lunedì 10 ottobre 2016

Vaccinazioni. Risarcimento. Procedura

Chi ritenga di aver subito un danno irreversibile a causa di una vaccinazione o di una trasfusione può presentare domanda al Servizio di Medicina Legale dell'ASL della Provincia, al fine di attivare la pratica di riconoscimento del diritto dell'indennizzo previsto dalla L 210/92.
Il termine di tempo per la presentazione della domanda, dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del danno, è di 3 anni nei casi di danno da vaccinazione e di epatite post - trasfusionale, di 10 anni nei casi di infezione da HIV.

I benefici economici (di entità stabilita annualmente per legge) comprendono:
- un indennizzo vitalizio, il cui ammontare (rivalutato annualmente) varia secondo la gravità del danno;
-un indennizzo aggiuntivo, pari al 50% del precedente, per le persone affette da doppia patologia;
- un importo aggiuntivo una tantum corrisposto alle sole persone danneggiate da vaccinazioni, per le quali la recente legge 229/2005 ha inoltre previsto un ulteriore indennizzo di importo correlato alla categoria già riconosciuta;
- un assegno reversibile o assegno una tantum agli eredi in caso di morte del danneggiato conseguente alle patologie individuate dalla legge.

Oltre ai benefici di carattere economico diretto, è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) limitatamente alle prestazioni necessarie alla diagnosi e alla cura delle patologie così oggetto del riconoscimento.

Per chi
La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.
Nel dettagli i beneficiari sono: 
- persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
- vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
- vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
- vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
- Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
- Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite (ad es: HBV, HCV) a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);

- Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;

- Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);

- Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;

- Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.
Il Servizio di Medicina legale provvede all'istruttoria della domanda e a trasmettere la pratica, una volta completa di tutta la documentazione necessaria, alla Commissione Medica Ospedaliera competente per l'espressione del giudizio medico legale.


Modalità di accesso
Durante gli orari di apertura al pubblico o a mezzo telefono
Il Servizio di Medicina legale provvede all'istruttoria della domanda e a trasmettere la pratica, una volta completa di tutta la documentazione necessaria, alla Commissione Medica Ospedaliera competente per l'espressione del giudizio medico legale.

Documenti richiesti
Documentazione sanitaria comprovante il danno subito, copia conforme all’originale della cartella clinica

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