giovedì 20 ottobre 2016

Attività commerciale Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie

Attività commerciale Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie
Invero, l’esercizio di un’attività commerciale può avvenire solo in presenza di un titolo abilitante, in passato denominato “licenza di commercio” e che attualmente, in attuazione dei principi di semplificazione dell’azione amministrativa, può formarsi in virtù della sola iniziativa del privato (denuncia di inizio attività DIA, segnalazione certificata di inizio attività SCIA), sempre che ricorrano condizioni e presupposti richiesti dalla legge (cfr. art. 19 l. n. 241/1990 recante la disciplina generale), risolvendosi essa, in mancanza di detti presupposti e condizioni, in attività commerciale abusiva.
Tra i presupposti del legittimo svolgimento dell’attività commerciale e, quindi, tra le condizioni richieste ai fini della formazione del titolo abilitante anche mediante la sola dichiarazione del privato (DIA, poi SCIA), va senz’altro annoverata la regolarità edilizia dell’immobile in cui l’attività viene ad essere svolta secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui questa Sezione si è già in altre circostanze richiamata: «la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e art. 35, comma 2, l. n. 47/1985, del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia (Consiglio Stato, sez. V, 30.04.2009, n. 2760, conforme, Id., sez. V, 16.08.2010 , n. 5701)»; «non può revocarsi in dubbio che il legittimo esercizio di un'attività commerciale sia ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. TAR Campania Napoli, sez. III, 09.09.2008, n. 10058; Id., 09.08.2007, n. 7435; Id., 27.01.2003, n. 423; Id., 22.11.2001, n. 5007)».
Nel caso di specie, l’irregolarità del cespite in cui l’attività avrebbe dovuta essere svolta è acclarata dall’avvenuta presentazione di una domanda di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono edilizio), rigettata dal Comune di Pozzuoli (cfr. motivazione del provvedimento impugnato) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 22.11.2012 n. 4724 


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