1. Nozione.
L’art. 112,
D.L.vo 18 agosto, 2000, n. 267, non contiene una definizione del servizio
pubblico locale; la norma indica semplicemente l’oggetto del servizio pubblico
locale. Esso deve tendere alla produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali. C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida
normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2006, 1952.
La
giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti
quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti
della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive
esigenze sociali. Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345, in Foro
amm. CDS, 2005, 12, 3667.
La dottrina
ritiene che il servizio pubblico locale sia una componente reale del benessere
delle persone e delle economie esterne alle imprese.
Per tali motivi
l’organizzazione industriale dei servizi pubblici ha visto prevalere la forma
del monopolio pubblico sia per le ingenti spese di investimento e manutenzione
della rete non duplicabile sia per le garanzie di continuità del servizio e di
tutela dagli aspetti negativi del monopolio privato.
Gli enti locali
sono stati contemporaneamente gli organizzatori dell’attività di impresa dei
servizi pubblici ed anche i rappresentanti della domanda di servizi necessari a
sopperire alle richieste dei bisogni sociali ed economici dei cittadini.
AA.VV., Il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, 2000, 115.
La crisi della
finanza pubblica, le politiche di risanamento del bilancio e le nuove regole
per l’efficienza e la responsabilità nella pubblica amministrazione, cui si
sono aggiunte le direttive dell’Unione europea sui mercati unici e sulla tutela
dei consumatori, hanno accentuato i limiti del modello monopolistico.
I compiti di
rappresentanza dei bisogni dei cittadini sono rimasti all’ente locale mentre
l’organizzazione dei fattori produttivi in modo efficiente per il controllo dei
costi di gestione è stata affidata a soggetti terzi.
Gli Enti locali
hanno così sviluppato l’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione
della gestione dell’attività di impresa riservandosi la programmazione e il
controllo della gestione e della tutela degli interessi dei cittadini.
Gli Enti locali
valutano discrezionalmente quali sono i servizi pubblici alla cui gestione
provvedono e che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
La funzione
dell’ente locale all’erogazione di detti servizi non può però considerarsi
facoltativa in quanto è lo stesso testo unico degli enti locali che fissa il
principio che le entrate fiscali devono finanziare i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità e devono integrare la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili, ex art.
149, comma 7, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Manca
un’elencazione dei servizi indispensabili. In tale numero devono essere fatti
rientrare quei servizi il cui impianto od esercizio sia previsto come
obbligatorio per i Comuni e che sono riconosciuti tali dal Consiglio comunale.
L’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del consiglio comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
L’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del consiglio comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
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