mercoledì 22 febbraio 2017

Provvedimenti di polizia amministrativa.La tutela amministrativa.

La tutela amministrativa. La sospensione del provvedimento.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate. P. VIRGA, Diritto amministrativo, 1990, 4, 334.
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 7861.
Tale provvedimento deve conseguire ad un'autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa e non automaticamente in relazione alla pendenza di un procedimento penale.
La p.a. deve congruamente motivare il provvedimento di revoca, dovendo bilanciare gli interessi pubblici e privati coinvolti, circa l'adozione della revoca in luogo della mera sospensione dell'autorizzazione. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 26 aprile 2005, n. 1879, in Foro amm. TAR, 2005, 4, 1031.
I poteri di revoca e sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, non rientrano tra i compiti di polizia amministrativi trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, venendo in considerazione competenze e funzioni relative ad ambiti che erano e restano riservati allo Stato, in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. In relazione a tali premesse, deve ritenersi tuttora esistente il potere del questore di sospendere la licenza di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, in quanto trattasi di esercizio di un potere a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il potere di sospensione delle licenze per pubblici esercizi attribuito ai comuni dall'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616 del 1977 deve ritenersi esercitabile nei soli casi in cui la sospensione della licenza trovi giustificazione in ragioni diverse da quelle attinenti alla tutela dell'ordine pubblico.
La previsione di cui all'art. 19, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non ha abrogato l'art. 100, comma 1, R.D. n. 773 /1931, in base al quale "oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La norma non ha fatto venire meno il potere di sospensione attribuito da tale ultima disposizione al questore. Deve ritenersi, infatti, che i poteri previsti dall’art. 100 in tema di revoca e sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza non rientrino fra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. 616 del 1977, venendo in considerazione competenze e funzioni relativi ad ambiti che erano rimasti riservati allo Stato in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 20 marzo 2006, n. 620, in Foro amm. TAR, 2006, 3, 897.
La giurisprudenza ha precisato che la sospensione della licenza di esercizio di un'attività prevista dall'art. 110 comma 10 del t.u.l.p.s. - nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 545, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - può essere legittimamente inflitta soltanto in presenza di concreti, precisi e concordanti indizi della sussistenza delle violazioni.
Il concreto esercizio del potere sospensivo non può prescindere dall'esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, dello specifico profilo di trasgressività riscontrato, in quanto l'esercizio dei poteri di polizia trova un limite, nel caso in esame, nel bilanciamento di valori quali la sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 marzo 2007, n. 200
Le autorizzazioni, inoltre, possono essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
In tal caso la competenza ad emanare il provvedimento di revoca è dell’ente locale.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 100, t.u.p.s. riguardanti la funzione di sicurezza pubblica (di competenza del questore), la violazione da parte del gestore di una prescrizione dell'autorizzazione rilasciata dal comune legittima il comune a disporre la sospensione dell'attività di trattenimenti danzanti, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia amministrativa.
Il provvedimento che dispone la sospensione dell'attività per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo rilasciato dal comune, costituisce esplicazione delle funzioni di polizia amministrativa devolute allo stesso ente locale, ne consegue che la competenza a provvedere dovrà essere ascritta, come per la generalità dei compiti di gestione amministrativa dell'ente, ai dirigenti o, in mancanza, ai funzionari responsabili di servizio del comune, ai sensi dell'articolo 107 del t.u.e.l. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Il sindaco, infatti, in veste di ufficiale del governo, è titolare delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, ex art. 54 t.u.e.l., ma non è legittimato ad adottare atti di amministrazione attiva in materia di polizia amministrativa, ivi compresi il rilascio, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia.
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09 marzo 2005, n. 445, in Foro amm. TAR, 2005, 3, 615.


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