La giurisdizione
ordinaria.
I
danni provocati dalla selvaggina alle culture.
La giurisprudenza ha precisato che la domanda di
risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica
nell'ambito dei parchi nazionale appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario.
Tale vertenza è,
infatti, fondata sull'art. 15 della legge quadro sulle aree protette L. 6
dicembre 1991, n. 394, secondo il quale l'Ente parco provvede ad istituire nel
proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile
fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un
apposito programma, con opportune priorità. Questa norma è stata interpretata
nel senso che demanda all'autonoma determinazione delle regioni la scelta della
tutela da accordare ai danneggiati; cosicché, in mancanza di una norma
regionale specifica, ai soggetti danneggiati dalla fauna selvatica stanziale
dei parchi naturali situati nella Regione Veneto non si poteva riconoscere un
diritto soggettivo.
L’opinione dominante afferma invece che l’art. 15, L. 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni suddetti nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi, così configurando come diritto soggettivo la posizione giuridica del privato danneggiato. Cass. civ., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5417, in Foro amm. CDS, 2004, 673
L’opinione dominante afferma invece che l’art. 15, L. 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, senza margini di discrezionalità, l'obbligo dell'ente parco di indennizzare i danni suddetti nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi, così configurando come diritto soggettivo la posizione giuridica del privato danneggiato. Cass. civ., sez. un., 17 marzo 2004, n. 5417, in Foro amm. CDS, 2004, 673
In presenza
delle condizioni di risarcibilità richieste dall'art. 2043, c.c., il
danneggiato è titolare di un diritto soggettivo di credito al risarcimento del
danno ingiusto autonomo e distinto dalla posizione giuridica violata, dalla cui
natura di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo o di altro interesse
giuridicamente rilevante esso invero prescinde.
L'azione di
risarcimento deve essere proposta avanti al giudice ordinario anche quando la
lesione abbia riguardo ad una posizione di interesse legittimo, fatta eccezione
per i casi in cui sussista una giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo estesa ai diritti patrimoniali consequenziali.
E’ stata
dichiarata sussistere la giurisdizione ordinaria in ordine ad una domanda di
risarcimento dei danni avanzata dai titolari e gestori di un'azienda agricola
con impianto di itticoltura in ragione della moltiplicazione di uccelli
ittiofagi, asseritamente conseguente all'istituzione da parte della regione
Veneto del Parco nazionale del fiume Sile, che assaltavano le specie ittiche da
essi allevate. Cass. civ., sez.
un., 24 settembre 2004, n. 19200, in Foro amm. CDS, 2004, 2774.
La
responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei
veicoli deve essere imputata all'ente (sia esso regione, provincia, ente parco,
federazione o associazione) cui siano
stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della l.
157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna
ivi insediata. Cass.
Civ., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 20758.
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