venerdì 24 febbraio 2017

Il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi

1           Il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.


Con il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, è stato approvato il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Il Regolamento, che definisce le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è entrato in vigore  il 2 giugno 2006.
Le amministrazioni interessate hanno un anno di tempo per adottare i provvedimenti generali organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27, l. 7 agosto 1990, n. 241.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.
L’art. 11, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, definisce le attribuzioni della commissione.
Essa ha facoltà di: esprimere pareri per coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove sia richiesto, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso e decidere i ricorsi di cui all'art. 12, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
Il Governo può acquisire il parere della Commissione ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 24, comma 6, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico; nei confronti di tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso, ex art. 2, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, qualora individui soggetti controinteressati, é tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica a coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, una volta accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione, ex art. 3, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
In tal caso il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l'individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie o altra modalità idonea. Ove provenga da una pubblica amministrazione, la richiesta é presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita tali soggetti a presentare richiesta formale di accesso, anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico, ex art. 5, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli artt. 4 e 5, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ex art. 13, d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184.
 


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