3. I servizi non
aventi rilevanza economica.
Le attività che
non rientrano nei servizi di interesse economico generale si considerano per
esclusione non economiche.
In queste ipotesi
la dottrina rileva che non esiste neppure a livello potenziale un mercato; per
questo non vi è alcuna ragione di applicare le regole sulla concorrenza.
Essa ritiene che
non abbiano carattere economico le attività che rientrano tra le funzioni fondamentali
dello Stato e quelle che riguardano i regimi obbligatori di sicurezza sociale.
Devono
considerarsi servizi non economici i servizi che hanno principalmente carattere
solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che
comunque non sono effettuati a scopo di lucro. C. TESSAROLO, I servizi
pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di
F. NARDUCCI 2007, 2165.
Questi servizi
riguardano la collettività e sono offerti dietro pagamento di un corrispettivo che
deve coprire i costi oltre che remunerare il capitale.
I servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento
diretto a : a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a
capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento, ex art. 113 bis, D.L.vo 18 agosto 267/2000.
È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento, ex art. 113 bis, D.L.vo 18 agosto 267/2000.
E’ opportuno
segnalare che attualmente la materia è in fase di revisione legislativa.
In questa sede
si sono voluti precisare i principi di fondo alla luce del diritto europeo.
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