giovedì 23 febbraio 2017

provvedimento sanzionatorio. La giurisdizione amministrativa

La tutela sul provvedimento. La giurisdizione amministrativa.

3. La tutela sul provvedimento. La giurisdizione amministrativa.
L’art. 7, comma  3, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, che approva il codice del processo  amministrativo,   afferma che sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
La giurisprudenza precedente ha confermato che la controversia concernente l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Tali  controversie, infatti, sono connotate da quel collegamento con l'espressione dei poteri autoritativi tipici e propri della p.a., rispetto ai quali la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, e che quindi si caratterizzano in un rapporto di species ad genus rispetto alla sfera tipica della giurisdizione generale di legittimità
La giurisprudenza ha affermato che deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento emesso dall'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, con cui è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione delle clausole della concessione relativa alla raccolta del gioco del lotto. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 23 marzo 2005, n. 1277.
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sanzioni relative a materie che rientrano fra quelle indicate dall’art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., come le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia.
Detta materia si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula adottata, comprendendo tutti gli aspetti dell'uso del territorio, comprese le ingiunzioni in materia edilizia.
Nella specie la giurisprudenza ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla opposizione avverso una cartella esattoriale relativa ad una sanzione irrogata, ex art. 15, L. 1497 del 1939, in un procedimento di condono edilizio per opere abusive realizzate in area sottoposta a tutela paesaggistica. Cass. Civ., sez. un., 20 maggio 2003, n. 7897, in Riv. giur. Ed., 2004, I, 75.
Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10, si estende ad ogni contestazione dell'intimato inerente all'an o al quantum della pretesa creditoria e resta ferma anche dopo la nuova disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Tale giurisdizione viene, poi, ulteriormente ribadita dall'art. 34, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 Cass. Civ., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5166.


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