La tutela amministrativa. La sospensione del
provvedimento.
Le autorizzazioni devono essere revocate
quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate. P. VIRGA, Diritto amministrativo,
1990, 4, 334.
Le autorizzazioni di polizia possono essere
revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona
autorizzata, ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773. T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 7861.
Tale provvedimento deve conseguire ad
un'autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa e non
automaticamente in relazione alla pendenza di un procedimento penale.
La p.a. deve congruamente motivare il
provvedimento di revoca, dovendo bilanciare gli interessi pubblici e privati
coinvolti, circa l'adozione della revoca in luogo della mera sospensione
dell'autorizzazione. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 26 aprile 2005, n. 1879, in Foro amm. TAR,
2005, 4, 1031.
I poteri di revoca e sospensione delle
licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, non
rientrano tra i compiti di polizia amministrativi trasferiti alle regioni ed ai
comuni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, venendo in considerazione
competenze e funzioni relative ad ambiti che erano e restano riservati allo
Stato, in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza
pubblici. In relazione a tali premesse, deve ritenersi tuttora esistente il
potere del questore di sospendere la licenza di un esercizio che sia abituale
ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, in quanto trattasi di esercizio
di un potere a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il potere di sospensione delle licenze per
pubblici esercizi attribuito ai comuni dall'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616 del
1977 deve ritenersi esercitabile nei soli casi in cui la sospensione della
licenza trovi giustificazione in ragioni diverse da quelle attinenti alla
tutela dell'ordine pubblico.
La previsione di cui all'art. 19, comma 4,
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non ha abrogato l'art. 100, comma 1, R.D. n. 773 /1931,
in base al quale "oltre i casi indicati dalla legge, il questore può
sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o
che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità
pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La norma non ha fatto venire meno il potere
di sospensione attribuito da tale ultima disposizione al questore. Deve
ritenersi, infatti, che i poteri previsti dall’art. 100 in tema di revoca e
sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza non rientrino fra i compiti di polizia amministrativa
trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. 616 del 1977, venendo
in considerazione competenze e funzioni relativi ad ambiti che erano rimasti
riservati allo Stato in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della
sicurezza pubblici. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 20 marzo 2006, n. 620, in Foro amm. TAR,
2006, 3, 897.
La giurisprudenza ha precisato che la
sospensione della licenza di esercizio di un'attività prevista dall'art. 110
comma 10 del t.u.l.p.s. - nel testo risultante dopo le modifiche apportate
dall'art. 1, comma 545, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - può essere
legittimamente inflitta soltanto in presenza di concreti, precisi e concordanti
indizi della sussistenza delle violazioni.
Il concreto esercizio del potere sospensivo
non può prescindere dall'esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo
del provvedimento interdittivo, dello specifico profilo di trasgressività
riscontrato, in quanto l'esercizio dei poteri di polizia trova un limite, nel
caso in esame, nel bilanciamento di valori quali la sicurezza pubblica e la
libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 marzo 2007, n. 200
Le autorizzazioni, inoltre, possono essere
revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero
imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
In tal caso la competenza ad emanare il
provvedimento di revoca è dell’ente locale.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 100, t.u.p.s. riguardanti la funzione di sicurezza pubblica (di competenza del questore), la violazione da parte del gestore di una prescrizione dell'autorizzazione rilasciata dal comune legittima il comune a disporre la sospensione dell'attività di trattenimenti danzanti, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia amministrativa.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 100, t.u.p.s. riguardanti la funzione di sicurezza pubblica (di competenza del questore), la violazione da parte del gestore di una prescrizione dell'autorizzazione rilasciata dal comune legittima il comune a disporre la sospensione dell'attività di trattenimenti danzanti, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia amministrativa.
Il provvedimento che dispone la sospensione
dell'attività per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo
autorizzativo rilasciato dal comune, costituisce esplicazione delle funzioni di
polizia amministrativa devolute allo stesso ente locale, ne consegue che la
competenza a provvedere dovrà essere ascritta, come per la generalità dei
compiti di gestione amministrativa dell'ente, ai dirigenti o, in mancanza, ai
funzionari responsabili di servizio del comune, ai sensi dell'articolo 107 del
t.u.e.l. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Il sindaco, infatti, in veste di ufficiale del governo, è titolare delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, ex art. 54 t.u.e.l., ma non è legittimato ad adottare atti di amministrazione attiva in materia di polizia amministrativa, ivi compresi il rilascio, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09 marzo 2005, n. 445, in Foro amm. TAR, 2005, 3, 615.
Il sindaco, infatti, in veste di ufficiale del governo, è titolare delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, ex art. 54 t.u.e.l., ma non è legittimato ad adottare atti di amministrazione attiva in materia di polizia amministrativa, ivi compresi il rilascio, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09 marzo 2005, n. 445, in Foro amm. TAR, 2005, 3, 615.
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