venerdì 24 febbraio 2017

Il provvedimento amministrativo deve essere motivato.

1           La motivazione.



L’obbligo alla motivazione è un chiaro dettato dell’art. 3, l. 7.8.1990, n. 241, che configura un comportamento di trasparenza e di informazione contrario a quello che può essere un atteggiamento inadempiente dell’amministrazione.  
La norma precisa che  ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
L'art. 3, 3° co. della l. 7.8.1990, n. 241 afferma che se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
La norma nella sua dizione letterale sembra ridurre l’obbligo alla trasparenza amministrativa poiché il riferimento ad un atto presupposto e reso disponibile riduce la conoscenza delle motivazioni dello stesso, tanto è vero che la dottrina propone un’interpretazione estensiva:
La dottrina ritiene che l’espressione “indicato e reso disponibile” non possa che significare altro che l’obbligo della contestuale acclusione dell’atto la cui motivazione si richiama alla comunicazione di quello richiamante, ovvero l’esplicitazione dei modi per prenderne conoscenza, solo nel caso in cui non sia possibile la contestuale comunicazione (Franco  I.,  Il nuovo procedimento amministrativo 1995, 87).
La giurisprudenza, peraltro, ha ribadito che la norma non impone alla amministrazione di notificare o comunicare gli atti da cui risultino le ragioni della decisione, unitamente al provvedimento, ma solo che questo sia indicato o reso disponibile.
La norma non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l'indicazione dei medesimi atti, la quale concede all'interessato la possibilità di richiederne l'accesso.
La motivazione di cui all'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241, può ben essere effettuata "per relationem", purché l'amministrazione renda disponibile il documento al quale l'atto motivato fa riferimento. Costituisce principio generale, c.d. motivazione per relationem, quello per cui la motivazione del provvedimento può risultare da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, purché tale atto, sia comunicato e reso disponibile insieme alla decisione, cioè al provvedimento finale che ad esso si richiama. (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 3 febbraio 2010, n. 230).
La motivazione può essere legittimamente resa per relationem riferendosi ad atti emanati da altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
L'amministrazione deve rendere disponibile il documento al quale l'atto motivato per relationem fa riferimento e motivare la determinazione da assumere nell'atto impugnato.
Il riferimento dell'informativa prefettizia antimafia ad atti che ne costituiscono il fondamento integra pienamente l'ipotesi della motivazione "per relationem" e quindi dimostra l'osservanza del principio generale di cui all'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241 (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27.9.2004, n. 12586).
L'esclusione dell'obbligo di motivazione è ammessa solo per atti generali.
Il piano paesistico, ad esempio,  in quanto provvedimento di natura pianificatoria, si sottrae ad un puntuale obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3, l. 7.8.1990, n. 241, non essendo lo stesso, comunque, in linea di principio insuscettibile di una motivazione in base ad un meccanismo di rinvio operato a singoli atti del procedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27.9.2004, n. 12591).







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