martedì 27 settembre 2016

La nuova disciplina dell’accoglienza dei richiedenti asilo. Vigilanza Prefettizia. Revoca misure accoglienza

La nuova disciplina dell’accoglienza dei richiedenti asilo. Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 Viene abrogato il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la cui disciplina è integralmente sostituita da quella prevista nel nuovo decreto, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria. Per ragioni di organicità della disciplina e di coerenza con la direttiva 2013/33/UE, è stata trasfusa nel decreto la previsione delle ipotesi di tratte - nimento (in precedenza non disciplinato dalle norme europee) nonché quella relativa alla prima accoglienza nei centri governativi.
Il sistema di accoglienza delineato si ispira all’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014, che prevede una fase di prima accoglienza dei cittadini stranieri nei centri di primo soccorso e assistenza istituiti ai sensi della legge n. 563/1995 (cd legge Puglia, che non viene abrogata) nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci. Nei medesimi centri è avviata anche l’attività di identificazione che può essere completata poi nei centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo dislocati a livello regionale o interregionale, in cui si procede anche alla verbalizzazione della domanda di asilo. Il provvedimento individua le varie fasi del sistema di accoglienza: soccorso, prima e seconda accoglienza. Il richiedente identificato che ha formalizzato la domanda ed è privo di mezzi di sussistenza è avviato al sistema di accoglienza predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell’Interno (Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati di cui all’art. 1- sexies dl 416/89, convertito con modificazioni, dalla legge 39/90).
I tempi di permanenza nelle varie tipologie di centri non sono predeterminati, ma rispondono piuttosto alla necessità di espletare tutte le formalità occorrenti al foto-segnalamento, alla identificazione ed alla verbalizzazione della domanda prima di avviare il richiedente, privo di mezzi di sostentamento, verso l’accoglienza decentrata sul territorio e possono naturalmente variare anche in considerazione delle esigenze via via imposte dalla consistenza dei flussi di richiedenti e dalla disponibilità di posti nelle diverse strutture.
 A chiusura del sistema, si prevede la possibilità di allestire strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. Nei casi di estrema urgenza, tuttavia, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto.
L’accoglienza è assicurata fino alla decisione della Commissione territoriale ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale, fino all’esito dell’istanza di sospensiva e/o alla definizione del procedimento di primo grado. Per assicurare un’accoglienza adeguata ai minori non accompagnati sono allestiti centri di prima accoglienza specifici per esigenze di soccorso e di immediata protezione gestiti dal Ministero dell’Interno. L’articolo 9 disciplina i centri governativi di prima accoglienza in cui sono espletate le operazioni di identificazione, ove non sia stato possibile portare a termine tali operazioni nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco e allestiti ai sensi della legge n. 563/1995. Nei centri di prima accoglienza, dislocati a livello regionale o interregionale, e istituiti con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata, sono espletate altresì le operazioni occorrenti a definire la posizione giuridica dello straniero, a verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima domanda nonché a verificare le condizioni di salute anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza. La gestione dei centri può essere affidata, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo ed immigrati o comunque dell’assistenza sociale. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti svolgeranno le funzioni previste dal decreto. Con decreto del Ministero dell’Interno potranno essere destinate alle medesime finalità anche le strutture già allestite per svolgere funzioni di soccorso e prima assistenza.
Concluse le operazioni sopra illustrate, il richiedente privo di mezzi di sostentamento, che ne faccia richiesta, è inviato nelle strutture della rete di accoglienza SPRAR predisposte dagli enti locali. In caso di temporanea indisponibilità nel sistema di accoglienza territoriale, il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
In ogni caso, i richiedenti appartenenti a categorie vulnerabili e che hanno particolari esigenze di accoglienza sono trasferiti in via prioritaria nelle strutture del Sistema SPRAR. Nei centri viene assicurato il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute e l’unità dei nuclei familiari nonché l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze. Per le modalità di uscita dal centro e di accesso di soggetti esterni si rinvia al regolamento di attuazione. E’ assicurata la facoltà di comunicare con l’UNHCR, con gli enti di tutela dei rifugiati, con gli avvocati e i familiari dei richiedenti nonché con i ministri di culto. L’allontanamento dai centri per un periodo diverso o superiore a quello ordinario di uscita deve essere motivato e autorizzato dal prefetto competente, a pena di decadenza dal diritto all’accoglienza. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l’obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
Con decreto del Ministro dell’Interno sarà adottato il capitolato di gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi nei centri governativi di accoglienza al fine di assicurare livelli omogenei di accoglienza nel territorio nazionale.
Il regolamento di attuazione prevedrà forme di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di accoglienza.
L’allontanamento ingiustificato dai centri governativi comporta la revoca delle misure di accoglienza, con effetti anche sulle procedure di esame della domanda che sarà sospesa. 
Il Piano nazionale individua il fabbisogno di posti da destinare alle finalità di accoglienza, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato e i Tavoli di coordinamento regionale individuano i criteri di ripartizione dei posti all’interno della Regione nonché i criteri di localizzazione delle strutture di prima accoglienza e delle strutture straordinarie.
L’articolo 17 individua, conformemente alla direttiva europea, le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali. Per tali categorie di persone sono previsti speciali servizi di accoglienza sia nei cen - tri governativi di prima accoglienza che nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale.

Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, problemi Gruppo di studio sul sistema di accoglienza Roma, ottobre 2015

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