione in quanto riferita sia ai contratti di locazione produttivi di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile) sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile, ad esempio di locazione o di comodato) (cfr. paragrafo 3). Circa l’oggetto del contratto, la norma prevede che gli immobili posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale (finalità abitative). La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione (Cfr. Circ. n. 26/E/2011). Gli immobili, inoltre, devono essere situati in Italia in quanto quelli situati all’estero producono reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR; si tratta, dunque, di un reddito non rientrante tra quelli oggetto della normativa in esame, riferita solo ai redditi fondiari e ai redditi derivanti dalla sublocazione o dalla concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario. 7 Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, servizi espressamente indicati dall’articolo 4; tali servizi sono ritenuti strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo e, pertanto, non idonei ad escludere i contratti che li contemplano dalla applicazione della cedolare secca e dall’assoggettamento del canone a ritenuta, nonché dall’obbligo di fornire i relativi dati all’Agenzia delle entrate. Si ritiene che analogo regime possa riguardare anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, i quali, seppure non contemplati dall’articolo 4, risultano strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull’ammontare del canone o del corrispettivo. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale. Per quanto concerne infine la durata del contratto, la norma prevede che la locazione breve non abbia una durata superiore a 30 giorni. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto (cfr. circ. n.12 del 1998). 8 2. 
CONTRATTI STIPULATI TRAMITE INTERMEDIARI 2.1.Intermediari coinvolti nella stipula dei contratti di locazione breve La normativa in esame attribuisce un ruolo particolare ai soggetti che intermediano la conclusione del contratto o che intervengono nella fase del pagamento sia nel caso in cui essi siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia sia nel caso in cui non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione nello Stato. Relativamente al significato da attribuire alla locuzione “attività di intermediazione immobiliare” di cui al comma 4 dell’articolo 4, la portata della norma risulta ampia posto che si riferisce anche ai soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono pertanto non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 26 marzo2010, n. 59, al cui rispetto gli intermediari sono comunque tenuti, ma più genericamente tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore. Ai fini in esame, è irrilevante la forma giuridica del soggetto che svolge l’attività di intermediazione, potendo questa essere svolta sia in forma individuale che in forma associata, così come non rileva la condizione di residente o meno del soggetto che svolge detta attività né la modalità con cui l’attività è svolta potendo questa riferirsi a contratti di locazione breve stipulati on line e a contratti stipulati off line. Nel prosieguo il termine intermediari è utilizzato in senso generico con riferimento a tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione come sopra definita. 9 2.2.Adempimenti a carico degli intermediari Gli intermediari sono tenuti, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo 4, ad effettuare determinati adempimenti in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017. In particolare: • se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare i dati ad essi relativi, individuati con il Provvedimento, e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate; • se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi. L’articolo 4 richiede agli intermediari di effettuare tali adempimenti solo se intervengono nella conclusione del contratto o nel pagamento di corrispettivi relativi a contratti di locazione breve rispondenti alle caratteristiche soggettive, oggettive e temporali indicate al paragrafo 1.
