giovedì 23 marzo 2017

Le modalità di calcolo delle distanze.

     Le modalità di calcolo delle distanze.

I regolamenti edilizi possono disciplinare le distanze fra le costruzioni, ad integrazione delle disposizioni di piano (Centofanti 2000, 169).
L’art. 33, n. 5, l. urb., fissa tra i compiti del regolamento edilizio quello di stabilire gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale, regolamentando diversamente la normativa civilistica.

Occorre fare presente che i regolamenti possono stabilire distanze maggiori di quelle del codice civile non minori, non potendo i regolamenti derogare al codice civile
(Mengoli 1997, 648).

La giurisprudenza attribuisce un effetto modificativo delle disposizioni del codice civile a tutte le fonti normative e regolamentari che traggono origine dagli strumenti urbanistici generali quindi non solo ai piani attuativi, ma anche ai loro strumenti esecutivi, come, ad esempio, le tavole planovolumetriche.
In tal caso le indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche, in quanto attuative sul piano tecnico della volontà della p.a., hanno valore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la stessa natura di norme regolamentari.

Il potere regolamentare della p.a. di disciplinare, con efficacia derogatoria alle disposizioni del codice civile, le distanze fra le costruzioni può manifestarsi oltre che nella predisposizione di Piani regolatori generali e di piani particolareggiati (cosiddetti piani di zona) anche attraverso le tavole planimetriche allegate ai predetti piani.
Ne consegue che, quando il piano di zona per individuare la distanza rinvia al piano planovolumetrico e quest'ultimo prevede una determinata distanza dal confine, tale distanza ha carattere assoluto ed inderogabile trattandosi di norma integrativa del c.c.
(Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1999, n. 5666, GCM, 1999, 1310).

I regolamenti edilizi hanno individuato una serie di norme che fissano le modalità di calcolo delle distanze.
Essi, ad esempio, hanno precisato che la distanza degli edifici deve computarsi a partire dalla parte più sporgente del fabbricato: la cosiddetta fronte.

L'art. 6 del p.r.g. del comune di Casalmaggiore stabilendo che il distacco dai confini non deve mai essere inferiore a m. 5, qualunque sia l'altezza delle fronti, va interpretato nel senso che per "fronte" deve intendersi la parte anteriore o facciata dell'edificio comprendente i corpi sporgenti aggettanti, allorquando questi siano di natura e consistenza tali da ampliare in superficie o volume l'edificio stesso
(Cass. civ., sez. II, 13 aprile 1995, n. 4270, GCM, 1995, 835).

Le norme tecniche del P.R.G. del comune di Spoleto stabiliscono, ai fini della determinazione delle distanze dai confini e tra edifici, una distinzione tra fronti e testate, secondo la lunghezza del manufatto, con riferimento sia all'edificio singolo sia ai corpi di fabbrica in cui esso eventualmente si articoli, con la conseguenza che non può negarsi rilevanza, ai fini del computo della distanza dell'edificio opposto, all'arretramento di un corpo di fabbrica rispetto agli altri che compongono lo stesso edificio.
Le disposizioni del P.R.G. del comune di Spoleto, le quali fissano le distanze dal confine e tra edifici in riferimento all'altezza delle costruzioni, non prevedono alcuna deroga nei riguardi delle parti delle costruzioni parzialmente al di sotto del livello stradale, sicché anche queste concorrono a determinare l'altezza del fabbricato, ai fini del calcolo delle distanze
(Cass. civ., sez. II, 16 agosto 1993, n. 8725, RGE, 1994, I, 475).





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