L’istituzione
dei parchi.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la
Regione, sono istituiti e delimitati i parchi nazionali, individuati dal
programma triennale; in tale fase non è, quindi, richiesta la partecipazione
degli enti locali C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi nazionali per la
tutela della natura, 1998, 37.
L’Ente Parco
tutela i valori naturali ed ambientali mediante il regolamento ed il piano per
il Parco.
L'art. 11, comma
3, L. 394/1991, è programmaticamente teso alla inibizione di attività ed opere
che, in concreto, possono negativamente incidere sul paesaggio e sull'ambiente tutelati.
Sono vietate,
già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la loro
pericolosità, le attività espressamente elencate; ogni altra attività ed ogni
altra opera è inibita solo a conclusione di uno specifico ed individualizzato
giudizio di compatibilità, emesso in base alla misura autorizzatoria di
competenza dell'Ente Parco. T.A.R. Campania
Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
I contenuti del
piano del parco sono tassativamente stabiliti dal legislatore per garantire la
tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali,
antropologici, ex art. 12, L. 394/1991, mod. art. 2, comma 30, lett. a),
L. 426/1998).
La scelta dei
territori da includere nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale
concreta un'attività tecnico discrezionale insindacabile in sede di giudizio di
legittimità se non per palese illogicità o arbitrarietà della scelta operata
dall'amministrazione, di per sé inidonea a ricostruire l'iter logico
seguito dalla stessa. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 giugno 1995, n. 1093, in Foro
Amm., 1996, 218.
L’Ente Parco,
entro diciotto mesi dalla sua istituzione, deve predisporre il piano che deve
essere adottato sentiti gli enti locali.
Chiunque può
inviare osservazioni scritte entro i successivi 40 giorni e ad esse l’Ente deve
rispondere, esprimendo il proprio parere, entro i successivi 30 giorni.
La Regione, in
accordo con l’Ente Parco ed i Comuni, per quanto riguarda le disposizioni del
piano relative alle attrezzature e ai servizi che consentono la gestione
sociale del parco stesso, emana il provvedimento di approvazione entro 90
giorni dal ricevimento del piano e del parere sulle osservazioni presentate.
L’impugnazione
va proposta dal momento di pubblicazione sul BUR ovvero dalla pubblicazione sul
bollettino ufficiale della regione dell'avviso di deposito del detto piano
presso la segreteria del consorzio del parco, anche da parte dell'utente di
acqua pubblica, tenuto ad osservare i vincoli stabiliti dal piano stesso. Trib.
sup. acque, 2 ottobre 1992, n. 64, in Cons. St., 1992, II, 1535.
Il piano, ogni
10 anni, è modificato con la stessa procedura ed è aggiornato.
Esso equivale ad
una dichiarazione di interesse pubblico generale e gli interventi in esso
previsti assumono il carattere di indifferibilità ed urgenza.
Esso sostituisce
ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali od urbanistici ed ogni
altro strumento di pianificazione.
Dal momento
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R. il piano è
immediatamente vincolante sia per le amministrazioni che per i privati, ex
art. 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
La legge quadro
sulle aree protette fissa, all’art. 22, le norme quadro cui deve riferirsi la
legislazione regionale, che deve definire la perimetrazione provvisoria e le
misure di salvaguardia, nonché il soggetto gestore e deve poi indicare gli
elementi del piano del parco e i principi del regolamento. N. ASSINI E P.
MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, 1997, 881.
La normativa
regionale, inoltre, deve prevedere la partecipazione degli enti locali al
procedimento pianificatorio.
La
giurisprudenza richiede, comunque, l’attuazione del procedimento di approvazione
per ogni provvedimento che identifichi un’area soggetta a tale normativa.
Le fasi
procedimentali sono dirette in particolare ad assicurare a chiunque, mediante
il deposito per sessanta giorni del piano adottato, la possibilità di
presentare osservazioni e proposte scritte.
2. Le misure di
salvaguardia.
Le misure di
salvaguardia, che consistono nella sospensione di ogni attività di modifica del
territorio in attesa della pianificazione disposta dal piano per il parco, sono
previste in rapporto a fasi diverse. C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi
nazionali per la tutela della natura, 1998, 45.
L’art. 4, coma
9, della l. 394/1991, prevede l’adozione delle misure di salvaguardia in
rapporto all’adozione del programma delle aree protette.
L'art. 6, comma
3, l. n. 394 del 1991, vieta fuori dei centri edificati, di cui all'art. 18, L.
n. 865 del 1971, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con
provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta.
La
giurisprudenza ha precisato che la norma si riferisce alle misure di
salvaguardia riconnesse alla individuazione, in caso di necessità ed urgenza,
di aree protette.
Tali misure sono
destinate ad operare solo fino all'istituzione delle singole aree protette,
laddove dal momento dell'istituzione della singola area protetta sino
all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per
eventuali deroghe di cui all'art. 11, l. 394/1991.
Dopo
l'approvazione del regolamento, è affidata a questo provvedimento la selezione
delle opere realizzabili o meno all'interno dell'area protetta. T.A.R. Campania
Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n. 1418.
Le misure di
salvaguardia scattano in relazione alle fattispecie previste e non abbisognano
dell’approvazione di ulteriori strumenti pianificatori.
La giurisprudenza ha
proclamato l'efficacia delle misure di salvaguardia relative alla cessazione
delle attività di cava in corso. Esse non sono subordinate all'approvazione del
piano territoriale, essendo sufficiente la sola sua adozione. Le misure di
salvaguardia hanno efficacia temporanea e perdono la forza vincolante se entro
cinque anni dall'entrata in vigore del piano territoriale di recupero non siano
approvati i relativi piani di gestione, quali atti secondari di pianificazione
e programmazione. Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1996, n. 497, in Cons.
St., 1996, I, 491.
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