La giurisdizione amministrativa.
In
base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3, L. 17
ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia
sportiva, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del Coni o delle
Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni
amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale. P. VIRGA, Diritto
amministrativo, 1990, 4, 280.
La
giurisprudenza ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo su controversie, aventi ad oggetto i provvedimenti di non
ammissione di una società di calcio ad un determinato campionato già prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni della L. 280/2003. Cons. St.,
Sez. VI, 09 luglio 2004, n. 5025.
Le
Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati - associazioni non
riconosciute - in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di
"organi del C.O.N.I." e partecipano alla natura pubblica di questo.
Cons. St., sez. VI, n. 1050/1995.
L'elemento
discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle
Federazioni da cui derivava il criterio di riparto di giurisdizione era quello
della natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che
attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società
sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni
operano come associazioni di diritto privato; b) quando invece l'attività è
finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali
dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del CONI. Cass. civ.,
III Sez., 5 aprile 1993 n. 4063.
Tra questi atti posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI vanno inclusi anche i provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione. Cons. Stato, VI, n. 1050/1995.
Tra questi atti posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI vanno inclusi anche i provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione. Cons. Stato, VI, n. 1050/1995.
La
giurisprudenza afferma espressamente che si tratta di questioni che attengono
non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale
irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità
amministrativa della F.I.G.C., rispetto alla quale la posizione giuridica
soggettiva della società sportiva si configura come interesse legittimo,
tutelabile davanti al giudice amministrativo.
La giurisprudenza configura posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione e che attengono non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della F.I.G.C.
L'art. 6 della L. 205/2000 nel prevedere che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ha definitivamente superato quell'orientamento della Cassazione, che fondava il criterio circa l'ammissibilità dell'arbitrato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice cui la controversia era attribuita, escludendo la possibilità di arbitrato nel caso di controversie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Cass. Civ. 7643/1995.
La giurisprudenza configura posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche delegato dal CONI alla Federazione e che attengono non alla sfera dell'organizzazione interna delle Federazioni come tale irrilevante per l'ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della F.I.G.C.
L'art. 6 della L. 205/2000 nel prevedere che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ha definitivamente superato quell'orientamento della Cassazione, che fondava il criterio circa l'ammissibilità dell'arbitrato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice cui la controversia era attribuita, escludendo la possibilità di arbitrato nel caso di controversie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Cass. Civ. 7643/1995.
Lo
stesso art. 6, L. 17 ottobre 2003 n. 280, non ha però fatto venire meno il
principio, secondo cui non è ammessa la devoluzione ad arbitri di controversie
aventi ad oggetto interessi legittimi.
L’articolo
ha ,invece, dato una base normativa a tale principio, affermando espressamente
la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti diritti
soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale.
Di conseguenza, si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.
La decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale.
Di conseguenza, si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.
L’art.
133, lett. u), D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm.., precisa che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata
agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
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