sabato 30 aprile 2016

Jobs act e legge di stabilità. Incentivi e licenziamenti.

In Italia Jobs act e legge di stabilità 2015 hanno disposto incentivi a favore del lavoro

ll Jobs act (legge 183/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali) e la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014) prevedono alcune novità relativamente agli incentivi a sostegno delle assunzioni: sono previste nuove agevolazioni oltre alla conferma di varie agevolazioni, di cui alcune in scadenza, come il bonus ai disoccupati di lunga durata.
Di seguito gli incentivi confermati:
  • Bonus giovani (decreto legge 76/2013): per l’assunzione di giovani da 18 a 29 anni senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma di scuola superiore è concesso uno sconto di un terzo della retribuzione mensile lorda, per un massimo di 650 euro al mese. Ha una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine. Scadenza: vale per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015.
  • Donne e over 50 (legge 92/2012): contributi al 50% per chi assume a tempo indeterminato e determinato lavoratori ultra cinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o donne senza impiego retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, o donne di qualsiasi età senza lavoro da almeno 24 mesi, a prescindere dalla loro residenza. Ha una durata di 18 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a termine; di 12 mesi per le assunzioni a termine. L’agevolazione, che ha sostituito il contratto d’inserimento e vale dal 1 gennaio 2013, non ha scadenza.
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Di seguito due nuove agevolazioni previste:
  • Esonero dal versamento dei contributi dei neoassunti: fino a 8.060€ l’anno, per tre anni per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. Gli assunti non devono essere stati occupati nei precedenti sei mesi con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. E’ esclusa dall’agevolazione l’assunzione di apprendisti. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote. Scadenza: assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015.
  • Deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP: dall’anno d’imposta 2015 si applica la deduzione integrale dalla base imponibile dell’IRAP del costo del lavoro dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Si beneficerà di tale sgravio fiscale nelle dichiarazioni e versamenti del 2016. In concomitanza con tale introduzione, dal 2015 è prevista l’eliminazione della diminuzione delle aliquote fissata dall’articolo 2 del decreto legge 66/2014. Fino al 31 dicembre 2014 è possibile usufruire dello sconto del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi per chi assume entro tale termine lavoratori disoccupati, sospesi o in cassa integrazione. Se ad assumere sono imprese svantaggiate del Sud o imprese artigiane, lo sgravio si innalza al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.Tale agevolazione (articolo 8, comma 9, legge 29 dicembre 1990, n. 407) sarà abolita dal 1 gennaio 2015 dalla Legge di stabilità 2015 (art. 121). 
Quando gli incentivi terminano cosa faranno le imprese?
Ci sono i primi licenziati a tutele crescenti.  
Assunti a marzo con il contratto a tempo indeterminato introdotto dal Jobs act, dopo soli otto mesi l’azienda li ha lasciati a casa. 
E’ bastato un calo di produzione, così sostiene l’impresa, e il posto fisso ha evidenziato tutta la sua fragilità. Eppure, la società ha potuto beneficiare dei generosi incentivi previsti dalla legge di Stabilità 2015, che esonerano il datore di lavoro dal pagamento dei contributi per tre anni.
Nella lettera di licenziamento, l’azienda giustifica la scelta con una “riorganizzazione della turnistica dovuta a un persistente calo di lavoro” e con la “impossibilità di adibirla utilmente ad altre mansioni”. 
E per loro non c’è articolo 18 che tenga: non è prevista la reintegrazione al posto di lavoro. 
Potranno ricevere solo un indennizzo commisurato al periodo di permanenza in azienda. “Sono contratti precari a tempo indeterminato – si sfoga un lavoratore della Rsu – E l’indeterminato potrebbe finire domani”.
“Oltre agli operai assunti con il Jobs act, c’erano apprendisti e lavoratori a termine. 
Gli apprendisti non si possono mandare via a meno che non abbiano fatto qualcosa di grave. Per licenziare i lavoratori a tempo determinato, bisogna pagarli fino al termine del contratto. Hanno lasciato a casa i nuovi assunti perché la legge lo permette, è più conveniente“. Intanto, l’azienda ha potuto godere degli sgravi contributivi per i nuovi assunti, pari a 8 mila euro per tre anni. E allo stesso tempo, i lavoratori si sono trovati senza occupazione, anziché contare su un lavoro stabile.

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