mercoledì 22 febbraio 2017

La tutela amministrativa nello sport.

1.      La tutela amministrativa nello sport.

La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport è stata istituita dall'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., con funzioni di carattere consultivo, conciliativo ed arbitrale.
Essa è competente per la pronuncia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale. L'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede che è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., dopo aver esaurito i gradi interni della giustizia federale e che, a seguito di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti "accettano di risolvere la controversia in via definitiva mediante arbitrato, promosso su istanza di una delle parti davanti alla predetta Camera arbitrale.
Tali disposizioni implicano che i gradi della giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono anche l'ulteriore ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sia per il tentativo di conciliazione, sia per l'arbitrato.
Del resto, la tesi contraria, secondo cui il ricorso all'arbitrato costituirebbe una facoltà, contrasta con l'interpretazione delle stesse norme resa dalla massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C.: la Corte federale, ex art. 32, comma 1, dello Statuto F.I.G.C.
Il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva, da adire quindi in via obbligatoria prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale.
E' evidente che tale ricostruzione risulta incompatibile con la qualificazione del lodo pronunciato da tale Camera come vero e proprio lodo arbitrale, alternativo alla giurisdizione statale.
Si tratta, invece, di una decisione emessa dal supremo organo della giustizia sportiva sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggetta agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo.
I «gradi della giustizia sportiva» si configurano, pertanto, come un filtro dell'attività giurisdizionale, al quale non appaiono estranee le concorrenti finalità deflattive del contenzioso. M. ANTONIOLI, Sui rapporti fra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo, in Dir. proc. amm., 2005, 4, 1026.
La giurisprudenza conferma che la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi, il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Di conseguenza, si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2007, n. 268, in Foro amm. CDS, 2007, 1, 180.
L’art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".
La "giustizia sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, ex art. 2, comma 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280.
In queste materie vige il sistema del cd. "vincolo sportivo": il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni. Cass. civ., sez. un., n. 5775/2004.



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