domenica 17 luglio 2016

Aree pedonali Circolazione delle biciclette

Nelle aree pedonali cittadine, secondo il Codice della Strada, la circolazione delle biciclette è sempre ammessa, salvo esplicito divieto e che dovrebbe essere adottato solo in casi eccezionali. Ciò significa che il progetto di un’area pedonale deve in genere tener conto di una componente non pienamente compatibile con la presenza pedonale. Questo è particolarmente evidente nel caso in cui l’area pedonale, come spesso avviene, sia attraversata da itinerari ciclabili importanti. Non serve realizzare corsie ciclabili, ma certamente occorre lasciare sempre spazi adeguati per dimensioni e geometrie al transito dei ciclisti, da individuare come corridoi preferenziali per la circolazione al fine di renderne più ordinati e meno conflittuali i comportamenti.
Le biciclette possono circolare nelle aree pedonali, ma, essendo ospiti, devono rispettare i pedoni e mantenere una velocità moderata che permetta di fermarsi in ogni momento, come ad esempio, nel caso di un attraversamento improvviso da parte di un bambino oppure scendere e condurre a mano la bicicletta in caso di intralcio o di pericolo per i pedoni quando ci sia forte affollamento.
Per una città ciclabile, niente inutili divieti, ma la richiesta precisa all’Amministrazione di riprendere con vigore la campagna Ciclisti e Pedoni: insieme si può per ricordare a tutti le regole del Codice della Strada, facendosi sempre guidare dal buon senso e dal rispetto per i più deboli.
Piercarlo Bertolotti  Fiab 

sabato 16 luglio 2016

falsa attestazione della presenza in servizio

Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116,  viene ad introdurre una normativa speciale con riferimento alla sola “falsa attestazione della presenza in servizio”, a fronte di una sconfinata varietà di possibili illeciti contro la Pubblica Amministrazione (si pensi all’utilizzo di certificati medici compiacenti o materialmente falsi) che quotidianamente vengono registrati e indicati all’opinione pubblica.
Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Il comma, in sostanza, introduce una nuova e diversa qualificazione della “falsa attestazione”, ampliandone la portata e le conseguenze.
Per tutti gli altri illeciti rimane la disciplina del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, già ampiamente ridisegnata con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
La Pubblica Amministrazione non solo non attende più i tempi della giustizia penale, ma realizza in completa autonomia il“buon andamento” dei pubblici uffici.
La giustizia penale farà il suo corso con i tempi che le sono propri, ma che ben difficilmente reggeranno al ritmo impresso all’inizio e alla celebrazione del procedimento disciplinare.
L’unica certezza è che magistratura penale e la procura della Corte dei conti saranno obbligatoriamente coinvolte, a completamento di un quadro sanzionatorio e risarcitorio che si delinea pesantissimo.
Si dà luogo ad un immediato provvedimento di sospensione dal servizio, disposto con provvedimento motivato dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o anche, ove ne venga a conoscenza per primo, da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dall’articolo 55-bis, comma 4, del decreto 165. In ogni caso il provvedimento deve essere adottato in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui dirigente o ufficio competente ne sono venuti a conoscenza.
Qualora il predetto termine non venga rispettato  non si determina la decadenza dall'azione disciplinare (l’amministrazione potrà comunque procedere anche oltre tali termini) e neppure l'inefficacia della sospensione cautelare: sarà eventualmente chiamato a rispondere del ritardo il dipendente cui esso sia imputabile.
Come detto il provvedimento di sospensione ha natura cautelare e quindi ad esso deve far seguito l’avvio del procedimento disciplinare. La nuova norma (comma 3-ter) prevede che con il medesimo provvedimento si proceda anche alla contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, chiedere il rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa, termine che non potrà essere dilazionato per più di cinque giorni e per una sola volta nel corso del procedimento.

Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa generale, la violazione dei termini prescritti per l’avvio e la conclusione del procedimento, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata. Uniche eccezioni previste: che il mancato rispetto dei termini determini l’irrimediabile compromissione del diritto di difesa del dipendente e che sia stato superato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. L’Amministrazione potrà comunque procedere nei confronti del dipendente cui sia imputabile il mancato rispetto dei termini, contestandogli l'eventuale responsabilità.
La immediata sospensione cautelare dal servizio è, logicamente, anche sospensione dallo stipendio: il diritto all’assegno alimentare “nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigente” è poco risolutivo dei problemi legati alla perdita dei proventi economici perché l’accelerazione dei tempi del procedimento disciplinare significa tempi più brevi per il licenziamento che determina contestualmente la venuta meno anche dell’assegno alimentare.
L’effettiva applicazione del nuovo regime  è ragionevolmente rafforzata dal licenziamento comminato al dirigente che rimanga inerte dinanzi all’illecito e non attivi il procedimento disciplinare
La previsione della sanzione del licenziamento vale anche per il terzo e per chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta, così da costringere il dipendente infedele ad autogestire il proprio comportamento illecito.
L’ambito di applicazione ristretto della fattispecie è giustificato dala necessità delle prove rappresentate dalla flagranza o da strumenti di sorveglianza e di registrazione degli accessi e delle presenze.



mercoledì 13 luglio 2016

Spostatore di macchine.

