giovedì 23 febbraio 2017

Il servizio sanitario nazionale.

2. Il servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale è l'organizzazione preposta a tutela della salute dalla L.833/1978.
Tale riforma dell'organizzazione amministrativa ha avuto lo scopo di unificare le prestazioni prima erogate da numerosi enti pubblici; essa ha però creato un sistema criticato per l'eccessiva complessità da cui sono derivati costi non rapportati alle prestazioni erogate .
L'attuazione del servizio sanitario nazionale è demandata dallo Stato alle regioni e agli enti locali che le esercitano attraverso strutture operative, autonome che sono le unità sanitarie locali.
Lo Stato ha funzioni programmatorie di ripartizione fra le regioni delle risorse da destinare alla programmazione sanitaria, oltre che competenza primaria nelle materie riservate dall'art. 4 come inquinamento ed igiene.
Le regioni hanno potestà legislativa nelle funzioni non attribuite allo Stato, inoltre le regioni hanno il compito di determinare gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali.
Le regioni approvano nell'ambito del piano sanitario nazionale i propri piani sanitari regionali, ai sensi degli artt. 53 e segg.
Alle regioni è riservato la vigilanza sulle farmacie e le condizioni per l'autorizzazione delle case di cura private e la vigilanza su di esse, e definisce le caratteristiche funzionali che tali istituzioni devono fornire onde assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle fornite dalle strutture pubbliche, ai sensi degli artt. 43 e segg.
Le strutture operative sono le unità sanitarie locali che in un primo tempo sono organizzate come strutture operative dei comuni, a cui appartiene la proprietà dei beni patrimoniali utilizzati dalle USSL, per la loro attività gestionale.
Successivamente col D.L.vo 502/1992 le USSL diventano strutture operative della regione, vengono ridotte di numero per  problemi evidenti di economicità, e la stessa struttura operativa dell'ente viene drasticamente ridotta al solo direttore generale, che deve essere nominato dalla regione tra gli iscritti ad un apposito elenco, come precisa l'art.3 del D.L.vo citato. Inoltre tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte del patrimonio del comune con vincolo di destinazione alla USSL sono trasferiti, con provvedimento da adottarsi dalla regione, al patrimonio delle USSL e delle aziende ospedaliere.
Le regioni devono poi costituire le Aziende ospedaliere , che hanno autonomia operativa e personalità giuridica. Esse sono amministrate da un direttore generale.
Le strutture operative conseguono così un doveroso riconoscimento di autonomia gestionale.

3. Il rapporto tra pubblico e privato nella sanità nel D.L.vo 502/1992.

La Legge 833/1978 nel disciplinare all'art. 43 i rapporti fra le istituzioni sanitarie di carattere privato subordina alla autorizzazione e alla vigilanza regionale la possibilità di operare.
Il rapporto fra i soggetti privati e la sanità pubblica si concretizza attraverso la stipula di convenzioni redatte secondo schemi tipo, approvate dal consiglio dei ministri, su proposta del consiglio sanitario nazionale.
Attraverso la stipula di tali convenzioni si attua l'inserimento della struttura privata nel sistema pubblico.
Il sistema viene modificato dal D.L.vo 502/1992 che, all'art. 8 comma 4, prevede vengano definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.
Con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati ed i criteri per l'aggiornamento dei suddetti requisiti minimi, nonché per la classificazione dei presidi e delle strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e per le attività obbligatorie in materia di controllo della qualità delle  prestazioni.
Nella ricerca del contenimento della spesa e nel miglioramento della qualità dei servizi le norme tendono a creare un sistema concorrenziale, a parità di parametri, tra pubblico e privato confermando la libertà di scelta nelle prestazioni del soggetto fruitore. 
Tale disciplina si applica anche alle corrispondenti strutture pubbliche.

4. La scelta delle prestazioni.

Il sistema viene modificato dal D.L.vo 502/1992, all'art. 8 comma 5 secondo i seguenti principi. 
L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed  ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali.
Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende di cui  all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, ad integrazione delle strutture  pubbliche, e dei professionisti con i quali intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo  predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei  medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Ferma restando la facoltà di libera scelta del presidio o del professionista erogante da parte dell'assistito, l'erogazione delle  prestazioni è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.
Il soggetto convenzionato col servizio sanitario, ossia il medico di fiducia, deve solo accertare la necessità della prestazione, sia per tutelare la salute dell'assistito sia per una evidente economicità di gestione.












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