mercoledì 22 febbraio 2017

LA TUTELA. Autorizzazioni amministrative di polizia

LA TUTELA

La giurisdizione amministrativa. Il risarcimento del danno.

Le autorizzazioni amministrative di polizia sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo con al possibilità di richiedere il risarcimento del danno ingiusto derivante dal’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa, ex artt. 7, 30,  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.
L’art. 133, lett. s),  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., precisa che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
La giurisprudenza precedente ha riconosciuto ammissibile la richiesta di risarcimento del danno per illegittimo diniego di una autorizzazione commerciale.
Le sostanziali carenze nella motivazione dell'atto impugnato che ha negato una autorizzazione possono portare al riconoscimento del danno subito del soggetto titolare del provvedimento.
Nel caso di specie le situazioni emerse hanno portato a riconoscere l'assentibilità per buona parte delle tabelle commerciali oggetto della richiesta del ricorrente e nella tardiva eccezione del comune riferita all'insufficienza complessiva della superficie di vendita resa disponibile dal ricorrente al fine di ottenere la richiesta autorizzazione.
L'accoglimento non è stato immediatamente satisfattivo, ma ha operato un "remand" verso una successiva legittima attività dell'Amministrazione, ove eccitata da una successiva istanza del ricorrente rispettosa dei limiti posti dalla decisione.
La nuova istanza avrebbe dovuto tenere conto che non tutte le tabelle merceologiche richieste erano assentibili e che, probabilmente, la superficie del locale proposto con le prime domande non era sufficiente.
Nella fattispecie il ricorrente non ha però prodotto una istanza successiva alla decisione di accoglimento del ricorso.
La giurisprudenza, pertanto, ha precisato che l'interessato per avere titolo al risarcimento deve dimostrare di essere in grado di ottenere la licenza nei limiti legittimi più ristretti individuati dalla decisione intervenuta, manifestando la sussistenza, per un verso, di un interesse specifico ad ottenerla, e, dall'altro, quell'ordinaria diligenza, necessaria anche in capo al creditore, che giustifica la risarcibilità del danno. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 ottobre 2005, n. 1620, in Foro amm. TAR, 2006, 1, 359.
La giurisprudenza in una fattispecie relativa alla revoca di un porto d’arma ha affermato che la domanda di risarcimento può comprendere il danno emergente, il danno da perdita di chance e il danno esistenziale, o biologico, o edonistico.
Per riconoscere il danno ha individuato:
a) l'evento dannoso, da individuare nella ingiusta privazione del ricorrente del porto d'arma revocatogli, con tutte le conseguenze patrimoniali derivanti;
b) l'ingiustizia del danno, in quanto incidente su una situazione tutelata dall'ordinamento, avente consistenza di interesse legittimo ad essere autorizzato al porto delle armi, ed in quanto il ricorrente è stato non soltanto depauperato nella sfera patrimoniale, in termini di danno emergente, ma altresì privato di benefici che nella nuova concezione del danno risarcibile vendono presi in considerazione.
Detto danno può essere classificato come danno biologico nel caso prenda in considerazione la menomazione della integrità psicofisica della persona in sé considerata, e quindi fa rientrare nell'area di detto danno gli impedimenti all'attività sportiva, ricreativa, culturale, ai rapporti sentimentali. Cass. civ., 5 sett. 1988, n. 5033; come danno esistenziale ossia danno che almeno potenzialmente ostacola le attività realizzatrici della persone:, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713; come danno edonistico. Trib. Firenze, sent. n. 451/2000;
c) la riferibilità dell'evento ad una condotta positiva dell'amministrazione attraverso l'organo emanante, che ha emesso un provvedimento restrittivo della, sfera giuridica del ricorrente;
d) la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, a fronte delle macroscopiche violazioni di norme positive che inficiano, come già detto, il provvedimento impugnato ed annullato con la presente sentenza, ed a fronte altresì della diffida diretta al funzionario della Questura responsabile del procedimento affinché revochi il provvedimento impugnato;
Il ricorrente deve inoltre dimostrare l'esistenza e l'entità del danno emergente.
Nel caso di specie il richiedente ha indicato le spese sostenute per mantenere e curare i cani da caccia senza tuttavia poter esercitare la relativa attività, nonché le spese sostenute per l'accesso impeditogli dalla mancanza di porto d'arma all'azienda faunistico-venatoria, mentre il danno esistenziale o biologico, o edonistico deriva dalla privazione della possibilità di svolgere un'attività ricreativa, derivante dal mancato possesso, per fatto dell'amministrazione, dell'autorizzazione necessaria che gli sono stati riconosciute dal giudice amministrativo. Non ha invece dimostrato il danno derivante da perdita di chance. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 giugno 2001, n. 1223.

La giurisprudenza ha affermato che la risarcibilità del danno dipendente dalla adozione del provvedimento restrittivo dell'utilizzazione della patente di guida, dichiarato illegittimo, si restringe all'ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall'utente in dipendenza di un tale provvedimento, ma tale danno non può ritenersi sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato. Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17680, in Foro it., 2007, 2, 455. 

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