3. Il rilascio del nulla-osta
da parte dell'ente parco.
Le richieste di
concessione o di autorizzazione per realizzare opere od interventi all’interno
del parco devono essere sottoposte al preventivo nulla-osta dell’Ente Parco.
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L'art. 20 comma 4,
L. 7 agosto 1990 n. 241, nel testo modificato ed integrato dalla L. 14 maggio
2005 n. 80 - che ha espressamente escluso il ricorso allo strumento del
silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale - ha comportato
l'abrogazione tacita della disposizione dell'art. 13, L. 6 dicembre 1991 n. 394
che prevede il silenzio assenso, consentendo invece all'Ente Parco di
pronunciarsi espressamente sulla domanda di nulla osta paesistico/ambientale
anche oltre il termine di sessanta giorni. T.A.R.
Lazio Latina, sez. I, 3 marzo 2010, n. 203.
La giurisprudenza
ha precisato che il procedimento ad istanza di parte finalizzato all'adozione
di atto autorizzatorio espressione di valutazioni discrezionali tecniche quale
il nulla osta di cui all'art 13, L. n. 394 del 1991, impone l'osservanza della
comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis, L. n. 241 del 1990. T.A.R.
Puglia Bari, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 53.
Successivamente,
i comuni o le altre amministrazioni possono procedere al rilascio del permesso
di costruire.
La
giurisprudenza ha precisato che la sottoposizione a nulla osta da parte del
consorzio del parco dei permessi di costruire relativi ad opere interne al
parco della Maremma e la prevalenza delle prescrizioni del piano territoriale
di coordinamento sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici locali
non violano le attribuzioni urbanistiche dei comuni.
Per la
realizzazione degli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi
nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono, infatti, tre distinti ed
autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, l'autorizzazione
paesaggistica ed il nulla osta dell'ente parco.
Questi ultimi
sono, in ogni caso, il frutto di una duplice valutazione, anche se rimessi ad
un unico organo (il che comunque non si verifica nel caso di specie) e
mantengono la loro autonomia ad ogni effetto in quanto espressione di due
discipline concorrenti, onde né il nulla osta dell’ente parco né il suo diniego
fanno venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Cons. St., sez.
IV, 28 febbraio 2005, n. 714, in Foro amm. CDS, 2005, 2, 398.
Per la
giurisprudenza il rilascio di permessi di costruire o di autorizzazioni per
interventi, impianti e opere all'interno dei parchi è sottoposto in ogni caso
al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, anche in assenza della previa
approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12,
L. 6 dicembre 1991, n. 394. T.A.R. Abruzzo
L'Aquila, 24 maggio 2006, n. 374, in Foro Amm. TAR, 2006, 5,
1784.
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