giovedì 3 agosto 2017

La proposta di modifica dell’art. 53 del Codice del Turismo della regione Veneto. Osservazioni

La proposta di modifica dell’art. 53 del Codice del Turismo della regione Veneto. Osservazioni
Oggetto: Osservazioni al Progetto di Legge Regionale Veneto n. 230, “Modifiche della Legge Regionale 14 Giugno 2013, n. 11, Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto e successive modificazioni” ed al Progetto di Legge Statale n. 36 “Modifica del d.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 Novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.
La proposta modifica dell’art. 53 del Codice del Turismo, nel voler attribuire alla competenza delle Regioni la possibilità di incidere sulla disciplina delle Locazioni Brevi ed, in particolar modo, sulla loro durata, è in espresso contrasto con la Costituzione, che all’art. 117, lett. L), sancisce: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; ed all’art. 41, co. 1, sancisce: L'iniziativa economica privata è libera. La riserva allo Stato della competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”, consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati, sottrae la possibilità per le Regioni di intervenire in tale materia per i seguenti motivi: - Esigenza di garantire uniformità di disciplina sull’intero territorio nazionale - Rispetto del principio di eguaglianza - Tutela della concorrenza e del mercato E’ evidente come il PDLS n. 36, proponendo di attribuire alle Regioni la possibilità di regolare disciplina e durata delle Locazioni, violi i suddetti obiettivi fondamentali. Permettendo a ciascuna Regione di dettare norme che possano incidere sul rapporto di locazione di natura privatistica, si otterrebbe un panorama normativo frammentario e caotico, in cui la stessa materia potrebbe subire rilevanti variazioni di Regione in Regione in tema di disciplina e durata delle attività di locazione. Posto che una tale disomogeneità inciderebbe gravemente sull’esigenza di uniformità della disciplina sul territorio nazionale, l’ulteriore conseguenza di un tale intervento sarebbe la violazione del principio di eguaglianza, non potendosi tollerare una regolamentazione diversificata territorialmente su una materia che concerne così da vicino il diritto di proprietà, il cui contenuto si esercita anche mediante la stipulazione di contratti di locazione. Non è, infatti, ammissibile che un proprietario di immobile veda il proprio diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, così come sancito dall’art. 832 del Codice Civile e dall’Art. 42 della Costituzione, così arbitrariamente compresso dalle oscillanti politiche regionali. E’ necessario poi svolgere ulteriori considerazioni in merito ad una materia trasversale, ma estremamente rilevante: la disciplina della concorrenza. Il PDLS n. 36, nel proporre la possibilità per le Regioni di disciplinare la durata massima delle locazioni turistiche, ed il relativo PDLR n. 230, nel precisare la durata delle stesse nella Regione Veneto per un massimo di 120 giorni nell’arco dell’anno, creerebbero un’intollerabile effetto distorsivo del mercato, in violazione di: - Artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 59/2010 (libertà di accesso ed esercizio) - Artt. 3, co. 7, del D.L. n. 138/2011 - Art. 34 del D.L. n. 201/2011 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante) - Art. 1, co. 1,2,4 del d.l. n. 1/2012 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) - Art. 49 TFUE e 56 TFUE Il disposto del PDLR n. 230, nello specifico, limitando l’operatività delle locazioni si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza ed i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione. In particolare, l’art. 1 del D.L. 1/2012 prescrive che: a) “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”. b) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. Dal punto di vista delle finalità perseguite, l’obiettivo che la Regione si è data, ossia di armonizzare la normativa in materia di locazioni, non sembra affatto coerente con lo stesso contenuto del PDLS n. 36, che propone di frammentare a livello regionale la materia, creando piuttosto notevoli disarmonie sul territorio nazionale, con rilevanti effetti sul piano economico per gli operatori, che risulterebbero penalizzati in base al luogo di stabilimento della propria attività. Disposizioni, poi, come quella di cui all’art. 1 del PDLR n. 230 (limite dei 120 gg), giustificate sulla base di motivazioni quali “anomalie nella gestione di immobili”, “salvaguardia dei centri storici” “qualità di vita degli abitanti residenti”, “rispetto dei parametri fiscali”, non solo non risultano avvalorate da un nesso di causalità con la durata delle locazioni turistiche, ma non sono nemmeno rispondenti ai motivi imperativi d’interesse generale che le potrebbero esclusivamente giustificare. Nient’affatto considerati, infine, sono: - I numerosissimi posti di lavoro creati dalle attività di locazione in una congiuntura economica sfavorevole, che hanno in molte occasioni consentito ai residenti di non dover lasciare la propria terra per cercare lavoro altrove; - I considerevoli introiti prodotti dall’incasso della Tassa di soggiorno - L’indotto generato sull’economia generale dalla presenza di queste strutture, che si interfacciano con le piccole-medie imprese Concludendo, è opportuno ricordare la sentenza 586/2016 del TAR Lazio, con cui si è disposto l’annullamento delle disposizioni recanti nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, di cui al regolamento della Regione Lazio n. 8, del 7 Agosto 2015, che, analogamente agli attuali progetti di legge, imponevano delle limitazioni temporali all’esercizio delle attività, nonché la recente impugnazione da parte del Governo della L.R. Toscana n. 86 del 20/12/2016, poiché lesiva della competenza esclusiva statale in materia di locazioni. E’ evidente che l’emergente settore delle locazioni comporti la necessità di una regolamentazione adeguata, sentita a sia livello istituzionale che da parte dell’opinione pubblica, come testimonia il recente D.L. 50/2017, ma nel regolamentare le locazioni non ci si deve lasciare andare a futili sentimentalismi che portino a norme irragionevoli e non rispettose dei fondamentali principi ordinamentali e comunitari.

Associazione ABBAV

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