mercoledì 22 febbraio 2017

L’istituzione dei parchi

L’istituzione dei parchi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione, sono istituiti e delimitati i parchi nazionali, individuati dal programma triennale; in tale fase non è, quindi, richiesta la partecipazione degli enti locali C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi nazionali per la tutela della natura, 1998, 37.
L’Ente Parco tutela i valori naturali ed ambientali mediante il regolamento ed il piano per il Parco.
L'art. 11, comma 3, L. 394/1991, è programmaticamente teso alla inibizione di attività ed opere che, in concreto, possono negativamente incidere sul paesaggio e sull'ambiente tutelati.
Sono vietate, già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la loro pericolosità, le attività espressamente elencate; ogni altra attività ed ogni altra opera è inibita solo a conclusione di uno specifico ed individualizzato giudizio di compatibilità, emesso in base alla misura autorizzatoria di competenza dell'Ente Parco. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
I contenuti del piano del parco sono tassativamente stabiliti dal legislatore per garantire la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, ex art. 12, L. 394/1991, mod. art. 2, comma 30, lett. a), L. 426/1998).
La scelta dei territori da includere nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale concreta un'attività tecnico discrezionale insindacabile in sede di giudizio di legittimità se non per palese illogicità o arbitrarietà della scelta operata dall'amministrazione, di per sé inidonea a ricostruire l'iter logico seguito dalla stessa. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 giugno 1995, n. 1093, in Foro Amm., 1996, 218.
L’Ente Parco, entro diciotto mesi dalla sua istituzione, deve predisporre il piano che deve essere adottato sentiti gli enti locali.
Chiunque può inviare osservazioni scritte entro i successivi 40 giorni e ad esse l’Ente deve rispondere, esprimendo il proprio parere, entro i successivi 30 giorni.
La Regione, in accordo con l’Ente Parco ed i Comuni, per quanto riguarda le disposizioni del piano relative alle attrezzature e ai servizi che consentono la gestione sociale del parco stesso, emana il provvedimento di approvazione entro 90 giorni dal ricevimento del piano e del parere sulle osservazioni presentate.
L’impugnazione va proposta dal momento di pubblicazione sul BUR ovvero dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione dell'avviso di deposito del detto piano presso la segreteria del consorzio del parco, anche da parte dell'utente di acqua pubblica, tenuto ad osservare i vincoli stabiliti dal piano stesso. Trib. sup. acque, 2 ottobre 1992, n. 64, in Cons. St., 1992, II, 1535.
Il piano, ogni 10 anni, è modificato con la stessa procedura ed è aggiornato.
Esso equivale ad una dichiarazione di interesse pubblico generale e gli interventi in esso previsti assumono il carattere di indifferibilità ed urgenza.
Esso sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali od urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.
Dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R. il piano è immediatamente vincolante sia per le amministrazioni che per i privati, ex art. 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
La legge quadro sulle aree protette fissa, all’art. 22, le norme quadro cui deve riferirsi la legislazione regionale, che deve definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, nonché il soggetto gestore e deve poi indicare gli elementi del piano del parco e i principi del regolamento. N. ASSINI E P. MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, 1997, 881.
La normativa regionale, inoltre, deve prevedere la partecipazione degli enti locali al procedimento pianificatorio.
La giurisprudenza richiede, comunque, l’attuazione del procedimento di approvazione per ogni provvedimento che identifichi un’area soggetta a tale normativa.
Le fasi procedimentali sono dirette in particolare ad assicurare a chiunque, mediante il deposito per sessanta giorni del piano adottato, la possibilità di presentare osservazioni e proposte scritte.

2. Le misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia, che consistono nella sospensione di ogni attività di modifica del territorio in attesa della pianificazione disposta dal piano per il parco, sono previste in rapporto a fasi diverse. C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi nazionali per la tutela della natura, 1998, 45.
L’art. 4, coma 9, della l. 394/1991, prevede l’adozione delle misure di salvaguardia in rapporto all’adozione del programma delle aree protette.
L'art. 6, comma 3, l. n. 394 del 1991, vieta fuori dei centri edificati, di cui all'art. 18, L. n. 865 del 1971, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta.
La giurisprudenza ha precisato che la norma si riferisce alle misure di salvaguardia riconnesse alla individuazione, in caso di necessità ed urgenza, di aree protette.
Tali misure sono destinate ad operare solo fino all'istituzione delle singole aree protette, laddove dal momento dell'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11, l. 394/1991.
Dopo l'approvazione del regolamento, è affidata a questo provvedimento la selezione delle opere realizzabili o meno all'interno dell'area protetta. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
Le misure di salvaguardia scattano in relazione alle fattispecie previste e non abbisognano dell’approvazione di ulteriori strumenti pianificatori.
La giurisprudenza ha proclamato l'efficacia delle misure di salvaguardia relative alla cessazione delle attività di cava in corso. Esse non sono subordinate all'approvazione del piano territoriale, essendo sufficiente la sola sua adozione. Le misure di salvaguardia hanno efficacia temporanea e perdono la forza vincolante se entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano territoriale di recupero non siano approvati i relativi piani di gestione, quali atti secondari di pianificazione e programmazione. Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1996, n. 497, in Cons. St., 1996, I, 491. 

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