giovedì 15 giugno 2017

Riforma della pubblica amministrazione

Riforma della pubblica amministrazione

Giunge così al termine un altro capitolo della tormentata riforma della pubblica amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n. 124), nonostante gli ostacoli incontrati lungo l’iter: vedi la sentenza della Consulta del novembre 2016, che aveva bocciato alcune disposizioni nella parte in cui si prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo “parere” e non previa “intesa”. 
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, riguarda la valutazione della performance dei lavoratori pubblici.
Questi i punti salienti del provvedimento,
PREMIALITA’. Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria per l’erogazione di premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale ed il conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa delle performance rileverà ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari;
MISURA DELLA PERFORMANCE. Ogni singola amministrazione dovrà valutare la performance con riferimento all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si suddivide, nonché ai singoli dipendenti o team.
OBIETTIVI GENERALI. Fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introduce la categoria degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di attività
OIV. Gli Organismi indipendenti di valutazione, interamente rinnovati nella struttura (tre membri), nella durata (un triennio), nell’investitura (procedura selettiva ad evidenza pubblica da un elenco), nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, saranno chiamati a riscontrare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi pianificati.
CITTADINI. Riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazione della performance DIRIGENTI. Nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata priorità agli esiti della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione. L’eventuale rilevazione di una performance negativa spiegherà rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, per gli illeciti deontologici.
SANZIONI. Previste per la mancata adozione del Piano della performance.
REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE. I meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa, cioè quella degli uffici, in termini di servizi resi, unitamente a quella individuale, nonché le relative regole.
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, apporta “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il decreto integra e modifica il T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in conformità alla delega prevista dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Questi alcuni dei temi trattati dalle nuove disposizioni: 
AZIONE DISCIPLINARE. Le nuove norme in tema di azione disciplinare, applicabili alle infrazioni commesse a seguito della relativa entrata in vigore, sono finalizzate a velocizzare e rendere maggiormente concreta e certa la relativa tempistica, fissata perentoriamente in 120 giorni, come indicato dal Consiglio di Stato. Introdotti nuovi limiti all’annullabilità delle sanzioni per vizi formali.
INFRAZIONI DISCIPLINARI. Le inosservanze che comportano il licenziamento sono dieci: alle confermate assenze ingiustificate, false timbrature, false dichiarazioni per ottenere promozioni e posti, vengono affiancate nuove fattispecie, quali la reiterata e grave violazione alle regole deontologiche,  la valutazione negativa della performance per tre anni consecutivi, lo scarso rendimento legato alla reiterata violazione degli obblighi per i quali è stato già sanzionato e, limitatamente ai dirigenti, la mancata attivazione o definizione di procedimenti disciplinari, commessa con dolo o colpa grave.
PROCEDURE. Vengono modernizzate attraverso l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nelle relazioni coi destinatari dell’azione amministrativa.
CONCORSI. Maggior valore all’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, escludendo tutti i servizi prestati presso uffici in stretto contatto con organi politici. 
LINGUE ESTERE. La padronanza delle lingue straniere sarà requisito per accedere ai concorsi, o comunque titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici. Maggior valore anche al titolo di dottore di ricerca.
LAVORO FLESSIBILE. Fissato il divieto per le pubbliche amministrazioni, dall’inizio del prossimo anno, di stipulare contratti di collaborazione (co.co.co.), con contestuale facoltà di utilizzare tipologie di lavoro flessibile quale il contratto di formazione e lavoro, e con previsione di maglie più strette, nella finalità di evitare l’abuso del precariato.
ASSUNZIONI. Il numero delle unità da immettere in servizio varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Un quinto dei posti previsti nella programmazione potrà essere assegnato alle progressioni, da svolgersi attraverso selezioni interne. Per quest’ultime si eviterà la forma del concorso, ma con contestuale diminuzione dei posti per gli esterni.
STABILIZZAZIONI. Rinnovati gli iter per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di specifici requisiti. Specifico piano straordinario di stabilizzazione previsto per il prossimo triennio, che si prefigge di consolidare circa cinquantamila precari, con almeno tre anni di servizio prestato negli ultimi otto, presso l’ente che assume ovvero bandisce il concorso. Possibilità aperta anche a chi non collabora già più, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge delega, ovvero il 28 agosto 2015.
DISABILI. Integrazione nell’ambiente di lavoro di soggetti disabili mediante l’istituzione di una Consulta nazionale e la nomina e di un responsabile dei processi di inserimento.
TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO. Viene inserito un correttivo alla tutela reale prevista dall’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, ovvero quando il licenziamento viene accertato come illegittimo, l’indennizzo contestuale al reintegro nel posto di lavoro non potrà oltrepassare le 18 mensilità. Se il giudice ritiene la sanzione irrogata dall’ente come viziata da difetto di proporzionalità, avrà il potere di modificarla prendendo a parametro la gravità del comportamento del lavoratore pubblico e la lesione degli interessi. 
VISITE FISCALI. Riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in ipotesi di assenze per malattia, ed assegnazione, dal settembre prossimo, all’INPS, delle relative competenze. Le specifiche vengono demandate ad un decreto attuativo da emanare nel termine di giorni 30 dall’entrata in vigore della riforma sul pubblico impiego.

RISULTATI. Razionalizzazione dei sistemi di valutazione, estensione di metodi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti, forme di semplificazione specifiche per le differenti aree della pubblica amministrazione.

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