giovedì 23 febbraio 2017

1. Cittadinanza.

1. Cittadinanza.

La cittadinanza italiana si acquista per nascita, per essere figlio di cittadino italiano, o per essere nato nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 1 della L. 91/1992.
La cittadinanza può essere acquistata per vari motivi, tassativamente indicati dalla legge 91 sopra citata, con un procedimento obbligato, indicato dall’art.8 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362.

1.1. Diniego. Tutela.

Contro i provvedimenti che respingono la domanda di cittadinanza è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
I motivi di diniego sono tassativamente previsti dall’art. 6 della L. 91/1992.
Essi sono: la condanna per uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato ,ovvero contro i diritti politici del cittadini, ai sensi degli artt.241-294 del c.p.; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena non inferiore,nel massimo, a tre anni; ovvero la condanna per reato non politico a pena detentiva superiore ad un anno da parte di autorità giudiziaria straniera.
Tali motivi sono di una tale oggettività che escludono  difficoltà interpretative.
L’ultimo motivo prevede ragioni inerenti la sicurezza delle Stato.
Sono stati giudicati validi motivi la frequentazione da parte del ricorrente di esponenti di organizzazioni che perseguono obiettivi politici con mezzi violenti.
Quanto all’obbligo di motivazione, si ritiene chela stessa debba limitarsi ad indicare al destinatario le ragioni del diniego senza doversi diffondere su notizie che, in quanto attinenti alla sicurezza dello Stato, potrebbero in qualche modo compromettere l’azione preventiva e di controllo posta in essere dagli organi all’uopo proposti.

Si deve contemperare l’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa con la riservatezza dell’attività informativa a conoscenza degli organi preposti alla sicurezza dello Stato; la L. n. 123 del 1983 ha attribuito al Consiglio di Stato, attraverso l’emanazione del parere obbligatorio, la verifica dell’imparzialità e trasparenza della condotta degli organi preposti alla istruttoria della domanda. T.A.R. Liguria Sez. II, 5/7/1993, in Foro Amm. 1994.

Nessun commento:

Posta un commento