lunedì 26 dicembre 2016

Riforma del Silenzio Assenso della pubblica amministrazione

Riforma del Silenzio Assenso della pubblica amministrazione.

La legge 124/2015 che riforma la pubblica amministrazione introduce, con immediata applicazione, cogenti disposizioni inerenti alcuni istituti quali il silenzio assenso. In particolare con l'articolo 3 "Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" si introduce, aggiungendo alla legge 241/1990 un nuovo articolo, il 17 bis” che introduce un generale o generico, a secondo dei punti di vista, silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Esso trova applicazione nel caso in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia necessaria l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici. Il nuovo articolo, suddiviso in 3 commi, il primo che descrive lo sviluppo dell’istituto, il valore del tempo e quello dei provvedimenti, il secondo che inerisce all’acquisizione del silenzio assenso nonché in caso di mancato accordo tra Amministrazioni statali coinvolte nel procedimento il coinvolgimento del Presidente del Consiglio, il terzo alla delicata materia dei beni ambientali. In ordine: Il primo comma disciplina la sua applicazione evidenziando come le Amministrazioni siano tenute a comunicare la loro decisione all'Amministrazione procedente entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'assenso si intende acquisito. Per poter rendere effettivo l’assenso è però necessario che l'Amministrazione procedente trasmetta lo schema di provvedimento corredato dalla relativa documentazione alle amministrazioni coinvolte chiamate appunto a esprimere il proprio assenso. Circa l’interruzione del termine si specifica che può avvenire una sola volta qualora l’Amministrazione o il gestore che deve esprimere il parere entro lo stesso termine faccia presente esigenze istruttorie ed avanzi motivate richieste di modifica dello schema di provvedimento. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta devono essere resi entro il successivo termine di 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Ma è il terzo comma che desta preoccupazioni, espresse ad esempio da parte del Consiglio Superiore dei beni culturali in quanto pur a fronte dell’esigenza dello snellimento burocratico deve prevalere la tutela dell’ambiente che richiede approfondimento e ponderazione degli interessi. A ciò si aggiunge la più evidente denuncia di Legambiente che evoca una tendenza alla deregulation e il ritorno a forme speculative. La norma in questo caso prevede come termine ordinario 90 giorni salvo i caso in cui esistano precise disposizioni che stabiliscono un termine diverso. In questo caso decorsi tali termini senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, si intende acquisito. logospa.it/
La norma non risolve il problema del silenzio perché la responsabilità del responsabile del procedimento non è in discussione.
Solo rendendo automaticamente responsabile il responsabile del procedimento in caso di silenzio o diniego illegittimo si può risolvere il problema.

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