mercoledì 22 febbraio 2017

Provvedimenti di polizia amministrativa.

Provvedimenti di polizia amministrativa

Le attività che si considerano pericolose per la sicurezza pubblica o che possono costituire un pericolo per l’ordine pubblico è soggetto al rilascio di autorizzazione.
La dottrina inquadra tali provvedimenti fra le licenze ossia sono autorizzazioni che incidono sui diritti fondamentali di libertà o sull’esercizio del diritto di proprietà. P. VIRGA, Diritto amministrativo, 1990, 4, 332.
L’art. 19, D.P.R. 616/1977, trasferisce ai comuni numerose funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, tra le quali il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, comma 1 e 2; la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli articoli 3 e 5, L. 14 ottobre 1974, n. 524; la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86. F. NARDUCCI, Guida normativa, 2007, 2678.
Le autorizzazioni di polizia sono personali, ex art. 8 T.U.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza ha precisato che, anche quando l'istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5902, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 3023.
Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione nonché a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta, ex art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza precisa che l’autorizzazione non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume o per giochi d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza, per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per abuso di sostanze stupefacenti, ex art. 92; infine non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi, ex art. 131. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5898, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 3022.
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno con decorrenza dal giorno del rilascio.


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