Provvedimenti di polizia amministrativa.
Le attività che si considerano pericolose per
la sicurezza pubblica o che possono costituire un pericolo per l’ordine
pubblico è soggetto al rilascio di autorizzazione.
La dottrina inquadra tali provvedimenti fra
le licenze ossia sono autorizzazioni che incidono sui diritti fondamentali di
libertà o sull’esercizio del diritto di proprietà. P. VIRGA, Diritto
amministrativo, 1990, 4, 332.
L’art. 19, D.P.R. 616/1977, trasferisce ai
comuni numerose funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, tra le quali il rilascio
della licenza prevista dall'art. 60 in materia di impianto ed esercizio di
ascensori per il trasporto di persone o di materiali; il rilascio della licenza
per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino
e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; il rilascio della licenza
temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni
straordinarie previsti dall'art. 103, comma 1 e 2; la concessione della licenza
per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo,
corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di
esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui
all'art. 68; la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,
persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare
audizioni all'aperto di cui all'art. 69; i poteri in ordine alla licenza per
vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e
5, L. 14 ottobre 1974, n. 524; la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono
o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri
giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di
vetture e simili, di cui all'art. 86. F. NARDUCCI, Guida normativa,
2007, 2678.
Le autorizzazioni di polizia sono personali, ex
art. 8 T.U.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza ha precisato che, anche
quando l'istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria, la licenza
deve essere comunque intestata ad un persona fisica la quale deve essere
investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5902, in Foro amm. CDS,
2005, 10, 3023.
Le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione nonché a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta, ex art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta, ex art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza precisa che
l’autorizzazione non può essere data a chi sia stato condannato per reati
contro la moralità pubblica o il buon costume o per giochi d'azzardo, per
delitti commessi in stato di ubriachezza, per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell'alcolismo o per abuso di sostanze stupefacenti, ex art.
92; infine non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi, ex
art. 131. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5898, in Foro amm. CDS,
2005, 10, 3022.
Quando la legge non disponga altrimenti, le
autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno con decorrenza dal giorno
del rilascio.
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