mercoledì 22 febbraio 2017

La giurisdizione ordinaria. I danni provocati dalla selvaggina alle culture

La giurisdizione ordinaria. I danni provocati dalla selvaggina alle culture.

La giurisprudenza ha precisato che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell'ambito dei parchi nazionale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Tale vertenza è, infatti, fondata sull'art. 15 della legge quadro sulle aree protette L. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo il quale l'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità. Questa norma è stata interpretata nel senso che demanda all'autonoma determinazione delle regioni la scelta della tutela da accordare ai danneggiati; cosicché, in mancanza di una norma regionale specifica, ai soggetti danneggiati dalla fauna selvatica stanziale dei parchi naturali situati nella Regione Veneto non si poteva riconoscere un diritto soggettivo.
L’opinione dominante afferma invece che l’art. 15, L. 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni suddetti nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi, così configurando come diritto soggettivo la posizione giuridica del privato danneggiato.
Cass. civ., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5417, in Foro amm. CDS, 2004, 673
In presenza delle condizioni di risarcibilità richieste dall'art. 2043, c.c., il danneggiato è titolare di un diritto soggettivo di credito al risarcimento del danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui natura di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse giuridicamente rilevante esso invero prescinde.
L'azione di risarcimento deve essere proposta avanti al giudice ordinario anche quando la lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta eccezione per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo estesa ai diritti patrimoniali consequenziali.
E’ stata dichiarata sussistere la giurisdizione ordinaria in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni avanzata dai titolari e gestori di un'azienda agricola con impianto di itticoltura in ragione della moltiplicazione di uccelli ittiofagi, asseritamente conseguente all'istituzione da parte della regione Veneto del Parco nazionale del fiume Sile, che assaltavano le specie ittiche da essi allevate. Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2004, n. 19200, in Foro amm. CDS, 2004, 2774.

La responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (sia esso regione, provincia, ente parco, federazione o associazione)  cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della l. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.  Cass. Civ., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 20758.







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