2. I servizi aventi
rilevanza economica. I principi della Comunità Europea.
L’art. 113, D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267, sost. dall'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e
successivamente dall’art. 14, L. 24 novembre 2003, n. 326, distingue i servizi
pubblici locali aventi rilevanza economica dai servizi pubblici locali privi di
tale rilevanza al fine di individuare le modalità di erogazione dell’una e
dell’altra tipologia di servizi.
La norma non
elenca i servizi pubblici aventi rilevanza economica né rinvia ad altra norma
attuativa.
La dottrina,
allo scopo di individuare quali sono i servizi aventi rilevanza economica,
ritiene necessario considerare gli adeguamenti che la normativa interna ha
dovuto apportare alle disposizioni del Trattato della Unione europea in materia
di servizi di interesse pubblico generale. C. TESSAROLO, I servizi pubblici
locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F.
NARDUCCI 2007, 2145.
L’art. 90 (ex
86), L. 14 ottobre 1957, n. 1203, e mod., afferma che le imprese incaricate
della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione
loro affidata.
Sul punto la
giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'intervento pubblico
teso a sottrarre alle dinamiche concorrenziali l'intera gestione di una certa
attività economica che soddisfi bisogni della collettività è legittimo solo se
e nella misura in cui rappresenti una scelta indispensabile al fine di assicurare
l'adempimento della missione di interesse generale. Corte di Giustizia, 19
maggio 1993, causa C-320/1991).
L'intervento
pubblico in economia dunque, anche attraverso l'imposizione di monopoli, deve
avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
È legittimo
quindi riconoscere un diritto esclusivo o speciale sulla base delle diseconomie
prodotte dalla missione di interesse generale, tuttavia non è legittimo
estenderlo oltre la stessa capacità dell'operatore in monopolio di soddisfare
adeguatamente tutta la domanda esistente sul mercato.
Il sindacato
sulla ragionevolezza della scelta dei legislatori nazionali è evidentemente
rimesso alla Corte di Giustizia Europea. F. GUALTIERI, Servizi pubblici
locali: privative e liberalizzazioni; vincoli di legge e autonomie. Nota a Cass. Civ., 6 giugno 2005, n. 11726,
sez. I,
in Serv. pubbl. e app., 2005, 4, 838.
L’art. 86, L. 14
ottobre 1957, n. 1203, e mod., deve tutelare lo sviluppo degli scambi che non
deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
Il
Trattato non definisce la nozione di servizio pubblico.
Le
autorità pubbliche dello Stato membro - siano esse nazionali, regionali o
locali - sono libere di definire i servizi di interesse generale.
La
nozione di servizio pubblico generale trova in ogni caso definizione e limite
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
I
servizi di interesse generale sono quelli che riguardano la collettività. Essi
devono essere destinati a soddisfare gli interessi generali dei cittadini.
Ai sensi
dell’art. 50 del Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione quando non siano regolate dalle disposizioni
relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
L’attività
economica è quella esercitata da un soggetto a fine di lucro.
La
giurisprudenza comunitaria ha inoltre affermato che il singolo che si trovi in
concorrenza con un organismo di diritto pubblico e che lamenti il mancato
assoggettamento ad IVA di tale organismo o l'imposizione troppo modesta alla
quale quest'ultimo è assoggettato per le attività che esercita nel settore in
quanto pubblica autorità è legittimato a far valere l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva,
nell'ambito di una controversia che contrappone il singolo all'amministrazione
tributaria nazionale.
Il ricorrente si
lamentava che il Comune, suo concorrente nell’attività da lui esercitata,
offriva i servizi di cremazione a prezzi più vantaggiosi di quelli da esso
stesso applicati per il mancato assoggettamento ad IVA di detti servizi. Corte
giustizia CE, sez. II, 8 giugno 2006.
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