lunedì 26 giugno 2017

Conferenza servizi telematica

1. LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
La conferenza decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse oppure quando l’attività del privato è subordinata a atti di assenso all’esito di procedimenti differenti (art. 14, comma 2).
La novità dei due modelli: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea
La conferenza semplificata (senza riunione)
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.
La conferenza simultanea (con la riunione)
Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’amministrazione che non si sia espressa entro i termini.
1.1   LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)
 Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall’art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell’avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).
Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).
Rispetto alla disciplina previgente, a venticinque anni dalla legge n. 241 del 1990, la conferenza viene “dematerializzata”: 
Tempi certi per la conclusione della conferenza
Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito dall’amministrazione procedente e non può essere superiore a quarantacinque giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c).
L’indizione della conferenza semplificata
La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è ad istanza di parte (art. 14-bis, comma 2).
L’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazione interessate:
a)   l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis, comma 2, lettera a);
b)   il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni.
c)    il termine perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a quarantacinque giorni (o novanta nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso) entro il quale le amministrazioni devono  inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione;
d)   la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).
Vengono eliminati  così i “tempi morti” di attesa (trenta giorni prima di indire la Conferenza), la “corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze “che vanno deserte”.  Non ci saranno più riunioni, ma solo l’invio per via telematica delle determinazioni.
Attenzione: la comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l’autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all’amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.
L’indizione della conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.
Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell’art. 9 della medesima legge n. 241 del 1990).
Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza.
Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere  espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale  oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico (art.14-bis, comma 3).
Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).
Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l’amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:
La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:
sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio- assenso, nei seguenti casi:  1) l’amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell’amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza ( art.14-bis, comma 5).
Conclusione negativa e preavviso di diniego
La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prevista dall’art. 10-bis della legge n.241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva  è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5).
I casi in cui si passa dalla conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la riunione)
Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.
Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico (vedi paragrafo 1.2) rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:
alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili) ;
alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).
I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.


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