giovedì 20 ottobre 2016

Affittacamere. Revoca dei nulla osta igienico sanitari.

Ritenuto che ad un primo esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare assistito del requisito del fumus in quanto i provvedimenti di revoca dei nulla osta igienico sanitari appaiono fondati su una pluralità di presupposti, tra i quali, appare dirimente constatare l’avvenuto accertamento che la situazione delle cinque attività è sostanzialmente uguale a quella rilevata in precedenza.
Rilevato, pertanto, che anche a seguito dei lavori posti in essere successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione dell’attività ricettiva del 05/06/2014 appare sussistere ancora il carattere unitario della struttura in questione.
Considerato che, pertanto, il provvedimento di revoca sopra citato costituisce un atto consequenziale in relazione al quale non appare necessario procedere alla comunicazione di avvio che, in quanto tale, determinerebbe un inutile aggravio procedimentale.  Il TAR respinge l’istanza cautelare. TAR Veneto, sez. III, Ord. 10 giugno 2015, n. 221 

Nessun commento:

Posta un commento