mercoledì 22 febbraio 2017

I servizi non aventi rilevanza economica

3. I servizi non aventi rilevanza economica.

Le attività che non rientrano nei servizi di interesse economico generale si considerano per esclusione non economiche.
In queste ipotesi la dottrina rileva che non esiste neppure a livello potenziale un mercato; per questo non vi è alcuna ragione di applicare le regole sulla concorrenza.
Essa ritiene che non abbiano carattere economico le attività che rientrano tra le funzioni fondamentali dello Stato e quelle che riguardano i regimi obbligatori di sicurezza sociale.
Devono considerarsi servizi non economici i servizi che hanno principalmente carattere solidaristico e che non danno luogo alla realizzazione di profitti o che comunque non sono effettuati a scopo di lucro. C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2007, 2165.
Questi servizi riguardano la collettività e sono offerti dietro pagamento di un corrispettivo che deve coprire i costi oltre che remunerare il capitale.
I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a : a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento, ex art. 113 bis, D.L.vo 18 agosto 267/2000.
E’ opportuno segnalare che attualmente la materia è in fase di revisione legislativa.

In questa sede si sono voluti precisare i principi di fondo alla luce del diritto europeo.

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