LA TUTELA
La giurisdizione amministrativa. Il
risarcimento del danno.
Le autorizzazioni amministrative di polizia
sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo con al possibilità
di richiedere il risarcimento del danno ingiusto derivante dal’esercizio
illegittimo dell’attività amministrativa, ex
artt. 7, 30, D.L.vo
2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
L’art. 133, lett. s), D.L.vo 2 luglio 2010,
n.104, cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di passaporti;
La giurisprudenza precedente ha riconosciuto ammissibile
la richiesta di risarcimento del danno per illegittimo diniego di una
autorizzazione commerciale.
Le sostanziali carenze nella motivazione
dell'atto impugnato che ha negato una autorizzazione possono portare al
riconoscimento del danno subito del soggetto titolare del provvedimento.
Nel caso di specie le situazioni emerse hanno
portato a riconoscere l'assentibilità per buona parte delle tabelle commerciali
oggetto della richiesta del ricorrente e nella tardiva eccezione del comune
riferita all'insufficienza complessiva della superficie di vendita resa
disponibile dal ricorrente al fine di ottenere la richiesta autorizzazione.
L'accoglimento non è stato immediatamente satisfattivo, ma ha operato un "remand" verso una successiva legittima attività dell'Amministrazione, ove eccitata da una successiva istanza del ricorrente rispettosa dei limiti posti dalla decisione.
La nuova istanza avrebbe dovuto tenere conto che non tutte le tabelle merceologiche richieste erano assentibili e che, probabilmente, la superficie del locale proposto con le prime domande non era sufficiente.
Nella fattispecie il ricorrente non ha però prodotto una istanza successiva alla decisione di accoglimento del ricorso.
L'accoglimento non è stato immediatamente satisfattivo, ma ha operato un "remand" verso una successiva legittima attività dell'Amministrazione, ove eccitata da una successiva istanza del ricorrente rispettosa dei limiti posti dalla decisione.
La nuova istanza avrebbe dovuto tenere conto che non tutte le tabelle merceologiche richieste erano assentibili e che, probabilmente, la superficie del locale proposto con le prime domande non era sufficiente.
Nella fattispecie il ricorrente non ha però prodotto una istanza successiva alla decisione di accoglimento del ricorso.
La giurisprudenza, pertanto, ha precisato che
l'interessato per avere titolo al risarcimento deve dimostrare di essere in
grado di ottenere la licenza nei limiti legittimi più ristretti individuati
dalla decisione intervenuta, manifestando la sussistenza, per un verso, di un
interesse specifico ad ottenerla, e, dall'altro, quell'ordinaria diligenza,
necessaria anche in capo al creditore, che giustifica la risarcibilità del
danno. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 ottobre 2005, n. 1620, in Foro amm. TAR,
2006, 1, 359.
La giurisprudenza in una fattispecie relativa
alla revoca di un porto d’arma ha affermato che la domanda di risarcimento può
comprendere il danno emergente, il danno da perdita di chance e il danno
esistenziale, o biologico, o edonistico.
Per riconoscere il danno ha individuato:
a) l'evento dannoso, da individuare nella
ingiusta privazione del ricorrente del porto d'arma revocatogli, con tutte le
conseguenze patrimoniali derivanti;
b) l'ingiustizia del danno, in quanto
incidente su una situazione tutelata dall'ordinamento, avente consistenza di
interesse legittimo ad essere autorizzato al porto delle armi, ed in quanto il
ricorrente è stato non soltanto depauperato nella sfera patrimoniale, in
termini di danno emergente, ma altresì privato di benefici che nella nuova
concezione del danno risarcibile vendono presi in considerazione.
Detto danno può essere classificato come
danno biologico nel caso prenda in considerazione la menomazione della
integrità psicofisica della persona in sé considerata, e quindi fa rientrare
nell'area di detto danno gli impedimenti all'attività sportiva, ricreativa,
culturale, ai rapporti sentimentali. Cass. civ., 5 sett. 1988, n. 5033; come
danno esistenziale ossia danno che almeno potenzialmente ostacola le attività
realizzatrici della persone:, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Cass. civ., 7 giugno
2000, n. 7713; come danno edonistico. Trib. Firenze, sent. n. 451/2000;
c) la riferibilità dell'evento ad una
condotta positiva dell'amministrazione attraverso l'organo emanante, che ha emesso
un provvedimento restrittivo della, sfera giuridica del ricorrente;
d) la sussistenza dell'elemento soggettivo
della colpa, a fronte delle macroscopiche violazioni di norme positive che
inficiano, come già detto, il provvedimento impugnato ed annullato con la
presente sentenza, ed a fronte altresì della diffida diretta al funzionario
della Questura responsabile del procedimento affinché revochi il provvedimento
impugnato;
Il ricorrente deve inoltre dimostrare
l'esistenza e l'entità del danno emergente.
Nel caso di specie il richiedente ha indicato
le spese sostenute per mantenere e curare i cani da caccia senza tuttavia poter
esercitare la relativa attività, nonché le spese sostenute per l'accesso
impeditogli dalla mancanza di porto d'arma all'azienda faunistico-venatoria,
mentre il danno esistenziale o biologico, o edonistico deriva dalla privazione
della possibilità di svolgere un'attività ricreativa, derivante dal mancato
possesso, per fatto dell'amministrazione, dell'autorizzazione necessaria che gli
sono stati riconosciute dal giudice amministrativo. Non ha invece dimostrato il
danno derivante da perdita di chance. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 giugno 2001, n. 1223.
La giurisprudenza ha affermato che la
risarcibilità del danno dipendente dalla adozione del provvedimento restrittivo
dell'utilizzazione della patente di guida, dichiarato illegittimo, si restringe
all'ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall'utente in
dipendenza di un tale provvedimento, ma tale danno non può ritenersi
sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato. Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17680, in Foro it.,
2007, 2, 455.
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