sabato 9 aprile 2016

Lista Pessina. Evasione fiscale

Lista Pessina
Con sentenza n. 17183 del 26 agosto 2015, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo valida ai fini della prova la lista Pessina, con la conseguenza che gli accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti in essa presenti devono ritenersi a tutti gli effetti validi e legittimi. Nel febbraio 2009, a seguito dell’arresto all’aeroporto di Malpensa dell’avvocato svizzero Pessina, per fatti di riciclaggio, allo stesso veniva sequestrato un personal computer contenente in archivio centinaia di nominativi relativi a clientela da lui assistita o dal suo studio.Espletata su ordine della Procura di Milano una perizia sulla documentazione rinvenuta. 
I Supremi Giudici, infatti, hanno ritenuto che nell’accertamento fiscale possono avere accesso tutti gli elementi, comunque acquisiti, e, quindi, anche le presunzioni “atipiche” acquisite in forma  diversa da quella regolamentare, sempre che siano caratterizzati da requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Elementi che, sempre ad avviso dei Giudici della Cassazione, sussistono nel caso di specie.
Secondo la Cassazione, peraltro, “L’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionali. Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievo avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente”.


Il contrasto alla grande evasione produce di più dei micro accertamenti sui piccoli contribuenti?

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