mercoledì 22 febbraio 2017

Passaporto

2. Passaporto

Il passaporto non può essere classificato come un provvedimento di polizia; il suo rilascio costituisce un atto dovuto purché non ricorra una condizione che ne impedisca il rilascio.
Il diritto all’espatrio è, infatti, garantito dall’art. 16 cost. P. VIRGA, Diritto amministrativo, 1990, 4, 335.
Il diritto all’espatrio trova ora un’ulteriore estensione in virtù dell'art. 4, n. 2, comma 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, n. 73/148/Cee, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
Il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all'esibizione da parte di tale cittadino di una carta d'identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi. Corte giustizia CE, sez. I, 17 febbraio 2005, n. 215, in Dir. e giust., 2005, 14, 94.
Le domande relative ai passaporti sono presentate alla questura.
L’art. 3, L. 21 novembre 1967, n. 1185, afferma che non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita.
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'assenso dell'altro genitore.
c) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda.
d) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione.
L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda deve rilasciare il passaporto o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.
Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate al rilascio è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto.

Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, ex art. 8, L. 21 novembre 1967, n. 1185

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