Gli intermediari, ad esempio, non sono tenuti né a comunicare i dati né ad effettuare le ritenute per le locazioni abitative di durata superiore a 30 giorni, per le locazioni di qualunque durata poste in essere da imprese, per le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi, per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse diverse da quelle di locazione. Gli adempimenti, inoltre, non devono essere posti in essere in relazione ai contratti di locazione breve stipulati prima del 1° giugno 2017. L’articolo 1326 del codice civile considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte: non rileva, pertanto, ai fini dell’applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell’immobile. Se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, gli intermediari non sono tenuti a comunicare i dati del contratto o ad operare la ritenuta sui pagamenti. Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione. 10 Per tener conto delle difficoltà che gli intermediari possono incontrare per individuare i casi in cui sono tenuti a tali adempimenti, il Provvedimento ha disposto che vi sono tenuti sulla base dei dati comunicati loro dal locatore. Gli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto sono tenuti quindi a richiedere i dati previsti dal Provvedimento ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità. La responsabilità circa la veridicità dei dati ricade sul locatore il quale è comunque responsabile della corretta tassazione del reddito e del corretto adempimento di altri eventuali obblighi tributari connessi al contratto nonché della mendacità delle proprie dichiarazioni. Gli intermediari ai fini della corretta effettuazione degli adempimenti potranno tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali. Potranno, ad esempio, non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, qualora il locatore abbia comunicato loro il numero di partita IVA per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione. La comunicazione dei dati e la effettuazione della ritenuta sono previsti per facilitare l’assoggettamento a tassazione dei redditi prodotti dal locatore persona fisica e, pertanto, devono essere posti in essere dall’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche nel caso in cui questi si avvalga a sua volta di altri intermediari. Ad esempio, l’agenzia immobiliare che abbia ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo e inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma on line, è tenuta a comunicare i dati del contratto qualora questo sia concluso per il tramite della piattaforma. La piattaforma, infatti, rende la prestazione all’agenzia, la quale se ne avvale per esercitare la propria attività di intermediazione in favore del locatore, e non direttamente al locatore. L’agenzia sarà inoltre tenuta ad effettuare la ritenuta se interviene nel pagamento del contratto. Sarà cura dell’agenzia rendere esplicito al gestore della piattaforma la veste nella quale opera, in modo che questi non effettui gli adempimenti. 11 2.2.1. Trasmissione dei dati Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, gli intermediari sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. Sono tenuti alla trasmissione dei dati non tutti gli intermediari che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di abitazione, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo. L’intermediario è quindi tenuto alla comunicazione dei dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on line. Diversamente, nel caso in cui il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo. I dati che devono essere trasmessi sono stati individuati, in attuazione dell’articolo 4, comma 6, dal Provvedimento il quale all’art 3 stabilisce che devono essere comunicati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Il Provvedimento ha, inoltre stabilito che, per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata. I dati devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. Per il 2017, la comunicazione deve riguardare i soli contratti conclusi a partire dal 1° giugno di tale anno. In caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso è esercitato successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’agenzia. 12 L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, di cui l’intermediario dispone, è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da 250 a 2.000 euro). La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Secondo quanto sopra chiarito, non è sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore. 
2.2.2. Applicazione della ritenuta Ai sensi del comma 5 dell’articolo 4 gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21 per cento sul relativo ammontare e provvedono al versamento con le modalità di cui all’art. 17 del D. lgs. n. 241 del 1997 e alla relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Gli intermediari tenuti ad operare la ritenuta sono individuati dalla norma in coloro che intervengono nel pagamento o nella riscossione del canone. La formulazione volutamente ampia ha inteso prevedere l’obbligo di operare la ritenuta in tutte le ipotesi in cui l’intermediario intervenga nella fase in cui è assolta l’obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando alla operazione di pagamento del corrispettivo da parte del conduttore e/o alla riscossione da parte del locatore. In ogni caso la materiale disposizione delle risorse finanziarie impone all’intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 per cento a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. In caso di pagamento del