lunedì 17 ottobre 2016

Turismo Veneto Affittacamere. La zona territoriale omogenea C – residenziale di completamento –non consente l’esercizio di attività ricettiva extralberghiera.



Con il provvedimento impugnato il dirigente competente del comune di Venezia ha disposto la rimozione degli effetti della segnalazione certificata d’inizio attività relativa all’esercizio di affittacamere 
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che l’immobile in cui si vorrebbe esercitare l’attività ricade in zona territoriale omogenea C – residenziale di completamento – sottozona C1.1. In tale zona le norme di piano (art. 8.2 N.T.G.A.) non consentono l’esercizio di attività ricettiva extralberghiera, ivi compresa l’attività di affittacamere.
Il ricorso è infondato.
Infatti le norme di piano (artt. 11.1.2 e 8.2 delle norme tecniche) non consentono nelle zone C.1.1 l’esercizio di attività ricettiva extralberghiera, ivi compreso l’esercizio di affittacamere, che viene considerato quale attività ricettiva extralberghiera dalla legislazione regionale veneta sul turismo.
La circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che l’attività di affittacamere viene esercitata in locali idonei alla residenza non consente comunque lo svolgimento dell’attività perché il piano regolatore disciplina non solo la tipologia costruttiva degli immobili, ma anche la loro destinazione d’uso.
Non è fondata la censura di tardività del provvedimento inibitorio impugnato, in quanto, a prescindere dall’esame della questione se la falsa dichiarazione di parte ricorrente sulla conformità dell’intervento alle norme urbanistiche possa consentire all’amministrazione l’inibizione senza limiti di tempo, in ogni caso alla parte ricorrente è pervenuta nei termini previsti dall’art. 19 della legge n° 241 del 1990 la comunicazione di avvio del procedimento.
Con la comunicazione di avvio del procedimento l’amministrazione, pur riservandosi di adottare un successivo provvedimento definitivo in seguito alle controdeduzioni, ha già comunicato al privato che l’attività non può essere intrapresa e dunque a partire dalla conoscenza di tale comunicazione di avvio del procedimento si determina in capo al privato la consapevolezza che l’attività intrapresa è illecita e che dunque non può essere svolta.
Il privato è stato dunque tempestivamente messo nelle condizioni di cessare l’attività che viene esercitata in proprio e non per effetto di un provvedimento amministrativo.
Né si può configurare in capo all’amministrazione l’obbligo di comunicare il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241 del 1990, non essendo quella del privato un’istanza, ma appunto la comunicazione di un’attività che viene iniziata ed esercitata in proprio.
Dunque il provvedimento impugnato è dovuto e vincolato e non sussistono i lamentati profili di eccesso di potere.
Il collegio osserva altresì che parte ricorrente non ha impugnato le norme di piano che non consentono l’esercizio dell’attività di affittacamere e dunque il collegio non è nelle condizioni di valutare la legittimità delle stesse. TAR Veneto 20.3.2014, n. 379.


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