lunedì 10 ottobre 2016

La semplificazione continua! Evviva


La semplificazione continua!

Si continua a semplificare producendo 

decreti legislativi che rimandano ad altri

decreti.

In questo modo si semplifica la vita del legislatore che trova continuo motivo di occupazione nella semplificazione.
Lo stipendio e una lunga carriera sono assicurati.
Il cittadino invece richiedere che vi siano provvedimenti immediati di risposta alle istanze
Chi non dà risposte producendo solo silenzi o dinieghi immotivati deve essere licenziato e ritenuto responsabile personalmente introducendo il risarcimento automatico qualora il superiore gerarchico o il  TAR dichiari illegittimo il silenzio o il diniego.
  

Decreto Legislativo 30/06/2016 n. 126

(Gazzetta ufficiale 13/07/2016 n. 162)

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività(SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 1)

Art. 1 Liberta' di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa. 
2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attivita' oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attivita' private e di salvaguardare la liberta' di iniziativa economica, le attivita' private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. 
Art. 2 Informazione di cittadini e imprese 
1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali. 
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformita' dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. 
3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. 5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.


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