canone mediante carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a.) nonché le società 13 che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti ad operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall’intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento. La ritenuta deve essere operata anche qualora l’intermediario abbia delegato soggetti terzi all’incasso del canone e all’accredito del relativo importo al locatore. Tale attività deve essere riferita al delegante e, pertanto, gli adempimenti di versamento della ritenuta e di certificazione della stessa, nonché di comunicazione dei dati relativi al contratto, devono essere posti in essere a suo nome. La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo. Negli atti parlamentari (A.S. 2853) è specificato che la norma, riferendosi ai corrispettivi lordi, comporta l’applicazione della ritenuta anche sui rimborsi delle spese sostenute dal locatore delle quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito fondiario. In proposito si fa presente che secondo l'art. 1571 codice civile, il corrispettivo (canone di locazione) rappresenta la controprestazione del contratto spettante al locatore per la cessione in locazione del bene al conduttore e non possono essere a questo assimilato le spese a carico del conduttore stesso che rappresentano, in caso di rimborsi al locatore, semplici movimenti finanziari. Ai fini dei contratti in esame tuttavia, caratterizzati per definizione normativa anche dalla eventuale fornitura di prestazioni accessorie, devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni. In altre parole, le spese per servizi accessori si ritiene che non concorrano al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti. 14 Esempio Canone di locazione euro 1.000 Spese per pulizia non comprese nel canone euro 100 Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) Esempio Canone di locazione (comprensivo del servizio di pulizia) euro 1.100 Ritenuta euro 231 (1.100 x 21%) Per quanto concerne la inclusione nel corrispettivo lordo della provvigione dovuta all’intermediario, occorre considerare quanto stabilito nel contratto di intermediazione e nel contratto di locazione. In particolare, la provvigione non risulta compresa nel corrispettivo quando è addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore; Esempio Provvigione dovuta dal conduttore euro 80 Canone di locazione euro 1.000 Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) analogamente non è compresa nel corrispettivo quando l’intermediario l’addebita direttamente al locatore, il quale non la ribalta sul conduttore; Esempio : Provvigione dovuta dal locatore euro 80 Canone di locazione euro 1.000 Ritenuta euro 210 (1.000 x 21%) La provvigione concorre, invece, alla determinazione del corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto : Esempio : Provvigione dovuta dal locatore euro 80 Canone euro 1.000 + 80 = 1.080 15 Ritenuta euro 227 (1.080 x 21%). In definitiva, per semplificare, può affermarsi che l’intermediario opera la ritenuta sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a certificare e dichiarare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Mediante la certificazione, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati e non sono, pertanto, tenuti all’ulteriore trasmissione dei dati di cui al precedente punto 2.2.1. Nel caso di recesso dal contratto, la ritenuta se eventualmente già operata dall’intermediario - versata e certificata con le modalità sopra descritte - è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso mentre, invece, potrà essere restituita al locatore e recuperata dall’intermediario in compensazione se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta stessa. Con risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo 1919, da utilizzare per il versamento della ritenuta tramite modello F24 e sono stati indicati i codici 1628 e 6782 da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. La mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 471 del1997 (“Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte”), fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D.lgs. n. 472 del 1997. La ritenuta si applica ai canoni di locazione e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, per espressa previsione normativa. 16 In linea di principio, pertanto, gli intermediati erano tenuti a versare le ritenute operate entro il giorno 16 del mese successivo. L’Amministrazione finanziaria potrà tuttavia tener conto delle difficoltà di natura gestionale che gli operatori possono aver incontrato nella effettuazione degli adempimenti relativi alle ritenute, nonché del fatto che il Provvedimento è stato emanato il 12 luglio 2017 avendo dovuto attendere la conversione in legge del decreto legge n. 50 del 2017. Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione finanziaria potrà escludere l’applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre, alla luce di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ai sensi del quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta fermo per gli intermediari che hanno applicato la ritenuta, pur in assenza del Provvedimento, l’obbligo di effettuare il versamento all’Erario entro il 16 del mese successivo, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 in quanto l’adempimento deve essere posto in essere nel 2018 ed è quindi a disposizione degli intermediari un ampio margine di tempo per provvedere. 