giovedì 23 febbraio 2017

Permesso di soggiorno.

2. Permesso di soggiorno.

Il D. LG. 25 luglio 1998, n. 286, regola la materia relativa ai permessi di soggiorno diventata di notevole attualità in relazione agli intensi flussi migratori da parte di cittadini provenienti da aree esterne alla Comunità Europea.
La norma collega il rilascio del permesso del soggiorno e la sua validità alle necessità specificatamente documentate, fino ad un massimo di due anni, con possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 5 del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
Lo straniero, titolare di permesso di soggiorno che può dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può ottenere il rilascio della carta di soggiorno, che è a tempo indeterminato.
Contro i provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimenti amministrativi, è prevista la tutela presso il tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio elettivo dell’interessato, ex art. 6, comma, 10, D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
La giurisprudenza ha precisato che il difetto di un requisito di legge (reddito sufficiente per il mantenimento di un nucleo familiare) è valido ed autonomo presupposto per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, indipendentemente dal comportamento soggettivo tenuto dal cittadino extracomunitario, privo di redditi da lavoro o altra fonte lecita, ma percettore soltanto di un modesto sussidio comunale. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 giugno 2004, n. 1150.
La giurisdizione cambia sui provvedimenti relativi al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità   familiare, l'interessato può presentare ricorso all'Autorità   giudiziaria ordinaria e non già al giudice amministrativo ex art. 30 comma 6 D.LG. 25 luglio 1998 n. 286. T.A.R. Toscana, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1614

2.1. Il controllo alle frontiere.

Il D. LG. 25 luglio 1998, n. 286 regola anche i procedimenti di controllo alle frontiere.
L'espulsione   prefettizia  dello straniero  extracomunitario   dal territorio  dello  Stato  (con successivo  suo  accompagnamento  alla frontiera)  può  essere disposta  nei  tassativi  seguenti casi:  1) mancata  richiesta del  permesso  di soggiorno  nel  termine di  otto giorni lavorativi dall'ingresso dello  straniero nel territorio dello Stato,  salvo che  il ritardo  sia dipeso  da caso  fortuito o  forza maggiore; 2)  annullamento o  revoca successiva alla  concessione del permesso di soggiorno;  3) scadenza del permesso da  oltre 60 giorni, senza che ne sia stato  richiesto il rinnovo, sussistendo il concreto pericolo   che  il   prevenuto   si   sottragga  all'esecuzione   del provvedimento. Trib. Modena, 13 luglio 2004.
Il controllo sui provvedimenti di espulsione passa all’autorità di pubblica sicurezza, che ha il compito di contrastare le immigrazioni clandestine, ai sensi degli artt. 10 e segg. del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
Il decreto è eseguito dal Questore. Contro di esso si può presentare ricorso al Tribunale, ex art.13, comma 8, D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
La giurisprudenza ha affermato che la competenza a provvedere sull'impugnazione dell'espulsione - nonché sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'espulsione o del provvedimento di revoca della revoca del decreto di espulsione, - al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso uno dei detti provvedimenti, ha natura funzionale e inderogabile, in quanto ai giudizi in esame si applica, ai sensi dello stesso art. 13 del t.u., la disciplina prevista per i procedimenti in Camera di consiglio, per i quali l'art. 28 c.p.c. esclude la derogabilità della competenza per territorio. Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2004, n. 12428
Residua la giurisdizione del giudice amministrativo, competenza funzione del T.A.R. Lazio, qualora l’espulsione è adottata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 13 comma 11 del D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.













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