mercoledì 22 febbraio 2017

definizione del servizio pubblico locale

1. Nozione.

L’art. 112, D.L.vo 18 agosto, 2000, n. 267, non contiene una definizione del servizio pubblico locale; la norma indica semplicemente l’oggetto del servizio pubblico locale. Esso deve tendere alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. C. TESSAROLO, I servizi pubblici locali, in Guida normativa per l’amministrazione locale, a cura di F. NARDUCCI 2006, 1952.
La giurisprudenza ha precisato che sono da considerare servizi pubblici tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Cons. St., sez. V, 22 dicembre 2005, n. 7345, in Foro amm. CDS, 2005, 12, 3667.
La dottrina ritiene che il servizio pubblico locale sia una componente reale del benessere delle persone e delle economie esterne alle imprese.
Per tali motivi l’organizzazione industriale dei servizi pubblici ha visto prevalere la forma del monopolio pubblico sia per le ingenti spese di investimento e manutenzione della rete non duplicabile sia per le garanzie di continuità del servizio e di tutela dagli aspetti negativi del monopolio privato.
Gli enti locali sono stati contemporaneamente gli organizzatori dell’attività di impresa dei servizi pubblici ed anche i rappresentanti della domanda di servizi necessari a sopperire alle richieste dei bisogni sociali ed economici dei cittadini. AA.VV., Il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, 2000, 115.
La crisi della finanza pubblica, le politiche di risanamento del bilancio e le nuove regole per l’efficienza e la responsabilità nella pubblica amministrazione, cui si sono aggiunte le direttive dell’Unione europea sui mercati unici e sulla tutela dei consumatori, hanno accentuato i limiti del modello monopolistico.
I compiti di rappresentanza dei bisogni dei cittadini sono rimasti all’ente locale mentre l’organizzazione dei fattori produttivi in modo efficiente per il controllo dei costi di gestione è stata affidata a soggetti terzi.
Gli Enti locali hanno così sviluppato l’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione della gestione dell’attività di impresa riservandosi la programmazione e il controllo della gestione e della tutela degli interessi dei cittadini.
Gli Enti locali valutano discrezionalmente quali sono i servizi pubblici alla cui gestione provvedono e che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
La funzione dell’ente locale all’erogazione di detti servizi non può però considerarsi facoltativa in quanto è lo stesso testo unico degli enti locali che fissa il principio che le entrate fiscali devono finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e devono integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili, ex art. 149, comma 7, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Manca un’elencazione dei servizi indispensabili. In tale numero devono essere fatti rientrare quei servizi il cui impianto od esercizio sia previsto come obbligatorio per i Comuni e che sono riconosciuti tali dal Consiglio comunale.
L’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del consiglio comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione. 

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