giovedì 23 febbraio 2017

giudice di pace competenza sulle sanzioni amministrative


5. La giurisdizione del giudice di pace.

La L. 374/1991 attribuisce al giudice di pace la competenza sulle opposizioni alle sanzioni amministrative irrogate sulla base del T.U. delle leggi sugli stupefacenti.
L’art. 99, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, che mod. l’art. 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce la competenza in materia di ordinanza ingiunzione al giudice di pace.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa si propone non più davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma davanti al giudice di pace del luogo in cui questa è stata commessa, individuato a norma dell'art. 22 bis , L. 24 novembre 1981, n. 689, come introdotto dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205. M. BARBUTO, Giudici di pace tornano le ordinanze ingiunzione, in Guida Dir. Dossier, n. 11, 1999, 143.
La competenza è del Giudice di Pace anche in materia di opposizione a precetto e di opposizione all’esecuzione, limitatamente alla fase cognitiva ai sensi dell’art. 616, comma ultimo, c.p.c. e nei limiti di €. 2.582,28.
In tutti gli altri casi la competenza è del Tribunale sia per opposizione all’esecuzione, per opposizione agli atti esecutivi superiore al valore di €. 2.582,28, per opposizione di terzo ecc. Giudice di Pace Bari, 11 ottobre 2008, n. 6664.
L’art. 45, L. 69/2009, fissa la competenza per valore del Giudice di Pace a 5000 euro.
Rimane al Tribunale la competenza per determinate materie tassativamente indicate.
a) La tutela del lavoro, l’igiene sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e di assistenza obbligatoria, ex art. 22 bis, L. 24 novembre 1981, n. 689. Cass. Civ., sez. lav., 7 novembre 2001, n. 13808, in Giust. civ. Mass., 2001, 1875;
b) la previdenza e l’assistenza obbligatoria;
c) l’urbanistica ed edilizia. Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell'ambiente o del territorio. Nel caso di specie la sanzione è stata irrogata per violazione della L. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta.
Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12698;
d) la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i), L. 157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria .
Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 218;
e) l’igiene degli alimenti e delle bevande. La giurisprudenza ha precisato che gli illeciti amministrativi previsti dal D. L.vo n. 109 del 1992, che disciplina la materia della etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, sono finalizzati a garantire, attraverso la disciplina del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, la tutela dei consumatori; ne deriva che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la violazione del disposto di cui all'art. 5, comma 4, del decreto citato, che prescrive di indicare come ingrediente di un prodotto alimentare l'acqua aggiunta qualora superi un dato peso, rientra nella competenza del giudice di pace, non essendo riconducibile alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande che l'art. 22 bis, comma 2, lett. e), della L. 689 del 1981 riserva alla competenza del tribunale. Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8452;
f) le società e gli intermediari finanziari;
g) la materia tributaria e valutaria. Le opposizioni a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio rientrano nella competenza per materia del tribunale, come previsto dall'art. 22 bis, lett. g), della legge n. 689 del 1981 per le opposizioni in materia tributaria e valutaria. La disciplina volta a contrastare il fenomeno del riciclaggio, anche con l'irrogazione di sanzioni amministrative, è assimilabile alla disciplina in materia valutaria - in ragione del dato normativo che all'art. 5, punto 8, della L. 5 luglio 1991, n. 197, prevede che all'irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere il Ministro del Tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria.
Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2006, n. 11408.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore a 15.493 euro. F. BARTOLINI, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, 2008, 123.








6. I rapporti tra il processo civile e il giudizio amministrativo.

La giurisprudenza rileva che tra il processo civile di opposizione alla sanzione amministrativa e quello amministrativo di impugnazione del provvedimento amministrativo, ad esempio di revisione della patente, sussiste un rapporto di piena e reciproca autonomia, sicché il giudice amministrativo, pur in presenza di un provvedimento del giudice civile di sospensione o di annullamento della sanzione, resta libero di valutare differentemente i fatti di causa, al diverso fine di verificare se l'amministrazione procedente abbia fatto buon governo della potestà amministrativa di cui all'art. 128 Codice della Strada, in concreto attivata. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 27 aprile 2007, n. 699, in Foro amm. TAR, 2007, 4, 1302.
Il ricorrente non può richiedere in via automatica la sospensione del processo civile in attesa del risultato del processo amministrativo.
Per la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato.
Ne consegue che non deve essere sospeso il giudizio d'opposizione avverso una sanzione amministrativa per inosservanza di un'ordinanza di sgombero in relazione alla pendenza davanti al giudice amministrativo d'impugnazione di detta ordinanza, allorquando il vizio invalidante dell'ordinanza ingiunzione concerna tale atto del suo procedimento formativo, potendo il giudice dell'opposizione decidere con efficacia di giudicato anche le questioni di legittimità dell'ordinanza ingiunzione. Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5388.
La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della L. 689 del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza all'irrogazione della sanzione. Nella specie, i reati penali definiti dal pretore consistevano nella ricettazione, nella detenzione di medicinali senza autorizzazione e senza autorizzazione all'importazione e nella detenzione di medicinali senza il pagamento preventivo dei diritti di confine, mentre l'illecito amministrativo contestato consisteva nella detenzione, al fine della commercializzazione, di sostanze anabolizzanti. La Suprema Corte ha confermato la decisione del tribunale che aveva rilevato la piena autonomia delle due condotte. Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22362.







7. Il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza del giudice di pace si può ricorrere in Cassazione.
L'art. 23, comma 11, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99, D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, comma 2, c.p.c., e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità.
Nel quadro di una riforma del processo civile e dei compiti demandati alla Corte di Cassazione l’art. 26, D. L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ha abrogato l'art. 23, comma 11, L. 24 novembre 1981, n. 689, senza aggiungere alcuna modifica.
La dottrina ritiene che tale abrogazione esplicita comporti come logica conseguenza il ritorno all’impugnazione con l’appello esperibile tanto nei confronti della pronuncia del giudice di pace quanto con riferimento a quella del tribunale. F. BARTOLINI, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, 2008, 181.


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