sabato 17 settembre 2016

Cessione indiretta d'azienda. Cessione Quote. Cassazione

             Cessione indiretta d'azienda
Si definisce cessione indiretta di azienda il conferimento di una azienda in una società  e la successiva cessione delle partecipazioni.
La cessione indiretta di azienda presenta degli indubbi vantaggi di carattere fiscale rispetto alla cessione diretta di azienda.
In caso di cessione diretta di azienda la plusvalenza fiscalmente imponibile è pari alla differenza tra il  corrispettivo pattuito ed il valore fiscale riconosciuto dei cespiti che compongono il complesso aziendale trasferito. Quindi in caso di plusvalenza pari ad € 100 la stessa è soggetta ad Ires con aliquota del 27,5%, quindi l’imposta ammonterebbe ad € 27,5 mentre la plusvalenza non è soggetta ad Irap in quanto, come noto, ha natura di componente straordinario di reddito.
Inoltre l’operazione di cessione di azienda è soggetta all’imposta proporzionale di registro del 3% applicato al valore dell’azienda ceduta; si segnale che se nel complesso aziendale sono compresi beni e diritti immobiliari, ad essi va applicata la relativa aliquota specifica.

 Secondo la Cassazione, in base all’articolo 20 del Dpr 131/1986 (per il quale oggetto di imposizione devono essere l’intrinseca natura e gli effetti degli atti presentati alla registrazione) «l’amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti a un altro gruppo o individuo Corte di cassazione - Sentenza 8542/2016

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