Egr. Avv.
mi sono inventato un nuovo lavoro: spostatore di macchine.
Il comune sempre più affamato di soldi per ripianare i debiti che creano i suoi geniali amministratori ha messo in campo delle squadre sempre più agguerrite di ausigliari del traffico che, inflessibili, rispettano alla lettera anche gli orari dei divieti non consentendo più le consuete tolleranze.
La mia famiglia è distratta e spesso le due  macchine sono collocate sul blu anziché sul giallo.
Apriti cielo un attentato così imperdonabile alla corretta gestione della città (e forse alla sua sicurezza?) può essere sanzionato con 36 euro giornalieri che moltiplicato per due e per i giorni del messe fanno una discreta sommetta
Lo spostatore può garantire un reddito ulteriore alla sua famiglia evitando le spese per ammende, anche se spiace che il nostro comune non possa quadrare i bilanci per colpa mia.
La professione è in continuo aumento perché i vigili devono ricorrere a continui straordinari per garantire un buon livello di entrate da sanzioni.
L'automobilista stanco di balzelli è sempre più attento alle norme del codice e, se non vuol lasciare sempre più spesso l'auto in garage, deve ricorrere all'aiuto dello spostatore.
Distinti saluti
RG


risposta
le sanzioni amministrative sono l'ultima risorsa per i bilanci disastrati dell'amministrazione che invece di ricercare una efficienza amministrativa se la prende con i cittadini le cui possibilità di ricavare redditi di lavoro sono peraltro sempre più in flessione.
E' proprio una bella maniera di amministrare!

martedì 12 luglio 2016

Regione Veneto Locazioni turistiche

La LR Veneto 45/2014 ha introdotto dal 2015 l'obbligo per le locazioni turistiche di comunicare al Comune che si sta facendo locazione a Turisti. In particolare la norma all'art. 3 prevede che si comunichi:
·                     il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e posti letto; 
·                     gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

Il Comune di Venezia ha precisato che a causa della grande quantità di domande che pervengono, si informa che, nelle more del rilascio delle credenziali per la gestione di arrivi e presenze ai fini ISTAT relativamente alle locazioni turistiche previste dall’art. 27 bis l.r. 11/2013, tutti coloro che hanno già presentato la comunicazione di locazione turistica e la richiesta di accredito ai fini ISTAT potranno provvedere a comunicare gli arrivi e presenze solo dal momento nel quale riceveranno le credenziali di accesso in forma telematica.

Si ricorda che la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1327 del 23/07/2013 espressamente prevede che l’invio dei dati di arrivi e presenze deve avvenire per via telematica ed è subordinato all’accreditamento informatico; pertanto nessuna responsabilità o sanzione può essere prevista per coloro che, pur avendo fatto domanda di accreditamento, non possono trasmettere tali dati non avendo ancora ottenuto le credenziali di accesso.

Per "locazione turistica" si intende ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, quella locazione pura priva di servizi, che segue i dettami dell'art. 1571 e ss. del codice civile. La locazione turistica è senza dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice insieme di arredi e corredi.

La SCIA deve essere presentata obbligatoriamente al Comune, sottopondendosi a tutta una serie di obblighi e vincoli, in cambio però di un accreditamento e di una presenza a pieno titolo sul mercato turistico, anche con l'offerta di servizi adeguati alla permanenza breve ed al turn-over frequente di Ospiti.
Servizi peraltro spesso fondamentali per le permanenze brevi di 2-3 giorni, come biancheria e pulizie, che invece la locazione semplice non può offrire.


Alcune Questure richiedono la comunicazione web PS anche per gli appartamenti turistici. 

domenica 3 luglio 2016

Sindaco sferza i cittadini per dare impulso alla città

Egr. Avv.
Il mio sindaco sferza i cittadini per dare impulso alla città.
E' il primo in ogni iniziativa di promozione, aumenta il costo dei parcheggi, aumenta le tasse sulla casa, aumenta l'addizionale comunale, svende la municipalizzata indebitata.
Da tutto questo deriva che dei miei tre figli due hanno già trasferito la loro residenza ed il terzo è in procinto di farlo.
Caro Sindaco sferzare i pensionati come me che sono rimasti - pensionati che hanno solo voglia di andare in vacanza a basso costo - non penso produrrà granché.
Forse è più producente ridurre i costi della politica e ridurre le tasse per dare fiato agli investimenti e soprattutto usare gli uffici comunali a servizio dei cittadini per risolvere i problemi di un società complessa piuttosto che vincolare tutto a procedure incomprensibili che servono solo a giustificare una macchina comunale sostanzialmente improduttiva.
I migliori saluti.
AG


risposta
certo che se i cittadini lo hanno votato vuol dire che qualche proposta valida la avrà pur formulata!

sabato 2 luglio 2016

Concessione cimiteriale . Donazione. Quesito


Egr. Avv.,
Volevo chiederle, un privato dopo aver realizzato una cappella gentilizia nel cimitero su lotto in concessione da parte del comune, può pensare di donarla ad una SOMS (società di mutuo soccorso)? Come si può procedere in questo caso.
Grazie
--
Cordiali Saluti
Vincenzo Cannarile


Risposta
Il DPR 285/1990,Art.92. comma 4, afferma che “ Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.”
Trattandosi di donazione la voltura può essere effettuata verificando prima il regolamento comunale e formulando apposita istanza agli  uffici.


venerdì 1 luglio 2016

Controlli. Burocrazia

Gent. Avv.
L'Asl si è presentata in un capannone per svolgere dei controlli ed è scoppiata la rivolta dei cinesi che chiedono meno burocrazia.
Gli italiani quelle industrie le hanno chiuse da un pezzo e chiedono pensioni ed assistenza per gli esodati. 
Distinti saluti
GA


risposta
la burocrazia sta facendo chiudere molte attività applicando leggi nazionali, normative regionali e regolamenti comunali, che spesso chi controlla neppure conosce, essendo sufficiente contestare delle generiche sanzioni.
Serve una burocrazia che agisca sulla base di poche leggi chiare e che consenta a chi opera di continuare la sua attività e non di chiuderla