mercoledì 22 febbraio 2017

giurisdizione. Affidamento della attività di gestione dei servizi locali.

5. La giurisdizione amministrativa.

Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle controversie relative all’affidamento della attività di gestione dei servizi locali.
L’art. 133, comma 1, lett. e),  D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, precisa che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie afferenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture dai soggetti tenuti all’evidenza pubblica.
L’art. 119, comma 1, lett. a), D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104,  stabilisce dei  riti cosiddetti abbreviati per
i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
La giurisprudenza precedente ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto dell'attività di gestione, raccolta ed igiene urbana a favore di un consorzio intercomunale di servizi per l'ambiente in assenza dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, D. L.vo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di specie non si è riscontrato un controllo stringente su tutte le attività della società affidataria analogo a quello esercitato sui propri organi, ma soltanto un generico potere di indirizzo, di una partecipazione esigua al capitale sociale e nel consiglio di amministrazione e della prevalenza dell'attività svolta dall'affidataria stessa a favore dell'ente controllante. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 13 novembre 2006, n. 4164, in Foro amm. TAR, 2006, 11, 3445.
La giurisprudenza ha riconosciuto l'interesse al ricorso di un imprenditore del settore che intenda tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una chance per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, avverso l'affidamento del servizio controverso - da ritenersi autonomamente lesivo e perciò autonomamente impugnabile - specie ove con il ricorso si contesti la legittimità della scelta di assegnare il servizio con il metodo dell'affidamento diretto.
Nel caso in cui si contesti la legittimità della scelta di affidare un servizio con il metodo del cosiddetto in house providing, la legittimazione attiva della parte ricorrente va rinvenuta proprio nella sua connotazione di imprenditore di settore che mira a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una chance per la partecipazione ad una gara d'appalto. L'interesse a ricorrere avverso detto provvedimento è, invero, configurabile ex se e non richiede la dimostrazione che l'esito della gara da effettuare sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente, dato che questi ha interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e, dunque, è portatore di un interesse strumentale all'annullamento degli atti impugnati ed alla rinnovazione della procedura da cui deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 72, in Foro amm. TAR, 2007, 1, 122.


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