lunedì 10 ottobre 2016

Chiarezza nella semplificazione. Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività(SCIA)


La chiarezza nella semplificazione è fondamentale .

Complimenti all'estensore: più chiaro di così!!!!!
Non serve neanche una circolare esplicativa.
Introducendo più sportelli il prodotto non cambia ci sarà sempre qualcuno che non ti risponde o che ti invita  a ricorrere al TAR.
Ottimo per la ripresa!

Decreto Legislativo 30/06/2016 n. 126

(Gazzetta ufficiale 13/07/2016 n. 162)

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività(SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (SCIA 1)


Art. 3 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). –
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;
b) all'articolo 19, 1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»; 2) al comma 3, a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e» sono soppresse; b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»; c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di accesso sul territorio. 2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. 3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato.»; d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»; e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilita' del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»; f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,».


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