domenica 26 febbraio 2017

RICORSO AL TAR AVVERSO SILENZIO INADEMPIMENTO

RICORSO AL TAR AVVERSO SILENZIO INADEMPIMENTO

Diffida a provvedere ex DPR 2/1957, art. 25 (per espletamento concorso pubblico)

Spett. Amministrazione. Sede
Premesso che con nota il sottoscritto aveva richiesto a questa spett.le amministrazione di voler procedere all’espletamento del concorso relativo al posto di previsto dal regolamento organico dell’ente;
Premesso che a tutt'oggi non è pervenuto allo scrivente alcuna comunicazione in merito.
Il sottoscritto diffida questa amministrazione
1) a voler comunicare il nominativo del responsabile del provvedimento ex L. 241/1990
2) a voler provvedere entro trenta giorni dalla notifica
3) in carenza nei successivi 60 giorni da tale ultimo termine si procederà a ricorso al TAR
Li, Il ricorrente
Relata di notifica
Io sottoscritto assistente UNEP addetto all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti del Tribunale di certifico di aver notificato il suesteso atto a
residente a via
consegnandone copia a mani.

La diffida non è più obbligatoria per impugnare il silenzio inadempimento, ex art. 2, comma 5, L. 80/2005.

2           RICORSO AL T.A.R. PER IL RISARCIMENTO AVVERSO IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE CON DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDO NELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, L. 69/2009


AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE..
Ricorso
del sig. . . . amministratore delegato della società zeta con sede in . . . via ...., n. ...., Partita IVA/codice fiscale n. ...., rappresentato e difeso come da mandato in calce al presente ricorso dall'avvocato con studio legale in . . . .via . . . . presso il quale elegge il proprio domicilio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax: o all’indirizzo di posta elettronica , ex art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263, , mod. art. 136,  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.

Contro
Il sindaco del comune di ........
Per l dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
per l’accertamento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 7, L. 69/2009
Fatto e diritto
L’ amministratore delegato , come sopra rappresentato, espone quanto segue.
Il ricorrente  presentava in data…. successivamente all’entrata in vigore della L.69/2009 al Comune di … un Piano di lottizzazione relativo alla zona c del piano regolatore.
Il Comune esprimeva in un primo momento parere contrario all'intervento rilevandone il contrasto con gli indirizzi generali del piano e chiedeva documentazione integrativa
I ricorrenti presentavano quindi nuova istanza integrativa al fine di completare l'iter in corso.
Il Comune intimato però, con varie note infraprocedimentali, continuava a sospendere la definizione del procedimento.
Seguiva un lungo scambio di corrispondenza tra gli uffici comunali circa l'opportunità e le modalità con cui procedere alla conclusione del procedimento
Con diffida del .., i ricorrenti rinnovavano al Comune istanza di definizione del procedimento di approvazione del Piano di lottizzazione.
 A tale diffida dava riscontro il Comune mediante nota …. per tramite del responsabile del procedimento, il quale non faceva altro che dichiarare di voler rimettere il proprio mandato stanti le difficoltà istruttorie riscontrate.
L’amministratore delegato propone ricorso amministrativo per l'annullamento del suddetto provvedimento per i seguenti motivi
1) Dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’amministrazione.
A seguito alle modifiche apportate all'art. 2, L. n. 241 del 1990, dall'art. 7, L. n. 69 del 2009 - decorsi i termini di conclusione del procedimento il ricorso avverso il silenzio di cui all'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., può essere proposto anche senza necessità di (ulteriore) diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. Poiché tale silenzio risulta privo di ogni giustificazione e pertanto deve essere qualificato come illegittima omissione di pronuncia. Stante l'obbligo dell'amministrazione di definire il procedimento iniziato su istanza di parte
2) Accertamento della colpa grave dell’amministrazione.
Relativamente all'elemento soggettivo, il ricorrente ha evidenziato come la colpa fosse dimostrata dall'intensa attività amministrativa e giurisdizionale, che ha dovuto porre in essere al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie richieste.
3) Quantificazione del danno ingiusto.
Il danno ingiusto consiste nel danno emergente per il maggior costo della costruzione per il tempo intercorso e nel lucro cessante derivante dal ritardato godimento economico dell’immobile.
4) con richiesta di nomina di commissario ad acta per l'ipotesi di inadempimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 2002, n. 115, mod. art. 21 comma 4, L. 248/2006, si dichiara che, ai fini del calcolo dell’importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, il contributo dovuto è di euro duecentocinquanta.
p.q.m.
Il sottoscritto come rappresentato chiede che l'ecc.mo TAR adito voglia
1) dichiarare illegittimo il silenzio rifiuto e dichiarare l’obbligo dell’amministrazione a provvedere
2) accertare l'obbligo dell'amministrazione a corrispondere il danno arrecato nella misura di euro….
3) richiede la nomina di commissario ad acta nella persona del….  per l'ipotesi di inadempimento.
Con rifusione di spese ed onorari.
Si produce
1) Domanda di lottizzazione
1) Copia dell'istanza a provvedere e dell'eseguita notifica all'amministrazione
Li, avvocato
Mandato
Il sottoscritto ........... delega l'avv. .........a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio eleggendo domicilio nel suo studio in ............
Il ricorrente
Per autentica Avvocato
Notifica
A richiesta dell'avv. ........ il sottoscritto assistente UNEP addetto all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti del Tribunale di certifico di aver notificato il suesteso atto a
residente a via
consegnandone copia a mani.

Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, ai sensi dell’art. 117, comma 2,  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.





Nessun commento:

Posta un commento