lunedì 26 settembre 2016

Acquisto beni donati al venditore

Acquisto beni donati al venditore
L’acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze, venir meno per effetto dell’eventuale esercizio vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei  propri diritti.
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti, quali il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto, una quota di eredità detta legittima della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni
Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima per effetto di una disposizione del testamento o di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto, può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, detta “azione di  riduzione”. L’azione è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni . Questo termine decorre dalla data di apertura della successione.
La tutela dei legittimari può avere ripercussioni anche nei confronti di terzi aventi causa dal donatario. 
Il donatario risponde in prima istanza alle pretese dei legittimari.
L’acquirente risponde ove il donatario non possieda beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti.

 L’azione di restituzione può essere intrapresa dal “legittimario leso” o  “pretermesso ” solo se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.  

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