L’affidamento
dei servizi in regime di concorrenza.
L'erogazione dei
servizi d'interesse economico deve avvenire in regime di concorrenza secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
La titolarità
del servizio è possibile solo a) a società di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, il cosiddetto affidamento "in house providing", ex art. 113, comma 5, D.L.vo 267/2000.
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, il cosiddetto affidamento "in house providing", ex art. 113, comma 5, D.L.vo 267/2000.
La Corte di
Giustizia delle Comunità Europee ha fornito l'interpretazione
del concetto di
controllo. La Corte si riferisce alle società di capitali, soggetti tipici del
diritto commerciale comune, il cui controllo è normalmente assicurato dal
possesso della maggioranza del capitale. Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005,
causa C-458/03 Parking Brixen GmbH.
La Corte di
Giustizia ha poi affermato che la partecipazione, anche minoritaria, di
un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche
l'amministrazione aggiudicatrice in questione esclude in ogni caso che tale
amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello
che essa esercita sui propri servizi. Corte di Giustizia 11 gennaio 2005, in
causa C-26/03).
E’ necessario il
possesso dell'intero capitale da parte dell'Ente pubblico per ravvisare un
assetto idoneo all'esercizio del controllo analogo. Cons. St., Sez. V, 22
dicembre 2005, n. 7345.
La Corte di
giustizia ha addirittura individuato un ulteriore parametro sulla base del
quale identificare una fattispecie di «controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi», ossia la necessità dell'assenza nella compagine sociale di
qualsiasi socio privato. Corte Giustizia, sez. I, 11 gennaio 2005, causa
C-26/03, Stadt Halle, in Urb. app., 2005, 3, 288.
Tale situazione
si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente
dell'ente pubblico sull'ente societario. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 aprile
2006 , n. 1318.
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