lunedì 17 ottobre 2016

Revisione automatica di aumento delle rendite catastali. Profili di illegittima

La revisione automatica di aumento delle rendite catastali è totalmente illegittima se non sono state assolutamente rispettate le particolari procedure previste dalla legge.
Infatti, il legislatore ha previsto le seguenti procedure.
1. Il Comune può chiedere all’Agenzia del Territorio la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime caratteristiche e l’Agenzia del Territorio procede, prioritariamente, alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune (art. 3, comma 58, L. n. 662 del 23/12/1996).
2. Il Comune può chiedere la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’ICI si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; in questo caso, l’Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune, attiva il procedimento revisionale (art. 1, comma 335, L. n. 311 del 30/12/2004 – Legge Finanziaria 2005).
3. In ogni caso, per la determinazione del classamento, l’Agenzia del Territorio deve sempre rispettare la procedura che consiste nel riscontrare con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo (artt. 61-62 e 64 della L. n. 1142/1949).
4. Il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, può richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, l’Agenzia del Territorio provvede, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita ( art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 cit.).
In base alle suddette specifiche procedure, è facile constatare che il Comune si è avvalso soltanto della possibilità di richiedere all’Agenzia del Territorio non la revisione delle tariffe catastali ma semplicemente la revisione di quello che tecnicamente viene denominato classamento.
Nonostante la specifica richiesta, l’Agenzia del Territorio, con il riclassamento delle microzone intende trasformare le attribuzioni che le sono consentite sul riclassamento in una vera e propria revisione automatica delle tariffe d’estimo (non autorizzata né dal Comune né dalle specifiche norme sopracitate).
Tutte le notifiche relative alle revisioni catastali sono impugnabili alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.

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