4. La giurisdizione
amministrativa.
L’art.
7, comma 3,
D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, afferma che sono
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del
danno per lesione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
La
giurisprudenza precedente ha ritenuto che vanno attribuite alla giurisdizione amministrativa le
controversie in materia di adozione del piano del parco come quelle che
attengono alla adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali che
mirano a rendere possibile la realizzazione dei parchi per la valorizzazione
degli interessi ambientali e paesaggistici coinvolti. Cons. St., sez. IV, 19 febbraio
2007, n. 860, in
Foro amm. CDS, 2007, 2, 482.
Appartengono,
inoltre, alla giustizia amministrativa le controversie relative al rilascio
della autorizzazione per la realizzazione degli interventi, opere e costruzioni
in aree protette siano essi parchi nazionali, regionali, riserve naturali. Cons. St., sez.
IV, 28 febbraio 2005, n. 714, in Foro amm. CDS, 2005, 2, 398.
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