martedì 1 novembre 2016

La normativa Toscana prevede l'ospitalità familiare solo con partita IVA.

Turismo, la Giunta licenzia il nuovo Testo unico. Presto in Consiglio per l’approvazione definitiva 12 ottobre 2016
Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2016/10/12/turismo-la-giunta-licenzia-testo-unico-presto-consiglio-lapprovazione-definitiva/
La normativa  elimina l'ospitalità familiare.
In casa solo con partita IVA !!!
L'ULTIMA PENSATA DELLA REGIONE TOSCANA PER AIUTARE LE FAMIGLIE !!!
- Possibilità di esercitare l'attività ricettiva extra-alberghiera di "Bed & Breakfast" solo per i possessori di Partita Iva - Sparisce il Bed & Breakfast non professionale!
- Obbligo di Partita Iva per chi fa locazioni turistiche brevi (periodi inferiori ai 7 giorni) per più di 90 giorni all'anno

Questi gli articoli interessati :
Art. 56 Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stesso unità immobiliare nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene
somministrata la prima colazione.
2. Uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed & breakfast nell’ambito del medesimo edificio.

art. 70 Locazioni turistiche

1. I proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione per finalità turistiche case e appartamenti,
senza la fornitura dei servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d'impresa, sono soggetti unicamente
alle disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
3. I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare comunicano al comune dove l’alloggio è situato, sulla base delle modalità e dei termini stabiliti con atto della giunta regionale:
a) il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti alla comunicazione dei nominativi degli alloggiati di cui all'articolo 109 del R.D. 773/1931.
5. In caso di intermediazione con mandato della locazione turistica gli intermediari sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3.
6. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro;
a) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lett. a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250 ad un massimo di 1.500 euro;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 3, lett. b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 600 euro.

Art. 71
Locazioni turistiche in forma imprenditoriale

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 70, i proprietari e gli usufruttuari che danno in locazione uno o più alloggi per finalità turistiche senza la fornitura dei
servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive extra-alberghiere, con contratti che, nel corso dell'anno solare, abbiano in prevalenza durata singola inferiore a sette giorni e
complessiva superiore a novanta giorni, gestiscono i predetti alloggi in forma imprenditoriale.

2. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche con le modalità di cui al comma 1 senza rivestire la forma imprenditoriale è soggetto, qualora non adempia a seguito di diffida a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine stabilito dall'autorità vigilante, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro.

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