1. La tutela amministrativa nello sport.
La
Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport è stata istituita dall'art.
12 dello Statuto del C.O.N.I., con funzioni di carattere consultivo,
conciliativo ed arbitrale.
Essa
è competente per la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono
una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, a condizione che siano
previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, che si
tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia
federale. L'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede che è obbligatorio
sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione ed
arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., dopo aver esaurito i gradi
interni della giustizia federale e che, a seguito di esito negativo del tentativo
di conciliazione, le parti "accettano di risolvere la controversia in via
definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti
alla predetta Camera arbitrale.
Tali disposizioni implicano che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l'ulteriore ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sia per il tentativo di conciliazione, sia per l'arbitrato.
Del resto, la tesi contraria, secondo cui il ricorso all'arbitrato costituirebbe una facoltà, contrasta con l'interpretazione delle stesse norme resa dalla massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C.: la Corte federale, ex art. 32, comma 1, dello Statuto F.I.G.C.
Il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva, da adire quindi in via obbligatoria prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale.
E' evidente che tale ricostruzione risulta incompatibile con la qualificazione del lodo pronunciato da tale Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale.
Si tratta, invece, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo.
Tali disposizioni implicano che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l'ulteriore ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sia per il tentativo di conciliazione, sia per l'arbitrato.
Del resto, la tesi contraria, secondo cui il ricorso all'arbitrato costituirebbe una facoltà, contrasta con l'interpretazione delle stesse norme resa dalla massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C.: la Corte federale, ex art. 32, comma 1, dello Statuto F.I.G.C.
Il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva, da adire quindi in via obbligatoria prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale.
E' evidente che tale ricostruzione risulta incompatibile con la qualificazione del lodo pronunciato da tale Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale.
Si tratta, invece, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo.
I
«gradi della giustizia sportiva» si configurano, pertanto, come un filtro
dell'attività giurisdizionale, al quale non appaiono estranee le concorrenti
finalità deflattive del contenzioso. M. ANTONIOLI, Sui
rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir.
proc. amm., 2005, 4, 1026.
La
giurisprudenza conferma che la decisione della Camera di conciliazione e
arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo
arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia
sportiva, avente quindi, il carattere sostanziale di provvedimento
amministrativo negoziale, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal
giudizio arbitrale. Di conseguenza, si tratta di atto sindacabile in modo pieno
dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione
a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. Cons. St.,
sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, in Foro
amm. CDS, 2007, 1, 180.
L’art.
1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di
giustizia sportiva, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e
quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i
casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".
La "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, ex art. 2, comma 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280.
La "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, ex art. 2, comma 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280.
In
queste materie vige il sistema del cd. "vincolo sportivo": il
sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia
dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire
gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e sulla salvezza
incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai
regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei
contratti di cui alla legge istitutiva del Coni. Cass. civ., sez. un., n.
5775/2004.
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