mercoledì 22 febbraio 2017

I servizi aventi rilevanza economica

2. I servizi aventi rilevanza economica. I principi della Comunità Europea.


L’art. 113, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, sost. dall'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente dall’art. 14, L. 24 novembre 2003, n. 326, distingue i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica dai servizi pubblici locali privi di tale rilevanza al fine di individuare le modalità di erogazione dell’una e dell’altra tipologia di servizi.
La norma non elenca i servizi pubblici aventi rilevanza economica né rinvia ad altra norma attuativa.
La dottrina, allo scopo di individuare quali sono i servizi aventi rilevanza economica, ritiene necessario considerare gli adeguamenti che la normativa interna ha dovuto apportare alle disposizioni del Trattato della Unione europea in materia di servizi di interesse pubblico generale. C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2007, 2145.
L’art. 90 (ex 86), L. 14 ottobre 1957, n. 1203, e mod., afferma che le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'intervento pubblico teso a sottrarre alle dinamiche concorrenziali l'intera gestione di una certa attività economica che soddisfi bisogni della collettività è legittimo solo se e nella misura in cui rappresenti una scelta indispensabile al fine di assicurare l'adempimento della missione di interesse generale. Corte di Giustizia, 19 maggio 1993, causa C-320/1991).
L'intervento pubblico in economia dunque, anche attraverso l'imposizione di monopoli, deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
È legittimo quindi riconoscere un diritto esclusivo o speciale sulla base delle diseconomie prodotte dalla missione di interesse generale, tuttavia non è legittimo estenderlo oltre la stessa capacità dell'operatore in monopolio di soddisfare adeguatamente tutta la domanda esistente sul mercato.
Il sindacato sulla ragionevolezza della scelta dei legislatori nazionali è evidentemente rimesso alla Corte di Giustizia Europea. F. GUALTIERI, Servizi pubblici locali: privative e liberalizzazioni; vincoli di legge e autonomie. Nota a Cass. Civ., 6 giugno 2005, n. 11726, sez. I, in Serv. pubbl. e app., 2005, 4, 838.
L’art. 86, L. 14 ottobre 1957, n. 1203, e mod., deve tutelare lo sviluppo degli scambi che non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
Il Trattato non definisce la nozione di servizio pubblico.
Le autorità pubbliche dello Stato membro - siano esse nazionali, regionali o locali - sono libere di definire i servizi di interesse generale.
La nozione di servizio pubblico generale trova in ogni caso definizione e limite nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
I servizi di interesse generale sono quelli che riguardano la collettività. Essi devono essere destinati a soddisfare gli interessi generali dei cittadini.
Ai sensi dell’art. 50 del Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione quando non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
L’attività economica è quella esercitata da un soggetto a fine di lucro.
La giurisprudenza comunitaria ha inoltre affermato che il singolo che si trovi in concorrenza con un organismo di diritto pubblico e che lamenti il mancato assoggettamento ad IVA di tale organismo o l'imposizione troppo modesta alla quale quest'ultimo è assoggettato per le attività che esercita nel settore in quanto pubblica autorità è legittimato a far valere l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, nell'ambito di una controversia che contrappone il singolo all'amministrazione tributaria nazionale.

Il ricorrente si lamentava che il Comune, suo concorrente nell’attività da lui esercitata, offriva i servizi di cremazione a prezzi più vantaggiosi di quelli da esso stesso applicati per il mancato assoggettamento ad IVA di detti servizi. Corte giustizia CE, sez. II, 8 giugno 2006.

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