5. La
giurisdizione amministrativa.
Il giudice
amministrativo ha giurisdizione sulle controversie relative all’affidamento
della attività di gestione dei servizi locali.
L’art. 133,
comma 1, lett. e), D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, precisa che sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie afferenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture dai soggetti tenuti all’evidenza pubblica.
L’art. 119,
comma 1, lett. a), D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce dei
riti cosiddetti abbreviati per
i
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi e forniture.
La
giurisprudenza precedente ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto
dell'attività di gestione, raccolta ed igiene urbana a favore di un consorzio
intercomunale di servizi per l'ambiente in assenza dei presupposti di cui
all'art. 113, comma 5, D. L.vo n. 267 del 2000, e successive modifiche e
integrazioni. Nel caso di specie non si è riscontrato un controllo stringente
su tutte le attività della società affidataria analogo a quello esercitato sui
propri organi, ma soltanto un generico potere di indirizzo, di una
partecipazione esigua al capitale sociale e nel consiglio di amministrazione e
della prevalenza dell'attività svolta dall'affidataria stessa a favore
dell'ente controllante. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 13 novembre 2006, n.
4164,
in Foro amm. TAR, 2006, 11, 3445.
La
giurisprudenza ha riconosciuto l'interesse al ricorso di un imprenditore del
settore che intenda tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una
chance per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, avverso
l'affidamento del servizio controverso - da ritenersi autonomamente lesivo e
perciò autonomamente impugnabile - specie ove con il ricorso si contesti la
legittimità della scelta di assegnare il servizio con il metodo
dell'affidamento diretto.
Nel caso in cui
si contesti la legittimità della scelta di affidare un servizio con il metodo
del cosiddetto in house providing, la legittimazione attiva della parte
ricorrente va rinvenuta proprio nella sua connotazione di imprenditore di
settore che mira a tutelare il proprio interesse strumentale ad avere una
chance per la partecipazione ad una gara d'appalto. L'interesse a ricorrere
avverso detto provvedimento è, invero, configurabile ex se e non
richiede la dimostrazione che l'esito della gara da effettuare sarebbe stato
sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente, dato che questi ha
interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e, dunque, è
portatore di un interesse strumentale all'annullamento degli atti impugnati ed
alla rinnovazione della procedura da cui deriva una nuova chance di
partecipazione e di vittoria. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 72, in Foro
amm. TAR, 2007, 1, 122.
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