2.3. Conservazione dei dati Gli intermediari che intervengono nella stipula del contratto e/o nell’incasso dei canoni o corrispettivi sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono 17 intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2.4.Intermediari non residenti Gli adempimenti inerenti la comunicazione dei dati, l’effettuazione, il versamento e la certificazione delle ritenute operate sono effettuati da tutti gli intermediari compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato (cfr. articolo 4, comma 5-bis ). Al riguardo, nel Provvedimento viene specificato che tali soggetti : - se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del TUIR, adempiono agli obblighi di comunicazione per il tramite della stabile organizzazione; - se risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale, in qualità di responsabile d’imposta, individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso. L’utilizzo della locuzione “responsabile d’imposta” in luogo di “sostituto d’imposta” è finalizzato ad evitare che l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalle nuove disposizioni, possano far ritenere sussistente una stabile organizzazione. 3. REGIME FISCALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE 3.1.Base imponibile Per effetto del richiamo alle disposizioni in materia di “Cedolare secca sugli affitti”, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il reddito derivante dai contratti di locazione breve può essere assoggettato, per opzione del locatore, all’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato. 18 Il predetto regime opzionale, già applicabile ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata, risulta ora esteso ai redditi diversi derivanti dai contratti di sublocazioni e ai contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell’immobile abitativo. Per quanto riguarda la sublocazione, l’applicazione della cedolare secca non modifica la qualificazione reddituale dei proventi derivanti da tale contratto. Relativamente, invece, alla concessone in godimento dell’immobile da parte del comodatario, si ritiene che, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l’applicazione della ritenuta in capo al comodatario, il comodante resti titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato mentre il comodatario/locatore, diventi titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione. Per le locazioni brevi sono, pertanto, superati, i precedenti orientamenti di prassi volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario, determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore (cfr. Ris. n. 381/E e Ris. n. 394/E del 2008). La qualificazione reddituale dei proventi derivanti dal contratto di locazione non muta anche qualora il contratto preveda la fornitura di servizi accessori strettamente connessi alla funzionalità dell’immobile, come chiarito al paragrafo 1. Tutti i titolari dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011, possono optare per l’applicazione del regime della cedolare secca sui corrispettivi riscossi ovvero per farli concorrere al reddito complessivo, secondo le regole previste per le rispettive categorie reddituali. 3.2.Dichiarazione e versamento Poiché con il contratto di sublocazione o di comodato non si trasferisce al sublocatore ovvero al comodatario la titolarità del reddito fondiario, che resta in 19 capo al soggetto titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale), non mutano gli obblighi dichiarativi in capo alle parti. Il richiamo alle norme in materia di cedolare secca sugli affitti contenuto nel comma 2 dell’articolo 4 comporta che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le medesime disposizioni previste per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi. In particolare, la scelta per il regime agevolato si effettua con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi ovvero, nell’ipotesi di eventuale registrazione del contratto, in tale sede. Il locatore può effettuare l’opzione per ciascuno dei contratti stipulati, salvo il caso in cui siano locate singole porzioni della medesima unità abitativa per periodi in tutto o in parte coincidenti (cfr. Circ. n. 26/E del 2011). In tal caso l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo. Qualora il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei proprietari e, conseguentemente, la ritenuta sia stata operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo, solo il comproprietario che ha stipulato il contratto di locazione potrà scomputare la ritenuta subita dal proprio reddito complessivo o chiedere il rimborso della maggior ritenuta subita sulla quota di reddito a lui non imputabile, qualora non abbia capienza per scomputarla dall’imposta dovuta dal reddito complessivo. Gli altri comproprietari dovranno assoggettare a tassazione il reddito ad essi imputabile pro-quota in sede di dichiarazione applicando la cedolare secca o il regime ordinario di tassazione. Il locatore è, pertanto, tenuto a riliquidare l’imposta dovuta sul canone di locazione. - se non sceglie il regime sostitutivo della cedolare secca; - se non ha subito la ritenuta (ad esempio per i canoni incassati dagli intermediari prima del 12 settembre 2017); - se l’intermediario ha effettuato la ritenuta in assenza dei presupposti; 20 - nel caso in cui la ritenuta subita è maggiore dell’imposta dovuta. Per effetto del richiamo alle disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, si ritiene che trovi applicazione anche con riferimenti ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ai sensi del quale “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.” * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)