mercoledì 22 febbraio 2017

Il rilascio del nulla-osta da parte dell'ente parco.

3. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'ente parco.

Le richieste di concessione o di autorizzazione per realizzare opere od interventi all’interno del parco devono essere sottoposte al preventivo nulla-osta dell’Ente Parco.
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L'art. 20 comma 4, L. 7 agosto 1990 n. 241, nel testo modificato ed integrato dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 - che ha espressamente escluso il ricorso allo strumento del silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale - ha comportato l'abrogazione tacita della disposizione dell'art. 13, L. 6 dicembre 1991 n. 394 che prevede il silenzio assenso, consentendo invece all'Ente Parco di pronunciarsi espressamente sulla domanda di nulla osta paesistico/ambientale anche oltre il termine di sessanta giorni. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 3 marzo 2010, n. 203.
La giurisprudenza ha precisato che il procedimento ad istanza di parte finalizzato all'adozione di atto autorizzatorio espressione di valutazioni discrezionali tecniche quale il nulla osta di cui all'art 13, L. n. 394 del 1991, impone l'osservanza della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis, L. n. 241 del 1990. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 53.




Successivamente, i comuni o le altre amministrazioni possono procedere al rilascio del permesso di costruire.
La giurisprudenza ha precisato che la sottoposizione a nulla osta da parte del consorzio del parco dei permessi di costruire relativi ad opere interne al parco della Maremma e la prevalenza delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici locali non violano le attribuzioni urbanistiche dei comuni.
Per la realizzazione degli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono, infatti, tre distinti ed autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta dell'ente parco.
Questi ultimi sono, in ogni caso, il frutto di una duplice valutazione, anche se rimessi ad un unico organo (il che comunque non si verifica nel caso di specie) e mantengono la loro autonomia ad ogni effetto in quanto espressione di due discipline concorrenti, onde né il nulla osta dell’ente parco né il suo diniego fanno venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 714, in Foro amm. CDS, 2005, 2, 398.

Per la giurisprudenza il rilascio di permessi di costruire o di autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno dei parchi è sottoposto in ogni caso al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 24 maggio 2006, n. 374, in Foro Amm. TAR, 2006, 5, 1784.

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