Patente di guida.
La patente è classificata fra i provvedimenti
di abilitazione. P. VIRGA, Diritto amministrativo, 1990, 4, 348.
Si tratta di un provvedimento rilasciato
sulla base di un esame tecnico che deve accertare l’idoneità all’esercizio
della idoneità alla guida dal competente ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri, ex art. 116, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
del Nuovo codice della strada.
I requisiti generali per ottenere la patente sono previsti dalla legge a seconda delle tipologie dei veicoli.
I requisiti generali per ottenere la patente sono previsti dalla legge a seconda delle tipologie dei veicoli.
Il requisito dell’età impedisce la guida dei
ciclomotori a chi a meno di quattordici anni e dei veicoli a chi non ha ancora
compiuto i diciotto.
I requisiti fisici e psichici sono accertati
dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, ex art. 119, D. L.vo 30
aprile 1992, n. 285, del Nuovo codice della strada.
In caso di giudizio negativo l'interessato può proporre ricorso gerarchico e richiedere di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 104, in Foro amm. TAR, 2006, 1, 18.
In caso di giudizio negativo l'interessato può proporre ricorso gerarchico e richiedere di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 104, in Foro amm. TAR, 2006, 1, 18.
I requisiti morali sono accertati in senso
negativo ossia non è consentito di ottenere la patente a coloro che sono sottoposti
a misure di sicurezza o a misure di prevenzione e a coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali.
La revisione della patente è disposta dagli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal prefetto.
Essi possono disporre che siano sottoposti a
visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, ex
art. 128, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
All'atto del rilascio della patente è
attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente. L'indicazione del
punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
Il comma 2 dell'art. 126 bis del D.
L.vo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che l'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida deve essere informata delle violazioni che determinano la perdita di
punteggio attribuito alla singola patente entro trenta giorni dall'intervenuta
definizione della contestazione effettuata.
L'articolo specifica che la contestazione si
intende definita quando siano conclusi i procedimenti giurisdizionali ammessi
ed esperiti in opposizione.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la infrazione al codice della strada che determina decurtazione di punteggio, deve informare l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non già all'atto della verbalizzazione dell'infrazione, bensì quando l'accertamento dell'infrazione sia divenuto definitivo.
Entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali, l'organo di polizia effettua quindi la prescritta comunicazione e l'Ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente.
La giurisprudenza ha dichiarato illegittimo il decurtamento dei punteggi della patente di guida, ove i verbali di accertamento siano stati impugnati e sia pendente il relativo giudizio. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 28 giugno 2007, n. 1112
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la infrazione al codice della strada che determina decurtazione di punteggio, deve informare l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non già all'atto della verbalizzazione dell'infrazione, bensì quando l'accertamento dell'infrazione sia divenuto definitivo.
Entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali, l'organo di polizia effettua quindi la prescritta comunicazione e l'Ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente.
La giurisprudenza ha dichiarato illegittimo il decurtamento dei punteggi della patente di guida, ove i verbali di accertamento siano stati impugnati e sia pendente il relativo giudizio. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 28 giugno 2007, n. 1112
Alla perdita totale del punteggio, il titolare
della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, ex art. 126
bis, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
La giurisprudenza ha precisato che il
provvedimento rivolto al riesame dell'idoneità tecnica alla guida ai sensi
dell'art. 128 codice della strada ha una funzione preminentemente cautelare e
di presidio della sicurezza della circolazione, dette finalità di interesse
pubblico di carattere primario non possono essere perseguite con carattere di
effettività ove a ciò l'amministrazione non provveda entro un termine congruo
dal momento in cui si sono manifestati i fatti che hanno posto in dubbio la
persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente. Cons. St., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225, in Foro amm. CDS,
2006, 9, 2581.
La patente di guida è sospesa quando il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
tassativamente previste per il periodo di tempo indicato. Ad esempio la
sospensione per eccesso di velocità prevista dall’art. 142, D. L.vo 30 aprile
1992, n. 285.
La patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di
validità o per la revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici
e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici, ex
art. 129, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
La patente di guida è revocata dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri in tre ipotesi tassativamente
determinate, ex art. 130, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
1) Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
2) Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
3) Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
4) La patente di guida è, inoltre, revocata nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza.
1) Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
2) Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
3) Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
4) La patente di guida è, inoltre, revocata nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza.
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