venerdì 8 settembre 2017

Servitù del padre di famiglia

Con la sentenza n. 3806/2014 la Suprema Corte , II sez. civile, fissa precisi paletti in merito alla corretta definizione della servitù per destinazione del padre di famiglia sancendo che ai fini della configurazione di tale modalità di acquisto del diritto reale occorre la sua apparenza e cioè l’esistenza di segni visibili rivelatori dell’esistenza della servitù. Tale presenza, invece, non è richiesta per la tutela possessoria essendo all'uopo sufficiente la prova dell'esercizio della servitù di transito (Cass. Civ. SS.UU., 18 febbraio 1989, n.958).
L’esistenza di opere visibili e permanenti viene desunta, nel caso di specie, dalla planimetria, dal contenuto della scrittura privata in cui si riconosceva la preesistenza del canale di irrigazione nonché dal fatto che il testatore aveva assegnato zonette contigue a tutti i figli e site lungo detto canale sicché lo stato dei luoghi manifestava la sussistenza di servitù poste a carico ed a favore per destinazione del padre di famiglia.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone, quindi, che l’originario unico proprietario abbia posto in essere tra due fondi o due parti dello stesso fondo a lui appartenenti una situazione soggettiva di subordinazione o servizio, corrispondente al contenuto di una servitù, ma che non rileva come tale finché i fondi siano nella titolarità dell’unico soggetto proprietario (in base al principio nemini res sua servit). Nel momento in cui i due fondi o le due parti del fondo vengono divise, ossia vengono ad appartenere a diversi soggetti, proprietari ciascuno di una parte, tale situazione soggettiva si pone di per sé come fatto costitutivo di una servitù avente contenuto corrispondente all’utilità già garantita di fatto a uno dei due fondi o delle due parti dello stesso fondo.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non si ricollega, quindi, ad una specifica manifestazione di volontà diretta al sorgere della servitù, bensì ad un comportamento costitutivo od omissivo dell’originario proprietario da cui sia derivata una situazione di fatto corrispondente al contenuto della servitù.
Naturalmente ai fini della costituzione della servitù è necessario che non risulti espressamente una volontà contraria del proprietario dei fondi al momento della loro separazione. Difatti il c.d. silentium si configura come elemento della fattispecie costitutiva. La manifestazione contraria di volontà può essere contenuta in una specifica clausola negoziale, con cui si esclude espressamente il sorgere della servitù ovvero può essere desunta indirettamente da altra clausola, il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che verrebbe a determinare la nascita della servitù.
La prova dell’esistenza della situazione di fatto che concreta la nascita della servitù può essere resa con ogni mezzo; tale accertamento va effettuato con riferimento alla situazione dei luoghi al momento della separazione della proprietà e costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed insindacabile in Cassazione, se sorretto da logica e congrua motivazione.

Nessun commento:

Posta un commento