lunedì 26 giugno 2017

Diffamazione col WEB

Molte persone credono che sia sufficiente una stampa di una pagina web o di un commento sui social per acquisire una prova con valore legale, da allegare ad una denuncia per diffamazione. Procedere in questo modo, al contrario, non ha alcun valore legale poichè non è possibile garantire l'orgine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all'art. 2712 cod. civ.
Occorre sapere, invece, che la pubblicazione di immagini o scritti diffamatori in un sito web o sui social network o su una chat di gruppo whatsapp, o la creazione di un sito web a contenuto diffamatorio è stata ricondotta alla fattispecie della diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, di cui all'articolo 595, comma 3 codice penale. Il reato di diffamazione a mezzo di sito web si consuma, inoltre, non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all'agente e alla persona offesa. Se il commento che si trova sui social network o su una chat di gruppo whatsapp è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.; cfr. sentenzaCassazione penale n. 24431/15). Anche l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ( C., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980).
Requisiti del reato di diffamazione :
  1. assenza dell'offeso (se è presente sussisterà il reato di ingiuria)
  2. offesa all'altrui reputazione
  3. La persona diffamata non deve essere necessariamente indicata nominativamente ma tuttavia deve essere individuabile agevolmente e con certezza. In sostanza è sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione, o in via deduttiva.
  4. comunicazione a più persone. Non sussiste quindi il reato di diffamazione nella lesione della reputazione comunicata ad una persona solamente, pur potendo essere ciò sufficiente per richiedere il risarcimento del danno in via civile. Con riguardo alla diffamazione a mezzo Internet la sussistenza della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo. analisideirischinformatici.it/

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