venerdì 16 giugno 2017

Segnalazione alla Centrale rischi: il risarcimento non è automatico

Segnalazione alla Centrale rischi: il risarcimento non è automatico
La Cassazione ricorda che il danno causato dall'iscrizione illegittima alla Crif non è in re ipsa

Cassazione, sentenza n. 1931/2017 
di Marina Crisafi – Il danno causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi non è automaticamente riconosciuto ma va dimostrato. Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 1931 depositata ieri (qui sotto allegata). Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un correntista che lamentava la mancata concessione del credito da parte di tre istituti bancari per via della segnalazione alla Centrale rischi, chiedendo il danno economico e all'immagine, per la lesione della reputazione personale e commerciale, la S.C. sposa la tesi dei giudici di merito.
Il tribunale, infatti, pur dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione e ordinando alla banca di procedere all'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla Crif, rigettava tuttavia la richiesta di risarcimento, giacchè non riteneva provati, da parte del correntista, i danni per i quali chiedeva il risarcimento (cioè, nello specifico, la compromissione dell'accesso al credito in ragione dell'illegittima segnalazione).
Per gli Ermellini, la decisione del tribunale è ineccepibile.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. affermano infatti richiede "comunque l'accertamento della sussistenza del un nesso di causalità tra l'attività e il danno patito dal terzo e, dunque, ineluttabilmente che un danno vi sia". Cosa non provata, come ritenuto dal giudice di merito, nel caso di specie, dove, per di più, il ricorrente, si legge in sentenza, "oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, ha confusamente denunciato un 'irrimediabile danno morale' nonché una 'lesione della reputazione personale e commerciale' (fenomeni tra loro invero profondamente eterogenei ed ingiustificatamente sovrapposti)". Errato è infine, prosegue il Palazzaccio, l'assunto che "il danno, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa".

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