giovedì 23 febbraio 2017

giurisdizione sugli atti delle autorità amministrative indipendenti

3. Il riparto della giurisdizione nel D.L.vo 80/1998.

Nell’analizzare il riparto della giurisdizione sugli atti delle autorità amministrative indipendenti più significative si può verificare che esso non risponde sempre a criteri omogenei.
L'art. 4 della L. 205/2000 devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie sui provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti. Voce: Giurisdizione amministrativa, par. 7.4.
I provvedimenti delle autorità, che il legislatore ritiene incidano su posizioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi, sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, come ad esempio gli atti dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni che l’art. 26, comma 1, della L. 31 luglio 1997, n. 249, fa rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e nella competenza del T.A.R. del Lazio. 
I provvedimenti adottati nell'esercizio del potere istituzionale delle autorità amministrative indipendenti sono sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti l’iter decisionale seguito nell'adozione del provvedimento impugnato, non potendo il giudice spingersi oltre, fino al punto di sostituzione effettuata dall'amministrazione con una diversa autonoma scelta. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2005, n. 13749, in Giur. it., 2006, 4, 856.
I provvedimenti dell’autorità che il legislatore ritiene incidano sia su posizioni giuridiche qualificabili sia su diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, come i provvedimenti riservati all’autorità per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L. 31 dicembre 1996, n. 675.
L’esercizio del potere sanzionatorio conferito all’autorità è soggetto alla giurisdizione ordinaria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689. Come ad esempio la commissione di garanzia dell’attuazione del diritto di sciopero, prevista dalla L. 12 giugno 1990, n. 1463, o le autorità per la radiodiffusione e l’editoria, disposte dalla L. 6 agosto 1990, n. 223.

4. Il processo amministrativo.

L'art. 23 bis, L. T.A.R., introduce il rito speciale avverso i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti. Cap. 2, par. 7.4.
Detta norma prevede che tutti i termini processuali siano dimezzati, ad eccezione di quello per la notificazione del ricorso. Non si sottrae al dimezzamento il termine per il deposito del ricorso stesso. Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4017, in Foro amm. CDS, 2006, 6, 1929.
La giurisprudenza ha precisato che il riferimento al concetto indeterminato di autorità indipendente, di per sé equivoco in ragione della genericità della nozione e dell'assenza di uno statuto unitario che accomuni le autorità cd. indipendenti, può essere supportato dalla "ratio" che presiede alla creazione di un rito accelerato, data dalla necessità di assicurare una rapida definizione di controversie coinvolgenti misure amministrative incidenti in modo rilevante sul diritto pubblico dell'economia e, più in generale, su settori di particolare rilevanza socio-economica. Cons. St., sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4521, in Foro amm. CDS, 2005, 9, 2666.


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